FLC CGIL
Elezioni CSPI, si vota il 7 maggio 2024

https://www.flcgil.it/@3946318
Home » Contratto “Istruzione e Ricerca” » Contratto “Istruzione e Ricerca”: cosa cambia per l’università

Contratto “Istruzione e Ricerca”: cosa cambia per l’università

In sintesi le novità su stipendi, arretrati, relazioni sindacali, contrattazione...

22/02/2018
Decrease text size Increase  text size
Vai agli allegati

Caratteristiche del nuovo contratto.

Parti comuni.

L’ipotesi di Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) sottoscritta il 9 febbraio 2018, relativa al nuovo comparto unico “Istruzione e Ricerca” che comprende scuola, università, ricerca e AFAM, interviene modificando ed integrando solo alcune parti dei CCNL precedenti di ciascun settore, risalenti al 2007. Le parti su cui il nuovo contratto interviene sostituiscono le norme precedenti, quelle su cui non interviene rimangono tutte in vigore. Il nuovo contratto contiene delle parti comuni (riguardanti quindi tutti e quattro i settori) e delle parti specifiche riguardanti, quindi, solo quel settore. L’ARAN si è impegnata a predisporre quanto prima un “testo unico” che includa, per ciascun settore, sia le parti nuove che quelle vecchie che sopravvivono.

SCHEDA ANALITICA | VOLANTINO | ARRETRATI

Parti economiche.

In linea con quanto stabilito per tutto il pubblico impiego, l’aumento della retribuzione complessiva è del 3.48% che, per quanto riguarda la sezione università, è stato riversato quasi interamente nella retribuzione tabellare, che così ha visto un incremento effettivo di circa il 4%. Sempre in linea con quanto valido per tutto il pubblico impiego è stata utilizzata una indennità perequativa, valida fino al 31 dicembre 2018, per avvicinare le retribuzioni più basse alla soglia degli 85 euro prevista dall’accordo del 30 novembre 2016.
Gli aumenti a regime decorreranno dal 1° marzo 2018.
Gli arretrati, relativi al 2016, 2017 e ai primi due mesi 2018, per il personale tecnico e amministrativo, vanno da un minimo di 330 € ad un massimo di 693 €, mentre per i CEL è di 254 €.
La legge di bilancio salvaguarda in buona parte dagli aumenti contrattuali il bonus fiscale di 80 euro innalzando a 24.600 e 26.600 i limiti di reddito. La legge di bilancio prevede inoltre che le università che rispettano determinati limiti di “virtuosità” potranno incrementare il fondo del salario accessorio.
L’elemento perequativo dura dieci mesi. L’IVC (Indennità di Vacanza Contrattuale) non viene riassorbita dagli aumenti, ma si aggiunge alla retribuzione tabellare. 

Relazioni sindacali. 

Viene riconfermata la presenza nella delegazione di parte pubblica sia del Rettore che del Direttore generale, diversamente da quanto sostenuto dall’ARAN che aveva individuato nella sola figura del D.G. il riferimento per le relazioni sindacali negli atenei e nei policlinici.
Sono ricondotte alle relazioni sindacali tutte le materie che erano previste nel precedente contratto, eccetto la mobilità d’ufficio tra sedi diverse e la formazione del personale che sono passate dalle materie di contrattazione a quelle della partecipazione sindacale.
L’orario di lavoro rimane sostanzialmente nell’ambito della contrattazione. Tra le materie di partecipazione viene inserito il regolamento conto terzi. 

Salario accessorio.

Le risorse da destinare alla valutazione della performance collettiva e individuale sono molto più limitate di quanto si sarebbe potuto verificare in base al DLgs 150/09, essendo state circoscritte ad una parte delle risorse variabili del fondo del salario accessorio.
È stata prevista una posizione economica in più per tutte le categorie.
Le posizioni economiche si acquisiscono in base alle norme previste dai precedenti contratti, superando così il riferimento all’articolo 23 comma 2 del DLgs 150/09 che, oltre la selezione, prevedeva l’accesso alle progressioni economiche solo per una “quota limitata” di lavoratori.
L’importo dell’Indennità mensile di ateneo viene di fatto confermata e stabilizzata in quanto non disponibile alla contrattazione sull’utilizzo del fondo del salario accessorio.
Il personale universitario che opera nelle AOU, in caso di trasferimento d’ufficio conserva la posizione economica acquisita. 

Commissione paritetica.

Viene prevista una commissione paritetica, da istituire entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, per l’individuazione di soluzioni innovative sul sistema di inquadramento del personale, con riferimento anche al personale che opera nelle AOU, sull’istituzione di nuove aree professionali e anche sulla revisione dei criteri di progressione economica.
La commissione paritetica dovrà inoltre indicare soluzioni per la disciplina dei Collaboratori esperti linguistici non essendoci stata in questa fase di rinnovo, nonostante ci fossero tutte le premesse, la possibilità di trovare una soluzione adeguata che risolvesse una volta per tutte questa decennale questione. La controparte si è sottratta al confronto, esprimendo una posizione di assoluta chiusura e di negazione della conclamata realtà rispetto al lavoro di insegnamento svolto negli atenei da parte di questi lavoratori. Per quanto riguarda questa categoria di personale è da segnalare inoltre che la retribuzione prevista dal CCNL è estremamente bassa e che solo con i contratti integrativi di ateneo, dove si sono fatti, raggiunge un livello adeguato: ne è riprova che, indennità perequativa compresa, l’incremento mensile per i CEL è di 72 euro. 

Permessi e assenze.

Nella parte comune (quindi per tutti) è stato introdotto il congedo (fino a tre mesi pagati come i congedi parentali) per le donne vittime di violenza. Tutte le norme previste per il matrimonio sono estese alle unioni civili.
Sono state introdotte le assenze per visite diagnostiche, terapie e prestazioni specialistiche fino ad un massimo di 18 ore, aggiuntive agli altri istituti. Si introducono le ferie e riposi solidali. 

La firma del contratto un punto di partenza.

Naturalmente poteva essere fatto di più, ma la rigidità dell’ARAN, da una parte e lo scarso tempo a disposizione per i rinnovi dei contratti dall’altra, hanno fatto sì che su alcuni aspetti alla fine si sia dovuto necessariamente soprassedere. Ma la commissione paritetica di prossima istituzione e il fatto che comunque il contratto siglato avrà vigenza fino al 31 dicembre di questo anno, delimitano chiaramente l’orizzonte temporale della nostra azione che quindi proseguirà, senza interruzione, per portare avanti il giusto riconoscimento e la valorizzazione del personale universitario all’interno del contratto istruzione e ricerca.
Questo contratto, dopo otto lunghi anni di attacchi al lavoro pubblico e alla contrattazione, pur con qualche limite, rappresenta un primo e importante passo nella direzione giusta.

Ultime notizie

Ora e sempre esperienza!
Seguici su facebook