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Senato: Commissione VII: Resoconto della seduta (Discussione sul ddl che introduce la terza fascia del ruolo dei professori universitari)

Presidenza del Vice Presidente BISCARDI indi del Presidente OSSICINI. Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

22/04/1999
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Commissione VII: Resoconto della seduta (Discussione sul ddl che introduce la terza fascia del ruolo dei professori universitari) (22/4/99)

Presidenza del Vice Presidente BISCARDI indi del Presidente OSSICINI.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE DELIBERANTE

(3399) PAGANO ed altri: Disposizioni su ricercatori universitari
(3477) MANIS ed altri: Introduzione di norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari
(3554) BEVILACQUA ed altri: Norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori
(3644) Cò ed altri: Provvedimento per la docenza universitaria
(3672) RIPAMONTI e CORTIANA: Nuove norme relative allo stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari
- e petizione n. 530 ad essi attinente

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta antimeridiana, al termine della quale - ricorda il presidente BISCARDI - il senatore Bergonzi aveva chiesto l'applicazione dell'articolo 100, comma 9, del Regolamento, di modo che ogni senatore illustrasse tutti gli emendamenti presentati allo stesso articolo in un unico intervento. La Presidenza, prosegue, aveva tuttavia chiarito di aver applicato la disposizione di cui al terzo periodo dello stesso comma 9 dell'articolo 100, che consente al Presidente di articolare diversamente la discussione sugli emendamenti. Poiché peraltro l'emendamento 1.201 (ulteriore nuovo testo) del relatore, già illustrato nella seduta antimeridiana (e pubblicato in allegato al resoconto della seduta stessa), raccoglie le indicazioni di molti emendamenti successivi, egli chiede a tutti i rappresentanti dei Gruppi se intendano procedere puntualmente alla rispettiva illustrazione (che potrebbe allora articolarsi comma per comma) ovvero ritengano di ritirare le proprie proposte emendative.

Il relatore MASULLO, al fine di rendere più chiara la portata del proprio emendamento 1.201 (ulteriore nuovo testo), chiarisce che ad esso è da intendersi connesso il successivo 1.207, soppressivo del comma 7: in sostanza, la proposta è quella di mantenere invariati solo i commi 8 e 9 dell'originario articolo 1 del testo unificato assunto a base della discussione.

Il senatore ASCIUTTI ritiene che la decisione del suo Gruppo in ordine all'eventuale ritiro degli emendamenti presentati non possa che conseguire alle prese di posizione del relatore e del Governo sui contenuti dei subemendamenti 1.201/2 e 1.201/3, relativi alle figure equiparate di cui all'articolo 16 della legge n. 341 del 1990.

Il senatore BEVILACQUA si associa all'orientamento del senatore Asciutti. Benché il testo del relatore non sia pienamente soddisfacente, considerazioni di realismo inducono infatti a convergere su di esso a condizione che esso sia integrato con il subemendamento 1.201/2 da lui stesso presentato. Ciò, tanto più in considerazione dei pareri espressi dalle Commissioni I e V, che peraltro - a suo giudizio - hanno in parte esorbitato rispetto alle rispettive competenze istituzionali.

Ad una richiesta di chiarimenti del senatore LORENZI, risponde il presidente BISCARDI.

Il relatore MASULLO fa presente di non essersi ancora espresso sui subemendamenti 1.201/2 e 1.201/3 dal momento che non si è ancora conclusa l'illustrazione di tutti gli emendamenti e non si è pertanto giunti all'espressione del parere da parte del relatore. Tuttavia, dal momento che ciò può risultare utile per il buon andamento dei lavori, osserva che i due subemendamenti citati, analogamente ad altre proposte emendative riferite ad altre parti del testo, raccolgono l'esigenza - fortemente avvertita - di equiparare ai ricercatori le figure di cui all'articolo 16 della legge n. 341 del 1990, vale a dire gli assistenti del ruolo ad esaurimento nonché i tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980: manifesta quindi un orientamento favorevole, ed in particolare sul subemendamento 1.201/2, che ritiene preferibile.

