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3-I Spa: la FLC CGIL ISTAT invia una richiesta di incontro urgente

Una norma equivoca e pericolosa nel Decreto PNRR 2

02/05/2022
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Sabato 30 aprile è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto legge “PNRR 2”, del quale esiste una bozza da settimane, e che all’articolo 28 contiene la famigerata norma sulla 3-I Spa. 

La FLC CGIL ha quindi inviato una nota chiedendo un confronto e una piena informativa urgentemente all’amministrazione.

Dai contenuti della norma non è chiaro a quale obiettivo di interesse dell’Istat possa rispondere la creazione di questa società privata. 

Lo diciamo subito: non tollereremo esternalizzazioni di lavoratori o funzioni dell’Istat.

Siamo preoccupati perché la funzione informatica deve rimanere dentro l’ente, essendo alla base delle innovazioni e delle attività passate presenti e future della statistica pubblica. Portarla fuori - come dimostrano le tante fallimentari collaborazioni esterne rispetto a processi informatici - si tramuterebbe in un peggioramento della qualità della statistica e in un incrinamento dell’autonomia e dell’indipendenza dell’Istat.

Ricordiamo che il codice delle statistiche europee inizia così: “L’indipendenza professionale delle autorità statistiche da altri organi e dipartimenti politici, amministrativi o di regolamentazione, nonché da operatori del settore privato, assicura la credibilità delle statistiche europee”.

Siamo perplessi perché l’Istat è un ente di ricerca e non un’agenzia a disposizione delle volontà del governo di turno. L’Istat già collabora con l’INAIL per il Polo Strategico Nazionale, e con l’INPS (e il ministero del lavoro) per le statistiche sull’occupazione. Non c’è bisogno di decreti legge o disposizioni normative per far collaborare tre enti pubblici, tanto è vero che nella stessa incomprensibile norma si nominano le “esigenze di autonomia” dei tre Istituti. L’Istat ha una propria mission (che consiste nel produrre e analizzare dati) e dovrebbe decidere autonomamente come e con quali enti collaborare (non in base a una legge), a meno che non si cambi la natura dell’ente. 

Siamo in forte dissenso con un impegno finanziario dell’Istat (15 milioni!?!!) proprio a pochi giorni dal rifiuto da parte dei vertici dell’ente a investire per le necessarie assunzioni una cifra decente all’interno di un Piano che per la prima volta nella storia dell’Istituto non contiene un impegno di fabbisogno triennale, ma solo di brevissimo periodo. 

Se questa società serve nell’ambito del PNRR, ci sembra paradossale che i fondi per crearla siano sottratti ai bilanci di tre enti pubblici, tra i quali un ente di ricerca come l’Istat che ha una dimensione decisamente più piccola di INPS e INAIL. Un ente di ricerca che, in quanto non vigilato dal MUR, è rimasto a bocca asciutta dal finanziamento dell’ultima legge di bilancio per la valorizzazione professionale. Il governo avrebbe dimenticato l’Istat quando si trattava di inserire i necessari fondi per il personale, per poi ricordarselo per “imporgli” di investire pezzi del suo bilancio in una società privata che non appare rientrare nell’interesse dell’ente!?!

Abbiamo quindi chiuso la nota, chiedendo formalmente urgentemente un incontro e una piena informativa, come già richiesto più volte oralmente, ai sensi dell’art. 5 del CCNL 2016/2018.

Riportiamo di seguito il testo completo dell’articolo 28 del decreto legge:

                               Art. 28

Costituzione e disciplina della societa' 3-I S.p.A. per lo  sviluppo,  la manutenzione e la gestione di soluzioni software  e  di  servizi  informatici a favore degli enti  previdenziali  e  delle  pubbliche  amministrazioni centrali

  1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati  nella  Missione  1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza  di  cui  al  regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12  febbraio 2021,  con  particolare  riguardo  alla  misura  R  1.2.,  e  per  lo svolgimento delle attivita' di sviluppo, manutenzione e  gestione  di soluzioni software  e  di  servizi  informatici,  e'  autorizzata  la costituzione della societa' 3-I S.p.A., con sede in Roma, a capitale interamente pubblico. La  societa'  svolge  le  proprie  attivita'  a favore   dell'Istituto  nazionale  previdenza sociale    (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni  sul lavoro (INAIL), dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),  della Presidenza del Consiglio dei ministri, del  Ministero  del  lavoro e delle politiche  sociali  e  delle  altre  pubbliche  amministrazioni centrali indicate nell'elenco pubblicato ai  sensi  dell'articolo  1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  fermo  restando quanto  stabilito  dall'articolo  33-septies  del  decreto-legge   18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17 dicembre 2012, n. 221. Il capitale sociale della societa' 3-I S.p.A., pari a 45 milioni di euro, e' interamente sottoscritto e versato,  in tre rate annuali, dall'INPS, dall'INAIL e dall'ISTAT, nella misura di un terzo per ciascun ente, o  nella  diversa  misura  indicata  nello statuto di cui al comma 2.

