Protocolli regionali sull’alternanza scuola lavoro
Sono stati stipulati dalle regioni Veneto e Friuli e dalla provincia di Siracusa, tre accordi regionali sull’alternanza scuola lavoro anche con la partecipazione delle parti sociali
L’alternanza scuola lavoro viene introdotta dalla legge 53/03 art. 4; prevede che gli studenti tra i 15 e 18 anni possano frequentare l’intera formazione in alternanza.
Il decreto 77/05, ancora in fase sperimentale, definisce i termini attuativi di questa metodologia formativa.
L’alternanza targata Moratti ha evidenziato nei fatti tutti i punti deboli e nebulosi che avevamo come FLC Cgil rilevato a suo tempo.
I problemi che scaturiscono sia dalla legge che dal decreto attuativo sono molteplici, fra cui uno dei più rilevanti riguarda la non definizione del tempo da trascorrere in “aula” e sul lavoro.
In questa fase ancora sperimentale diventa importante porre l’attenzione sulla necessità di stipulareprotocolli regionali con la partecipazione anche delle organizzazioni sindacali e non solo delle parti datoriali, quasi ovunque coinvolte. Ciò anche per garantire la finalizzazione educativa di queste esperienze, evitando il rischio di usi distorti di una modalità che deve avere senso esclusivamente formativo.
Alleghiamo i primi accordi che si muovono in tal senso, auspicando che queste pratiche si diffondano in tutte le regioni, dove comunque le esperienze di alternanza si realizzano e non sempre con le garanzie qualitatitive richieste.
Roma, 12 ottobre 2006
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