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Prestazioni occasionali di tipo accessorio

Decreto del Ministro del Lavoro su norme applicative del lavoro con i voucher

14/10/2005
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Con proprio decreto Ministeriale del 30/09/2005 il Ministero del lavoro ha dettato le norme applicative sul lavoro accessorio con i voucher stabilendo il suo valore nominale, fissato attualmente a 10 euro (prima il valore era di 7,5 euro) le spettanze per il concessionario e i territori di sperimentazione. Per individuare chi potrà emettere i voucher verrà indetta una gara da Italia Lavoro; non si capisce, stando al testo, se si tratterà di gara unica nazionale ovvero per territorio (o accorpamenti di territorio).

Le prestazioni occasionali di tipo accessorio sono state introdotte, come tipologia di rapporto, nel nostro ordinamento dagli artt 70- 74 del D.Lgs 276/2003 modificato e integrato dal D.Lgs 251/2004.

Si tratta della possibilità, limitata ad alcune attività ed alcuni soggetti, di pagare la prestazione di lavoro mediante un voucher emesso da una specifica agenzia. E’ una prestazione lavorativa di natura occasionale e accessoria che può essere svolta a favore di più beneficiari e che nell’arco dell’anno solare coinvolge il lavoratore per una durata complessiva non superiore a 30 giorni e che, in ogni caso, non deve dare luogo a compensi superiori a 5.000 euro. Il lavoro accessorio non è considerato lavoro subordinato ma rientra nell’alveo del lavoro autonomo.

Possono svolgere il lavoro accessorio: i disoccupati da oltre un anno; i lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro; le casalinghe, gli studenti, i pensionati, i disabili e i soggetti in comunità di recupero.

I soggetti su indicati, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati (agenzie, ecc.). A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento delle prestazioni occasionali di tipo accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulta la loro condizione.

Il lavoro accessorio può essere utilizzato per:

  • piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalati o con handicap;

  • ripetizioni scolastiche o insegnamento privato supplementare;

  • pulizie, e manutenzione di edifici e monumenti, piccoli lavori di giardinaggio;

  • lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità naturali o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà, in collaborazione con enti pubblici e associazione di volontariato;

  • realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.

I soggetti che intendono utilizzare lavoratori per le prestazioni su indicate, dovranno acquistare presso rivendite autorizzate, uno o più carnet di buoni del valore nominale fissato dal citato Decreto Ministeriale e periodicamente aggiornato.

Il lavoratore per riscuotere il proprio compenso, dovrà presentarsi presso uno o più enti o società concessionarie individuate dal Ministero del Lavoro autorizzate alla vendita dei buoni stessi e alle le relative coperture assicurative e previdenziali. Il lavoratore riceverà per ogni ora di lavoro prestata l’equivalente del valore del voucher detratto della trattenuta previdenziale versata alla Gestione Separata (pari al 13% del valore del buono), dei premi INAIL (pari al 7% del valore del buono) e quanto dovuto all’agenzia (pari allo 5% del valore del buono) che saranno versati dall’ente o dalla società concessionaria secondo i criteri individuati dal Ministero del Lavoro.Detti compensi sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione o in occupazione.

E’ ipotizzabile, come è già accaduto con l’introduzione di altre tipologie contrattuali di cui al D.Lgs 276/2003, che l’avvio di questo nuovo meccanismo inneschi ulteriori fenomeni distorsivi in particolari segmenti produttivi (es. attività di pulizia, insegnamento privato, imprese famigliari del commercio e del turismo, lavoro domestico e di assistenza famigliare).

Da qui la necessità da parte delle organizzazioni sindacali, confederali e di categoria, di monitorare attentamente la sperimentazione avviata.

Roma, 14 ottobre 2005