  2. Lo statuto della societa' di cui al  comma 1 e'  adottato  con deliberazione congiunta dei  presidenti  degli  Istituti  di  cui  al medesimo comma 1 che partecipano al capitale sociale,  entro  novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto, e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su proposta del Ministro delegato per l'innovazione  tecnologica  e  la transizione digitale, di concerto con il Ministro del lavoro e  delle politiche sociali. Lo statuto definisce ruoli e responsabilita' degli organi della societa',  nonche'  le  regole  di  funzionamento  della societa'. Lo statuto definisce altresi' le modalita' di esercizio del controllo analogo, esercitato dai tre Istituti, dalla Presidenza  del Consiglio dei ministri e dal Ministero del lavoro e  delle  politiche sociali, al fine di assicurare il coordinamento  con  gli  obiettivi istituzionali e  la  coerenza  con  le  finalita'  della  transizione digitale nazionale.

  3. Il consiglio di amministrazione della societa'  e'  composto da cinque membri, di cui uno nominato dal Presidente del  Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica  e  la transizione digitale, con funzioni di Presidente, e uno nominato  dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I restanti tre  membri sono designati, uno ciascuno, dagli Istituti di cui al comma  1,  tra gli appartenenti al proprio personale dirigenziale, e  sono  nominati con decreto delle rispettive amministrazioni vigilanti.

  4. Il collegio sindacale della societa' e' composto da  tre  membri titolari, nominati rispettivamente dal Ministro del  lavoro  e  delle politiche sociali, dal Presidente del Consiglio dei  ministri  o  dal Ministro delegato per  l'innovazione  tecnologica  e  la  transizione digitale e dal Ministro dell'economia e delle  Finanze,  quest'ultimo con funzioni di presidente, nonche' da due membri supplenti,  di  cui uno nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed uno dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione.

  5.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  2,  al  fine  di consentire il necessario controllo analogo della societa' 3-I S.p.A., sono  in  ogni  caso  sottoposti  all'approvazione  preventiva  della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali, gli atti della suddetta societa' relativi a:

    a) affidamenti di attivita' da parte di  amministrazioni  diverse da quelle che esercitano il controllo  sulla  societa',  per  importi maggiori di 500 mila euro;

    b) costituzione di nuove societa';

    c) acquisizioni di partecipazioni in societa';

    d) cessione di partecipazioni e altre operazioni societarie;

    e) designazione di amministratori;

    f) proposte di revoca di amministratori;

    g) proposte di modifica dello statuto della societa' 3-I S.p.A. o di societa' partecipate;

    h) proposte di nomina e revoca di sindaci e liquidatori.

  6.  Il  rapporto  della  societa'  con  gli  Istituti  e   con   le amministrazioni di cui al comma 1 e' regolato da  apposito contratto di servizio, nel quale sono fissati la data di avvio dei  servizi,  i livelli  minimi  inderogabili  delle  prestazioni   e   le   relative compensazioni  economiche,  conformemente  agli  atti  di indirizzo strategico  approvati  dal  consiglio  di  amministrazione.  Per   il raggiungimento degli obiettivi fissati nel contratto di  servizio  la societa'  puo'   stipulare   contratti   di   lavoro   e   provvedere all'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge.

  7. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e degli altri ministri interessati, da adottarsi entro sessanta giorni  dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  sono  individuate, tenendo  conto   delle   esigenze   di   autonomia   degli   Istituti partecipanti, le risorse finanziarie per il conferimento delle  quote del capitale sociale di cui al comma 1, i beni immobili in proprieta' degli Istituti di cui  al  comma 1, gli strumenti, i mezzi, gli apparati, le infrastrutture informatiche oggetto di gestione  e  ogni altra pertinenza, che sono trasferiti alla societa'  3-I  S.p.A.  per l'assolvimento dei propri  compiti,  e  sono  stabilite  le  relative modalita' di trasferimento della societa'.

  8. La pubblicazione del presente decreto nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione  di  societa'  per   azioni   previsti   dalle vigenti disposizioni di legge.

  9. Agli oneri derivanti dalla sottoscrizione del  capitale  sociale della societa', si provvede a valere sulle risorse appostate, per  le medesime finalita', nei bilanci degli istituti partecipanti di cui al comma 1, come certificate dagli  organi  di  revisione  dei  medesimi Istituti, che sono tenuti ad assicurarne apposita evidenza contabile.

A tal fine sono corrispondentemente ridotti gli stanziamenti in conto capitale nei bilanci di previsione dei predetti Istituti.

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