Decreto Legge Rilancio: per i settori della conoscenza un provvedimento deludente
Sintesi degli interventi più rilevanti relativi ai settori della conoscenza. A breve un commento analitico del provvedimento.
155 miliardi di euro in termini di saldo netto da finanziare, 55 miliardi di euro di indebitamento, 266 articoli. Queste le dimensioni del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
A fronte delle dimensioni senza precedenti delle risorse messe in campo, gli interventi previsti per i settori della conoscenza risultano deludenti e residuali.
Nel settore scolastico, anche in questo decreto legge non si intravvedono né programmi definiti per la ripresa delle attività in presenza e neanche un cambio di passo rispetto a tanti anni di disinvestimento. Dell’ampliamento delle dotazioni organiche del personale docente e ATA non vi è nessuna traccia. Gli interventi sull'edilizia scolastica si limitano a norme, pur necessarie, relative alla semplificazione delle procedure e alla velocizzazione dei lavori, mentre le risorse nuove sono pari a poche decine di milioni di euro
Per l’università e la ricerca non vi sono cambi di rotta significativi che ci consentano di risalire la china riguardo alla distanza abissale con la media degli investimenti degli altri Paesi europei e questo in riferimento a qualsiasi parametro preso in considerazione: finanziamento, personale impegnato, diritto allo studio. Solo sul reclutamento si registra un seppur parziale segnale positivo con un investimento complessivo di 250 milioni di euro per l’assunzione di circa 4000 ricercatori, comunque ancora troppo poco anche relativamente al recupero dei tagli sul personale subiti nell’ultimo decennio, mentre assolutamente inadeguato, irrisorio, l’intervento sul diritto allo studio, dove non si attuano interventi a regime, ma validi per il solo anno 2020, per un importo complessivo di 267 milioni di euro, a fronte di un livello di tassazione studentesca, tra le più alte d’Europa, che vale circa 1,5 miliardi di euro l’anno, tasse che andrebbero abolite definitivamente per rilanciare le iscrizioni e il numero di giovani laureati, parametro quest’ultimo che vede il nostro Paese al penultimo posto tra i 28 Paesi UE.
L’AFAM, in un articolato enorme, è semplicemente una comparsa e vi sarebbe bisogno di ben altra attenzione per un settore strategico per un Paese come l’Italia.
Infine le cospicue risorse (135 milioni di euro) destinate alle istituzioni educative e a quelle scolastiche paritarie si configurano sostanzialmente come mero sostegno alle imprese.
Di seguito elenchiamo gli interventi più rilevanti relativi al settore della conoscenza. A breve analisi e commenti più approfonditi.
Norme di carattere generale
- Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020 (art. 73).
- Aumentato il numero di giorni di congedo parentale straordinario (da 15 a 30 giorni) di cui possono usufruire i genitori lavoratori dipendenti, con retribuzione al 50%. In alternativa è anche possibile optare per un bonus nel limite di 1200 euro utilizzabili anche per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. (art. 72).
- In aggiunta, al punto precedente, è prevista la possibilità di astenersi dal lavoro per i genitori con figli minori di 16 anni, per il periodo di sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività nelle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
- In connessione con il graduale riavvio delle attività produttive e commerciali, le amministrazioni pubbliche adeguano la propria organizzazione in funzione della progressiva riapertura degli uffici pubblici. A tal fine, anche in rapporto alla situazione epidemiologica, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza (art. 263).
- La proroga di novanta giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza della validità di tutti i certificati, attestati permessi, ecc. in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 non riguarda il documento unico di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020, che conserva validità sino al 15 giugno 2020 (art. 81).
- Allungata di due mesi la durata della Naspi e della Discoll per i lavoratori e le lavoratrici che abbiamo terminato il diritto alla misura fra fine febbraio e fine aprile (art. 92).
Scuola
- Incrementati di 16 mila unità i posti per le immissioni in ruolo nella scuola secondaria, di cui 8 mila vanno al concorso straordinario e 8 mila al concorso ordinario. In questo modo i posti destinati allo straordinario diventano 32 mila (art. 230).