Il senatore LORENZI lamenta che si sia interrotta l'illustrazione degli emendamenti, sospesa nella seduta antimeridiana di oggi, ed invita il Presidente a riprendere tale fase procedurale.

Il presidente BISCARDI puntualizza di aver chiesto ai rappresentanti di tutti i Gruppi di esprimersi in ordine all'eventuale ritiro delle rispettive proposte emendative e che l'espressione del parere del relatore e del Governo sui subemendamenti 1.201/2 e 1.201/3 è a ciò funzionale. Ritiene infatti inutile procedere alla illustrazione di emendamenti che dovessero poi essere ritirati.

Il sottosegretario GUERZONI si esprime quindi sui subemendamenti 1.201/2 e 1.201/3, nonché sull'1.201/1, ad essi analogo: per ragioni di tecnica legislativa egli ritiene preferibile l'1.201/2, sul quale esprime parere favorevole a condizione che esso sia integrato inserendo, dopo il riferimento alla legge n. 341 del 1990, le seguenti parole: "ai quali continuano ad applicarsi le norme rispettivamente vigenti in materia di trattamento economico e di stato giuridico, salvo quanto previsto dal presente articolo". Tale riformulazione comporterebbe peraltro a suo giudizio la conseguente soppressione del primo periodo del comma 2 dell'emendamento 1.201 (ulteriore nuovo testo).

Il presidente BISCARDI precisa al senatore LORENZI - che protesta nuovamente per il mancato rispetto della procedura tradizionale - che le osservazioni rese dal relatore e dal rappresentante del Governo non comportano la decadenza di alcun emendamento, ma solo consentono ai rappresentanti dei Gruppi di meglio valutare se ritirare o meno i propri emendamenti. Chi decidesse di non ritirare le proprie proposte emendative, potrà viceversa regolarmente illustrarli.

Il senatore LORENZI si dichiara totalmente contrario a tale procedura.

Il senatore ASCIUTTI concorda invece con la procedura seguita dalla Presidenza, senz'altro utile all'economia dei lavori della Commissione: dovrebbe infatti essere nell'auspicio di tutti concludere il più sollecitamente possibile l'esame dei disegni di legge in titolo. Riconoscendosi poi nel subemendamento 1.201/2 (con l'aggiunta suggerita dal Sottosegretario), che sottoscrive, ritira poi il proprio subemendamento 1.201/3, con l'assenso dei senatori TONIOLLI e MONTICONE, che lo avevano sottoscritto nella seduta antimeridiana e che a loro volta convergono sull'1.201/2. Anche i senatori LORENZI, BRUNO GANERI, LOMBARDI SATRIANI (che ritira il subemendamento 1.201/1), OCCHIPINTI, RONCONI, COSTA, RESCAGLIO e MANIS, nonchè il presidente BISCARDI, aggiungono la propria firma al subemendamento 1.201/2.

Il senatore LORENZI rinnova le proteste per la procedura seguita dalla Presidenza.

Il senatore BEVILACQUA dichiara di accogliere la modifica proposta dal Sottosegretario al subemendamento 1.201/2, convenendo che essa sia necessaria. Conseguentemente ritira tutti gli emendamenti presentati dalla sua parte politica fino al comma 7. Osserva altresì che la richiesta del presidente Biscardi in ordine al ritiro degli emendamenti, rivolta a tutti i Gruppi politici, ha comunque consentito una convergenza assai ampia sul testo del relatore, con l'opportuna integrazione del subemendamento 1.201/2 da lui stesso presentato.

Il presidente BISCARDI invita i presentatori degli emendamenti riferiti fino al comma 7 dell'articolo 1 non illustrati nella seduta antimeridiana (e pubblicati in allegato al resoconto della presente seduta) ad illustrarli, ovvero a disporne il ritiro.

