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Firmato il nuovo contratto dei lavoratori in somministrazione

Dopo un anno di trattativa, il 24 luglio 2008 è stato rinnovato il CCNL dei lavoratori in somministrazione (ex interinali). L'accordo raggiunto determina modifiche di significativa innovazione.

29/07/2008
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Nella notte tra il 24 e 25 luglio è stato firmato tra Assolavoro e le OO.SS. di Nidil CGIL, Alai CISL e CPO Uil il nuovo ccnl dei lavoratori in somministrazione dopo un negoziato travagliato e lunghissimo che ha sfiorato in più di un’occasione la rottura della trattativa.

Con questo rinnovo contrattuale si è inteso rafforzare il governo della flessibilità, tipico del lavoro in somministrazione dotandolo di sistema di protezioni sociali.

Il miglioramento delle prestazioni, a partire dalla introduzione di una previdenza integrativa specifica, dalla definizione di un sostegno al reddito per i periodi di disoccupazione, da norme di tutela e sostegno per la maternità, il sostegno per l’accesso al credito, la copertura delle spese sanitarie per il lavoratore e i suoi familiari a carico, costruiscono un welfare contrattuale integrativo capace di misurarsi con esigenze diverse connesse alla discontinuità lavorativa.

In particolare tra le novità segnaliamo:

  • la definizione di percorsi di stabilizzazione all’interno delle Agenzie;

  • un aumento dell’indennità di disponibilità pari a 700 euro;

  • introduzione della previdenza integrativa;

  • rafforzamento delle prestazioni bilaterali sanitarie,economiche e di sostegno al reddito;

  • misure tese a garantire la parità salariale ai lavoratori delle aziende utilizzatrici;

  • erogazione dei premi di produzione non collegati a risultati e/o obiettivi aziendali;

  • sostegno alla maternità (una tantum di 1.400 €) per le lavoratrici che cessano la missione entro i primi 180 giorni;

  • diritto di precedenza di assunzione per le lavoratrici somministrate che hanno terminato il periodo di maternità;

  • il rafforzamento dei diritti di informazione sindacale;

  • il rapporto di lavoro potrà essere prorogato per massimo 6 volte e per non più di 36 mesi comprensivo del periodo iniziale.

Ricordiamo, infine, che il trattamento economico dei lavoratori in somministrazione sia a tempo determinato o a tempo indeterminato è determinata dai CCNL di categoria di riferimento ovvero dal trattamento economico spettante ai lavoratori di pari livello e mansioni dell’azienda utilizzatrice.

Roma, 29 luglio 2008

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