- Stanziati 331 mln di euro per il 2020 per incrementare il fondo di funzionamento delle scuole. Le risorse sono destinate ad interventi necessari per garantire il distanziamento tra gli studenti, l’adeguamento e la riorganizzazione degli spazi degli edifici scolastici, l’acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l’igiene individuale e degli ambienti, per interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza, per l’acquisto di dispositivi digitali individuali e della necessaria connettività di rete in particolare per gli studenti meno abbienti, per interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, dsa e bes. (art. 231).
- Stanziati 39,2 milioni di euro per consentire lo svolgimento degli esami di Stato in presenza nella secondaria di II grado. Le risorse sono finalizzare ad assicurare alle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, la realizzazione di interventi di pulizia e l’acquisto di dispositivi di protezione individuali da mettere a disposizione degli studenti e del personale scolastico coinvolto. (art. 231).
- Stanziati 10 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 al fine di dotare il Ministero dell’Istruzione di un sistema informativo integrato per supportare le decisioni nel settore dell’istruzione scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione e l’analisi dei relativi dati, per la previsione della spesa per il personale scolastico, nonché per il supporto alla gestione giuridica ed economica del personale e per la didattica a distanza (art. 234).
- Stanziati 400 mln di euro per il 2020 e 600 mln di euro per il 2021 da ripartire tra le istituzioni scolastiche statali per la predisposizione di misure finalizzate a contenere il rischio epidemiologico in relazione all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 (art. 235).
Sistema 0-6
- Incrementato di 15 milioni di euro per l’anno 2020 il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione (art. 233 commi 1 e 2).
Edilizia scolastica
- Introdotte norme di semplificazione e accelerazione nell’utilizzo delle risorse già stanziate per l’edilizia scolastica e nelle procedure di realizzazione degli interventi. (art. 232 commi da 1 a 7).
- Stanziati 30 milioni di euro per il 2020 per supportare gli enti locali in interventi urgenti di edilizia scolastica (art. 232 commi 8 e 9).
Università e ricerca
- Il "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca" previsto dall’art. 100 del decreto legge Cura Italia (DL 18/20) è incrementato di 62 milioni di euro per l’anno 2020 (passando così da 50 a 112 milioni di euro). L’incremento di cui al precedente periodo è prioritariamente assegnato alle iniziative a sostegno degli studenti per i quali, in considerazione dell’emergenza in atto, si renda necessario l’accesso da remoto a banche dati ed a risorse bibliografiche, nonché per l’acquisto di dispositivi digitali, ovvero per l’accesso a piattaforme digitali, finalizzati alla ricerca o alla didattica a distanza. (art. 236 comma 1).
- Estese le disposizioni che prevedono semplificazioni in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca (esonero a ricorrere alle convenzioni-quadro, al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA), all’utilizzo della rete telematica, agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a.) all’acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, inerenti all’attività didattica (art. 236 comma 2).
- Incrementato di 165 milioni di euro il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, per l’anno 2020. Le risorse sono finalizzate a riconoscere al maggior numero di studenti l’esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale. (art. 236 comma 3).
- Incrementato di 40 milioni di euro, per l’anno 2020, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, prioritariamente finalizzati al sostegno degli interventi delle regioni in favore degli studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio (art. 236 comma 4).
- Incrementato di 15 milioni, per l’anno 2020, il fondo di finanziamento ordinario delle università, per gli interventi destinati ai dottorandi titolari di borse di studio che terminano il percorso di dottorato nell’anno accademico 2019/2020, i quali possono presentare richiesta di proroga, non superiore a due mesi, del termine finale del corso, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente (art. 236 comma 5).
- La durata degli assegni di ricerca di cui all’articolo 22 della legge 240/10, in essere alla data del 9 marzo 2020, può essere prorogata dai soggetti conferenti l’assegno per il periodo di tempo corrispondente alla eventuale sospensione dell’attività di ricerca intercorsa a seguito delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 (art. 236 comma 6).
- Rinviata al 2023 la disposizione che prevede che il MUR possa disporre penalizzazioni economiche commisurate allo scostamento registrato nei confronti delle Università statali che non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato nell’esercizio precedente. (art. 236 comma 7).
- Incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dal 2021 il FFO per l’assunzione di ricercatori di cui all’’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 240/10 (art. 238 comma 1).
- Per le stesse finalità di cui al punto precedente il Fondo ordinario degli Enti di ricerca è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dal 2021 (art. 238 comma 2).
- Incrementato di 250 milioni di euro per il 2021 e 300 milioni per il 2022 il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, FIRST, per progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (art. 238 comma 4).
