L’obbligo di attivazione della contrattazione d’istituto discende dal CCNL
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Agrigento ha condannato il Dirigente Scolastico per comportamento antisindacale
Il comportamento del Dirigente Scolastico che si sottrae all’obbligazione contrattualmente assunta dall’amministrazione di avviare l’anno scolastico e di dare inizio all’attività didattica nel quadro di un sistema di relazioni sindacali improntato a criteri di correttezza, trasparenza e di fattiva collaborazione per la pronta definizione delle procedure negoziali a sulle materie che incidono sull’organizzazione del lavoro, del personale e dell’offerta formativa è un comportamento oggettivamente idoneo a ledere le prerogative e le libertà sindacali. Questo è quanto affermato dal Tribunale di Agrigento con la sentenza che pubblichiamo in calce, emessa dal giudice del Lavoro a seguito di un ricorso proposto dalla Cgil Scuola di Agrigento.
Il Sindacato provinciale, infatti, avevaproposto un ricorso ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori (comportamento antisindacale) avverso il mancato avvio, da parte di un Dirigente Scolastico della provincia delle procedure previste dal CCNL per la contrattazione d’istituto, omettendo di convocare le RSU ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Agrigento ha condannato il Dirigente Scolastico per comportamento antisindacale affermando espressamente che nel comparto scuola l’art. 6 del CCNL è inequivoco ove prevede che le attività di contrattazione integrativa al livello di istituto attengono alla determinazione pattizia della disciplina del rapporto di lavoro, tema di indiscussa preminenza nei rapporti fra la parte datoriale e le organizzazioni sindacali, e ciò spiega la necessità che la contrattazione integrativa medesima venga definita in tempo per “ l’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico” (art. 6 cit. punto 4), sia sulle materie che incidono sull’assetto organizzativo, sia sulle altre, in relazione alle quali, in ogni caso, le procedure debbono concludersi “ nei tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni”.
Roma, 16 aprile 2004
Servizi e comunicazioni
I più letti
- Contratti ATA Agenda Sud e PNRR. Fracassi: necessario provvedimento MIM per proroga già dal 16 aprile
- Contratti collaboratori scolastici PNRR e Agenda Sud: niente proroga immediata ma solo una proroga differita
- Elezioni CSPI: si vota il 7 maggio 2024. Sostieni “CGIL - VALORE SCUOLA”
- Tavolo di conciliazione: nessuna proroga per collaboratori scolastici PNRR. Il ministro Valditara ha smentito sé stesso
- Aggiornamento GPS: parere negativo del CSPI in caso di mancato accoglimento delle proposte di modifica
Ora e sempre esperienza!
Legislazione e giurisprudenza recente
- Disegni di legge Disegno di Legge 924bis del 18 aprile 2024 - Valutazione del comportamento degli studenti
- Note ministeriali Nota 5758 del 17 aprile 2024 – Segnalazione illeciti disciplinari dipendenti AFAM
- Note ministeriali Nota 2845 del 16 aprile 2024 - Proroga contratti a tempo determinato collaboratori scolastici
- Note ministeriali Nota 6859 del 9 aprile 2024 - Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola
Approfondimenti
- Tutti gli approfondimenti
- Mobilità docenti e ATA
- Graduatorie d'istituto docenti
- Graduatorie d'istituto ATA
- Concorso 24 mesi ATA
- Formazione iniziale e reclutamento docenti
- Assunzioni e supplenze
- Quando si chiamano i supplenti?
- Posizioni economiche e passaggi di qualifica ATA
- Guida alle Istanze online
- Vademecum sanzioni disciplinari
- Assenze per malattia e certificati telematici