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Le novità della legge di bilancio 2018 per la previdenza complementare pubblica

Equiparato al privato il trattamento fiscale e introdotte nuove modalità di adesione.

10/01/2018
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Nella legge di bilancio per il 2018 (legge 205/17) sono state introdotte alcune importanti novità sui temi della previdenza complementare pubblica.

Vengono estese ai dipendenti pubblici le disposizioni del Dlgs 252/05 riguardanti la deducibilità dei premi e contributi versati oltre al regime di tassazione delle prestazioni. Pertanto dal 1 gennaio 2018 la deducibilità dei premi versati al fondo Espero o al fondo Perseo-Sirio si innalza fino a 5.164,57 € annui. La tassazione delle prestazioni (riscatto capitale, pensione integrativa) scende al 15% e si riduce dello 0,3% per ogni anno di partecipazione al fondo oltre il 15°anno, fino ad un minimo del 9%.

Nella tabella seguente troviamo un prospetto riepilogativo delle principali novità.

Prestazioni pensionistiche

Fino al 31/12/2017

Dal 1/1/2018

In forma di rendita

Tassazione progressiva al netto dei rendimenti, già tassati, e eventuali contributi non dedotti

Aliquota dal 15% fino al 9%

In forma di capitale

Tassazione separata

Aliquota dal 15% fino al 9%

Anticipazioni

Fino al 31/12/2017

Dal 1/1/2018

Spese sanitarie

Tassazione separata

Aliquota dal 15% fino al 9%

Acquisto/Ristrutturazione prima casa

Tassazione separata

Aliquota del 23%

Spese formazione istruzione

Tassazione separata

Aliquota del 23%

Viene introdotta, per gli assunti successivamente alla data del 1 gennaio 2019, la possibilità che le parti istitutive dei fondi pensione regolamentino le modalità di adesione anche attraverso forme di silenzio-assenso garantendo una piena diffusione delle informazioni e la libera espressione di volontà dei lavoratori (c.157)

RITA

(Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)

L'accesso alla RITA riguarda i lavoratori che hanno aderito alla previdenza complementare. Per la scuola e l’AFAM il fondo di previdenza complementare è Fondo Espero, per università e ricerca è il Fondo Perseo-Sirio. La RITA consente di utilizzare il capitale accumulato nel fondo sotto forma di rendita fino al conseguimento della pensione di vecchiaia.

Possono accedere alla RITA:

  1. i lavoratori che maturano il diritto a pensione di vecchiaia entro i cinque anni successivi e che possono vantare 20 anni di contribuzione;
  2. i lavoratori che maturano il diritto a pensione di vecchiaia entro i dieci anni successivi e risultano inoccupati da più di 24 mesi.

Alla RITA viene applicata la tassazione con aliquota base del 15% (esistendo i fondi da meno di 15 anni nessun aderente potrà usufruire della riduzione dello 0,3% annuo previsto dalla norma) oppure, a scelta del lavoratore, viene applicata la tassazione ordinaria.