- Incrementato l’FFO di 100 milioni di euro per l’anno 2021 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2022 al fine di promuovere l’attività di ricerca svolta dalle università. (art. 238 comma 5).
- Le procedure concorsuali di reclutamento, già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto dagli enti pubblici di ricerca e le procedure per il conferimento, ai sensi dell’articolo 22 della legge 240/10, di assegni di ricerca possono essere concluse, anche in deroga alle previsioni dei bandi, sulla base di nuove determinazioni, rese pubbliche con le medesime modalità previste per i relativi bandi, che possono consentire la valutazione dei candidati e l’effettuazione di prove orali. (art. 250 comma 5).
- Gli incarichi individuali a tempo determinato relativi alle professioni sanitarie (di cui all’art. 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27) possono essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all’ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione per la durata di 6 mesi (art. 3).
- Incrementate le risorse per le borse di studio dei medici specializzandi. L’incremento è pari a 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 (art. 5).
AFAM
- Il "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca" previsto dall’art. 100 del decreto legge Cura Italia (DL 18/20) è incrementato di 62 milioni di euro per l’anno 2020 passando così da 50 a 112 milioni di euro (art. 236 comma 1).
- Estese le diposizioni che prevedono semplificazioni in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca (esonero a ricorrere alle convenzioni-quadro, al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA), all’utilizzo della rete telematica, agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a.) all’acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, inerenti all’attività didattica (art. 236 comma 2).
- Incrementato di 8 milioni di euro, per l’anno 2020, il Fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche. Le risorse sono finalizzate a riconoscere al maggior numero di studenti l’esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale. (art. 236 comma 3).
Scuole paritarie e servizi educativi
- Previsto un contributo di 65 milioni di euro per il 2020 per i soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell’infanzia non statali a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19 (art. 233 comma 3).
- Previsto un contributo di 70 milioni di euro per il 2020 per le scuole primarie e secondarie paritarie a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori fino ai sedici anni di età, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19. (art. 233 comma 4).
IeFP, IFTS e ITS
- In conseguenza della sospensione delle attività didattiche in presenza in analogia a quanto previsto per le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, le attività didattiche relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale ( IeFP), di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e quelli erogati dagli istituti tecnici superiori (ITS), sono svolte con modalità a distanza, tenuto conto delle particolari esigenze degli studenti con disabilità (art. 91 comma 1).
- Stabilito che la sospensione delle attività in presenza non incide ai fini dell’applicazione del meccanismo di decurtazione dei finanziamenti provenienti dai Fondi strutturali e di investimento europei (art. 91 comma 2).
- Deve essere garantito il recupero delle attività formative ovvero di ogni altra prova verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico (art. 91 comma 2).
Centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa
Si stabilisce che una quota delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia, incrementato di 150 milioni di euro, sia destinata ai comuni per finanziare
- interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020;
- progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori.
(art. 105)
Politiche di coesione
- A decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2021 e 2022 le risorse Fondo Sviluppo e coesione possono essere, in via eccezionale, destinate ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l’emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da COVID-19 (art. 241).
- Introdotte norme finalizzate a promuovere la riprogrammazione dei Programmi dei Fondi strutturali 2014-2020 finalizzata a sostenere le spese per il contrasto all’emergenza COVID -19. (art. 242).
- Il credito di imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (art. 1 comma 200 della Legge 160/19), inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è aumentata dal 12 al 25 per cento (art. 244).
Mercato del lavoro
- Estesa la durata della clausola di divieto di licenziamento a cinque mesi. Inclusa la possibilità di recupero per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo dal 23/02 al 17/03 purché il datore stia usufruendo di ammortizzatori sociali. (art. 80)
- Consentita la proroga dei contratti a termine in deroga ad alcune previsioni del decreto legislativo 81/2015 (art. 93).
- Le norme sul lavoro agile relative al settore pubblico (Legge 81/17) possono essere applicate dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati da tali disposizioni (art. 90 comma 4).
Ammortizzatori
Introdotte ulteriori norme riguardo al trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario, al trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria, alla Cassa integrazione in deroga, all’integrazione salariale, alla tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato, alla istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19.
Prorogate o introdotte nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica.
Servizi e comunicazioni
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