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L'ultimo autobus del Governo: il decreto omnibus

Il Decreto Legge n.4 del 10.1.06

18/01/2006
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Il Decreto Legge n.4 del 10.1.06, vorrebbe “ottimizzare l’organizzazione ed il funzionamento di taluni settori della pubblica amministrazione”, in realtà è un ennesimo decreto omnibus che comprende anche settori che non sono della pubblica amministrazione ed è evidentemente influenzato dalla fretta di garantire “alcuni dirigenti” e “alcune situazioni” prima della fine della legislatura.

Entriamo nel merito degli articoli che interessano i lavoratori e le lavoratrici organizzati nei comparti della FLC:

art. 3 Personale delle Amministrazione dello Stato in posizione di comando o fuori ruolo

NON si applica ai comparti Scuola, Università e Ricerca e Afam perché non c’è alcun riferimento agli articoli specifici del D.lgs 165/01, e perché prevede uno scambio automatico delle risorse e la contestuale riduzione delle dotazioni organiche. Inoltre l’ordinamento del comparto scuola, università, ricerca ed afam non è immediatamente riconducibile a quello degli altri comparti quindi comunque sarebbero necessarie delle tabelle equiparative. Quindi si applica solo ai dipendenti ministeriali del comparto dello Stato

art. 4 Monitoraggio sui contratti a tempo determinato …..

Si applica ai comparti Università, Enti di Ricerca ed Enea

L’articolo irrigidisce le procedure di assunzione a tempo determinato e i contratti di formazione lavoro quando superano le cinque unità specificando che devono essere fatte tramite concorso e dopo aver valutato se si possono attivare i contratti di somministrazione a tempo determinato (lavoro interinale) ovvero esternalizzazioni e appalti. Il Governo sceglie di favorire le agenzie di somministrazione lavoro, forse perché nel pubblico impiego non erano sufficientemente utilizzate? Si costringono le amministrazioni alle esternalizzazioni e agli appalti?

Art. 6 “ Semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilita'

Con l’articolo 6 il governo invita le Regioni ad adottare “disposizioni dirette a semplificare e unificare le procedure di accertamento sanitario di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per l'invalidita' civile, la cecita', la sordita', nonche' quelle per l'accertamento dell'handicap e dell'handicap grave di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, effettuate dalle apposite Commissioni in sede, forma e data unificata per tutti gli ambiti nei quali e' previsto un accertamento legale.”

Ad una semplificazione procedurale segue poi un intervento di integrazione del testo unico della scuola (decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297) nell’articolo ancora intilotato , con un vecchio ed anacronistico gergo, accesso ai ruoli.

Con il decreto si precisa che il divieto a chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici, non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n.104 ed anche a quello che usufruisce dell’articolo 33, comma 5, della medesima legge.

L’ultimo intervento, infine, modificando un comma dell’articolo 97 della legge n. 388/2000 prima riferito all’esonero dalla ripetizione della visita medica per i cittadini affetti dalla sindrome di Down e i soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti nonche' i soggetti disabili mentali gravi, ora sembra ampliare l’esonero, anche se demandandolo ad un successivo decreto che dovrà individuare le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione.

Art. 13 Contratti di collaborazione

Si applica ai comparti Università Enti di Ricerca ed Enea

Gli incarichi di collaborazione possono essere conferiti ad esperti di provata competenza e solo se non sono presenti all’interno delle amministrazioni.

La Flc Cgil ha sempre chiesto di ridurre l’uso delle collaborazioni coordinate e continuative e di ricondurle al loro vero scopo, ma il Ministro dovrebbe chiarire come si applica questa norma in comparti come le Università e la Ricerca in cui il prolungato blocco delle assunzioni, che la finanziaria 2006 ribadisce negli Enti di Ricerca, ha portato ad un massiccio impiego di collaborazioni coordinate e continuative spesso utilizzate anche per fini istituzionali quali la ricerca Ma il Ministro della Funzione Pubblica non aveva dichiarato ai giornali che avrebbe risolto il grave problema del precariato nelle pubbliche amministrazioni? In questo decreto non sono contenute norme che” risolvono”, ma solo norme che “restringono”

Roma, 18 gennaio 2006