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Chiarimenti requisiti anagrafici e contributivi necessari per l’accesso alla pensione

Il MIUR fornisce i chiarimenti richiesti all’Inps.

26/01/2014
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Il MIUR  con la nota n. 481 del 21 gennaio 2014 chiarisce  alcuni dubbi interpretativi che erano stati posti dalla FLC CGIL, in occasione dell’emanazione della circolare sui pensionamenti del personale della scuola.

Le problematiche nascono dall’intreccio di norme di legge precedenti la riforma Fornero, su alcune delle quali è caduta l’interpretazione restrittiva dell’Inps, su altre l’introduzione di nuove norme di legge che intervengono sui requisiti pensionistici.

Di seguito i chiarimenti:

Opzione donna (legge 243/04): si accede alla pensione con l’assegno pensionistico calcolato interamente con il metodo contributivo. Il requisito richiesto è di 57 anni e 3 mesi di età e 35 anni di contribuzione maturato entro il 31 dicembre 2013. L’accesso al trattamento pensionistico decorrerà dal 1° settembre 2014 a causa dell’applicazione della “finestra” art. 1 c. 21 della Legge n. 148 del 14/9/2011.

Pensione anticipata e penalizzazioni nel caso in cui il lavoratore abbia meno di 62 anni di età: già non erano previste penalizzazioni qualora l’anzianità contributiva derivasse da prestazione effettiva di lavoro   inclusi i periodi di astensione obbligatoria per maternità, assolvimento degli obblighi di leva, infortunio, malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché per donazione di sangue e di emocomponenti e per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dalla legge 151 del 20011. La legge di Stabilità del dicembre 2013 ha incluso anche i periodi di fruizione dei permessi e congedi previsti dalla Legge 104/92 e successive modifiche.

Il DL 102/2013 art. 11 e art. 117bis consente  ai lavoratori di produrre domanda di pensione secondo i requisiti precedenti la riforma Fornero se nel corso dell’anno 2011 hanno usufruito dei congedi per assistere familiari con disabilità grave ai sensi dell’art. 42 comma 5 d.lgs. 151/2001 o che hanno fruito di permessi ai sensi dell’articolo 33 comma 3 della Legge 104/92. I lavoratori devono presentare la domanda alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro entro il 26 febbraio 2014. Le domande al MIUR potranno essere presentate anche in modalità cartacea dopo la scadenza del termine del 7 febbraio 2014 e saranno convalidate dal SIDI in data successiva.