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Università. Sulla limitazione dell'accesso ai corsi universitari il Ministro Mussi scrive ai Rettori

Ogni limitazione del numero degli accessi al di fuori di quanto previsto dalla legge è ingiustificata e limita il diritto allo studio sancito. Lo scrive il Ministro Mussi ai Rettori in una nota del 16 marzo

22/03/2007
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La nota del Ministro

16 marzo 2007
Ai signori Rettori delle
Università degli studi
LORO SEDI

Oggetto: Programmazione dei corsi universitari

Ogni anno la programmazione degli accessi genera preoccupazioni da parte degli studenti e delle loro famiglie. In particolare, il fenomeno del "numero chiuso" è stato oggetto, per l’anno accademico in corso, di specifiche doglianze, rese note anche da articoli di stampa. Ciò ha indotto, recentemente, questa Amministrazione a richiedere a ciascuna Università di dar conto delle ragioni per cui è stata disposta, per determinati corsi di laurea, la programmazione a livello locale.
Dalla rilevazione effettuata il c.d. "numero chiuso" risulta previsto per un numero di corsi che oltre ad apparire eccessivo, suscita perplessità quanto alla sua giustificazione, poiché viene fatto generico riferimento all’articolo 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, il quale però consente gli accessi programmati:
a) nei corsi di laurea per i quali l'ordinamento didattico preveda l'utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti-studio personalizzati;
b) nei corsi di diploma universitario per i quali l'ordinamento didattico prevede l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall'ateneo;
c) nei corsi o nelle scuole di specializzazione individuate dai decreti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997.
Tuttavia, in sede di programmazione locale degli accessi, non è spiegato quante e quali di tali circostanze effettivamente ricorrano, e il richiamo alle fattispecie normativamente previste è piuttosto generico (ad esempio, viene sottolineata la necessità che il corso si svolga per ristretti gruppi di studenti, anche in ragione di insegnamenti maggiormente orientati alla futura pratica professionale, ovvero che siano previste modalità di partecipazione degli studenti ad attività formative obbligatorie; viene fatto riferimento ad attrezzature e laboratori scientifici per la didattica, a volte in condivisione con altro corso di laurea, ma non risulta specificato se i laboratori siano "ad alta specializzazione"; viene indicata la possibilità di fornire agli studenti una adeguata assistenza e tutorato).
In definitiva, quelli evidenziati a giustificazione del c.d. "numero chiuso" sono obiettivi di notevole valenza per l’organizzazione didattica, che sottendono la volontà di garantire una formazione di elevata qualità, ma, tuttavia, non sempre essi rientrano nelle previsioni normative.
Come è noto, la richiamata legge n. 264 del 1999 trae origine dalla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 383 del 1998, la quale precisava che "i criteri di accesso all’università, e dunque anche la previsione del numerus clausus, non possono legittimamente risalire ad altre fonti, diversa da quella legislativa" e faceva rinvio, in assenza di un quadro "organicamente" predisposto dal legislatore nazionale per la disciplina del numero delle iscrizioni ai corsi universitari, alle norme comunitarie.
La Corte Costituzionale affermava che "nelle direttive comunitarie si rinviene un preciso obbligo di risultato che gli Stati membri sono chiamati ad adempiere predisponendo, per alcuni corsi universitari…aventi particolari caratteristiche, misure adeguate a garantire le previste qualità, teoriche e pratiche, dell’apprendimento" e richiamava la necessità, per l’intera materia, di un’organica sistemazione legislativa che prevenisse l’incertezza degli iscritti ed il contenzioso che ne poteva derivare.

È stata, pertanto, emanata la già citata legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari, che dispone la programmazione a livello nazionale limitatamente ad alcuni corsi, e a livello locale ove ricorrano specifiche situazioni, puntualmente indicate all’art. 2, comma 1, lettere a) e b).
Ogni limitazione del numero degli accessi al di fuori delle fattispecie indicate dalla legge costituisce pertanto un’ingiustificata limitazione del diritto allo studio garantito dall’art. 34 della Costituzione, in più casi censurata dai giudici amministrativi. Né può valere il richiamo ai criteri dettati dal D.M. 27 gennaio 2005, n. 15, così come modificato dal D.M. 23 marzo 2006, n. 203, finalizzati esclusivamente all’attivazione di un corso e al suo inserimento nella Banca dati dell’offerta formativa, previa verifica del possesso dei requisiti minimi previsti, perché la presenza o l’assenza degli stessi non giustifica la programmazione degli accessi disposta dagli Atenei.
In particolare, il previsto indicatore della "numerosità" è preordinato a garantire allo studente la congruenza tra la formazione impartita ed il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti nell’ordinamento didattico, ma non può giustificare la programmazione del relativo accesso.
Si ritiene pertanto che nell’ipotesi di una numerosità superiore a quella indicata dai predetti provvedimenti ministeriali, l’Università valuti la più razionale utilizzazione delle risorse a disposizione, anche attraverso la duplicazione o triplicazione del corso. Sempre in tali ipotesi, si ravvisa l’opportunità che l’Ateneo attivi, eventualmente un procedimento mirato a razionalizzare l’offerta formativa riducendo il numero dei corsi attivati.
Al fine di porre termine a una situazione che ha interessato recentemente anche gli organi giurisdizionali, confido sull’attenzione che verrà dedicata, in vista del prossimo anno accademico, al rispetto delle norme vigenti, anticipando che tutta la materia sarà oggetto di un attenta valutazione, che coinvolgerà le SS.LL., anche ai fini di una eventuale modifica normativa.

Il Ministro