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Controriforma Moratti: perché il ricorso alla delega sull'istruzione è incostituzionale

I maggiori organi di informazione, seguendo i lavori dell’Assemblea nazionale dei delegati sulla scuola convocata dalla Cgil il 29 e 30 gennaio 2003, hanno dato ampio risalto all’annuncio delle nostre iniziative organizzate in coincidenza con l’avvio del dibattito parlamentare sul Disegno di Legge delega del Governo relativo alla scuola

03/02/2003
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I maggiori organi di informazione, seguendo i lavori dell’Assemblea nazionale dei delegati sulla scuola convocata dalla Cgil il 29 e 30 gennaio 2003, hanno dato ampio risalto all’annuncio delle nostre iniziative organizzate in coincidenza con l’avvio del dibattito parlamentare sul Disegno di Legge delega del Governo relativo alla scuola.

Fra le iniziative, il cui programma è in corso di definizione, prevediamo informazione, assemblee, sit in e presidi, manifestazioni, ecc. prima e durante tutta la discussione parlamentare in Aula.

Se essa dovesse concludersi con l’approvazione definitiva del Disegno di Legge di delega al Governo, per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, durante i lavori dell’Assemblea abbiamo annunciato che ricorreremo alla Corte Costituzionale.

Per quanto ci riguarda l’eventuale approvazione della Legge non farebbe venire meno in alcun modo le ragioni di merito che ci portano ad affermare che quella controriforma realizzerà un abbassamento dei livelli di istruzione individuali e del Paese.

Ritorniamo ancora, avendolo già fatto nella primavera scorsa, sulla nostra denuncia di incostituzionalità del provvedimento per rispondere ad alcune richieste di ulteriori chiarimenti.

Sulla base di pareri di merito espressi da noti costituzionalisti da noi interpellati, la Cgil Scuola denuncerà l’incostituzionalità del Disegno di Legge rispetto alle norme costituzionali introdotte nel Titolo V° dalla Legge 3/2001.

La questione di incostituzionalità, da noi sostenuta, è strettamente legata alla competenze dello Stato e delle Regioni a legiferare in materia di istruzione sulla base delle nuove norme inserite nellalegge fondamentale della Repubblica.

Abbiamo posto da tempo un’altra ragione di netto dissenso sull’uso della delega.

Ci riferiamo all’impedimento che con essa si realizza ad una vasta partecipazione alla costruzione di un sistema scolastico riformato. Ma questa argomentazione ha radici diverse da quelle che sovrintendono un giudizio di incostituzionalità.

Torniamo alla questione relativa all’incostituzionalità della delega.

Il nuovo art.117 della Costituzione attribuisce allo Stato la competenza legislativa in materia di norme generali sull’istruzione (si veda, al riguardo, il comma II°, lettera n) ed in materia di principi fondamentali cui dovrà uniformarsi la competenza legislativa concorrente delle regioni (comma III°).

Al di là delle complesse questioni interpretative sull’esatta portata del contenuto e dei limiti delle “norme generali” e dei “principi fondamentali”, e sull’effettiva riconducibilità delle previsioni contenute nelDisegno di Legge delega a tali categorie di norme, ciò che appare evidente è che non è possibile ricorrere allo strumento della delega.

Infatti, con la delega il Parlamento si priverebbe della possibilità di indicare le ”norme generali “ ed i “principi fondamentali”, limitandosi solo a definire “i principi e i criteri direttivi” sulla base dei quali l’esercizio della funzione legislativa, delegata erroneamente al Governo con la delega, deve individuare norme generali e principi fondamentali.

La mutata competenza legislativa dello Stato in materia d’istruzione impedisce il ricorso alla delega sia per attuare la lettera n) dell’art.117,comma II° sulle norme generali, che per introdurre i principi fondamentali.

Aver sollevato da oltre un anno tale questione, che, comunque, qualora il Disegno di Legge sia approvato dal Parlamento sarà da noi portata rapidamente all’esame della Corte Costituzionale, risponde a precisi problemi di fondo.

Sollevare l’incostituzionalità della delega, infatti, risponde all’esigenza per noi irrinunciabile di evitare, nel rispetto di regole vigenti, peraltro approvate anche da una consultazione popolare, di percorrere scorciatoie pericolose per la tenuta stessa del sistema complessivo del Paese e di provocare lesioni, forse irreversibili, al principio della certezza del diritto da sempre elemento fondante di ogni stato democratico.

Roma, 3 febbraio 2002