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Sentenza del TAR Trentino Alto Adige sul ricorso per il riconoscimento della maggiorazione del 40% sulla quota di indennità integrativa speciale

Il testo della sentenza sul ricorso n. 1 del 1999.

15/02/2000
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENTINO ALTO ADIGE ­ SEDE DI TRENTO

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso n. 1 del 1999 proposto da ...omissis... e altri, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Ottorino Bressanini e presso lo stesso domiciliati in Trento, Via del Suffragio n. 78;
CONTRO

L'università degli Studi di Trento, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Trento, largo Porta Nuova n. 9;
per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti ad ottenere la maggiorazione del 40% sulla quota di indennità integrativa speciale conglobata nello stipendio base a decorrere dal'1.1.89
e la conseguente condanna

dell'Amministrazione convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti della suddetta maggiorazione, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria sulle differenze dovute e non corrisposte, da ogni singola maturazione stipendiale al saldo.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Amministrazione statale intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 7 ottobre 1999 ­ relatore il Cons. Silvio Ignazio Silvestri ­ l'Ottorino Bressanini per i ricorrenti, nessuno comparso per la resistente Università degli Studi di Trento.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO

Con ricorso notificato in data 17 dicembre 1998 i ricorrenti esponevano di essere tutti docenti universitari presso l'Università degli Studi di Trento e di godere della maggiorazione stipendiale del 40%di cui all'art. 36, sesto comma del DPR 11 luglio 1980, n. 382, avendo optato per il regime di impegno a tempo pieno.

Poiché con legge 28 febbraio 1990, n. 37 è stato disposto il conglobamente nello stipendio iniziale del livello in godimento alla data del 1° gennaio 1989 di una quota mensile lorda dell'indennità integrativa speciale, pari a lire 90.083, essi chiedono che anche su tale quota di stipendio venga applicata la suddetta maggiorazione del 40%.

A sostegno del ricorso gli interessati non deducono censure specifiche, ma lamentano che l'amministrazione convenuta ha effettuato una applicazione indiscriminata della legge n. 37/1990, adeguando gli importi stipendiali del personale docente in maniera identica sia per i docenti a tempo pieno che per quelli a tempo definito; applicazione indiscriminata che avrebbe determinato una alterazione della quota di maggiorazione in senso più sfavorevole ai docenti a tempo pieno, travolgendo così di fatto un principio generale che sarebbe stato introdotto nell'ordinamento dall'articolo 36 del DPR n. 382/80, secondo il quale deve premiarsi con la ricordata maggiorazione la prestazione a tempo pieno rispetto a quella a tempo definito. E tale circostanza, secondo i ricorrenti, comporterebbe anche una violazione del principio di uguaglianza stabilito dall'articolo 3 della Costituzione, in quanto a situazioni differenziate si applicherebbero aumenti retributivi uguali.

L'Università degli Studi di Trento si è costituita in giudizio contestando la tesi dei ricorrenti ed eccependo, in subordine, la prescrizione quinquennale del diritto azionato.

All'udienza pubblica del 7 ottobre 1999 il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Gli interessati, in quanto docenti universitari a tempo pieno, godono di una maggiorazione stipendiale del 40% ai sensi dell'art. 36, VI comma, del DPR 11.7.1980, n. 382.

È quindi intervenuta la legge 28.2.1990, n. 37 (che ha convertito in legge il D.L. 27.12.1989, n. 413), la quale all'art.1, I comma, estende (tra gli altri) ai docenti universitari l'applicabilità dell'art. 15 del DPR 17.9.1987, n. 494 con decorrenza 1° gennaio 1989.

Tale disposizione, a sua volta , introduce l'art. 54 del DPR 8.5.1987, n. 266 (approvazione del contratto 1985-1988,relativo al comparto del personale dipendente dai ministeri), il quale prevede il conglobamento nello stipendio iniziale lordo di una quota di indennità integrativa speciale pari a lire 1.081.000 annue.

Pertanto i ricorrenti sostengono che la quota di indennità integrativa speciale, così conglobata nello stipendio iniziale, si è trasformata in un trattamento economico fisso e continuativo, nei confronti del quale va disposta la maggiorazione del 40% in favore del personale impiegato a tempo pieno.

Il Collegio rileva come sia innegabile che la ratio della legge n. 37del 1990 era quella di contenere l'inflazione, tendendo a cristallizzare una parte dell'indennità integrativa speciale in modo da ridurre appunto la spirale inflattiva.

Tuttavia, tale circostanza non può venir ad incidere sulla portata e sulle conseguenti applicazioni della normativa riferentesi al personale docente universitario a tempo pieno, avendo essa comportato una modifica dei criteri di determinazione della retribuzione complessiva, posto che, con il conglobamento di una quota di indennità integrativa speciale, la voce stipendio iniziale è risultata aumentata. Ne deriva che la maggiorazione del 40% riservata ai soli docenti a tempo pieno non può non essere applicata anche alla quota di indennità integrativa facente ormai parte, a tutti gli effetti, dello stipendio iniziale.

A riguardo, è stato correttamente osservato che il legislatore del 1990 non può aver inteso disattendere un principio cardine dell'ordinamento universitario, se non a costo di porre in essere un grave trattamento sperequativo, in aperta violazione dei fondamentali canoni di rango costituzionale (artt. 3 e 97 Cost.) (TAR Toscana, Sezione I, 5.6.1997, n. 164): con la conseguenza che si impone in materia l'interpretazione della legge nei termini prospettati, come la più conforme al dettato costituzionale.

In base alle considerazioni che precedono, la pretesa dei ricorrenti risulta fondata e deve essere accolta, con l'unico limite della prescrizione quinquennale eccepita dall'Amministrazione convenuta. Ed in accoglimento della richiesta dei ricorrenti l'Amministrazione universitaria va condannata a corrispondere le differenze economiche loro spettanti, maggiorate degli interessi legali sino al saldo, salvo l'applicazione di quanto disposto dalla legge 24.12.1994, n. 724 per i ratei maturati successivamente al 31.12.1994.

Sussistono motivi di opportunità per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino ­Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1/99, lo accoglie e per l'effetto dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire la maggiorazione del 40% sulla quota di indennità integrativa conglobata nello stipendio base, con conseguente condanna dell'Amministrazione a corrispondere le differenze economiche nei termini di cui in motivazione.
Spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Trento, nella Camera del Consiglio con l'intervento dei Magistrati:

dott. Filippo Marzano (Presidente)
dott. Silvio Ignazio Silvestri (Consigliere estensore)
dott. Lamberto Ravagni (Consigliere)

Il Segretario Generale
dott. Fiorenzo Tomaselli