Il senatore ASCIUTTI ritira l'emendamento 1.55 (nuovo testo). (Art. 1. In subordine agli emendamenti 1.230 e 1.231, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. In attesa della riforma dello stato giuridico dei professori universitari, è istituita, nel ruolo dei professori universitari, la terza fascia dei professori ricercatori, nella quale sono inquadrati, a domanda, previo superamento di una prova d|idoneità scientifica e didattica bandita su base locale, per ciascun settore scientifico-disciplinare, i ricercatori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento, gli addetti alle esercitazioni di lingua italiana nelle università per stranieri di Perugia e di Siena, stabilizzati dall'articolo 7 della legge n. 204 del 1992, il personale tecnico laureato assunto ai sensi dell'articolo 19 del contratto collettivo nazionale del lavoro comparto Università così come integrato dal comma 9-bis in data 17 luglio 1997 e i tecnici laureati di cui all|articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, compresi quelli assunti successivamente al 1ƒ agosto 1980, in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge. La prova d'idoneità è per titoli basati su: a) titoli rappresentati da contributi di ricerca originali e comprovati;
b) attività didattica svolta in corsi ufficiali d|insegnamento attestati dalle Università, nonché una specifica prova didattica).

Il senatore LORENZI rammenta di avere presentato l'emendamento 1.235, che prospettava una soluzione al problema affrontato dal subemendamento 1.201/2, su cui il relatore ha mostrato il suo assenso. Preliminarmente all'illustrazione degli altri emendamenti da lui presentati, ritiene peraltro opportuno ripercorrere la genesi del dibattito sullo stato giuridico dei ricercatori. Tale tematica emerse in primo piano durante la discussione della riforma dei concorsi universitari, dietro richiesta intransigente delle opposizioni di pervenire a una ridefinizione dello stato giuridico della complessiva docenza universitaria. Questa esigenza fu rappresentata con la massima nettezza dal Gruppo Lega Nord - Per la Padania indipendente, così come fu esposta dalle altre forze dell'opposizione. In seguito tuttavia il disegno di legge n. 3399, di iniziativa dei senatori Pagano ed altri, spostava l'intento di riforma solo sui ricercatori, secondo una prospettiva assai limitata, sulla quale il suo Gruppo non può non manifestare la più risoluta perplessità, certo non dissipata dal prosieguo dell'iter, caratterizzato dal continuo susseguirsi di pareri da parte delle Commissioni I e V.
Illustra indi l' emendamento 1.234, la cui formulazione, in qualche sorta provocatoria, scaturisce da una esigenza di tutela e riconoscimento del personale dei ricercatori che attualmente svolge in fatto una complessa e delicata attività docente. (Al comma 1, sostituire le parole: "nel ruolo dei professori universitari, la terza fascia dei professori ricercatori" con le altre: "nel ruolo unico dei professori universitari, la fascia bis-Professor"). Diversamente la proposta che si sta delineando nel dibattito parlamentare in corso è volta a declassare quel personale in una terza fascia che appare penalizzante nella prospettiva della ancora attesa riforma dello stato giuridico, evocata dallo stesso relatore nel suo più significativo emendamento. Viceversa la proposta di prevedere la figura di un "bis-Professor", recata dal menzionato emendamento 1.234, mira alla istituzionalizzazione di una realtà già operante nel mondo universitario, che avverte l'esigenza di essere riconosciuta con l'attribuzione di proprie titolarità. Una soluzione diversa, quale quella prefigurata dalla proposta del relatore, conduce invece al ripristino invece di figure obsolete, non dissimili dai professori aggregati, senza titolarità, legislativamente previsti verso la metà degli anni Settanta. Una terza fascia senza titolarità, come proposta dal relatore pur in una norma provvisoria, non risulta quindi condivisibile, se non altro perchè va ad intaccare un profilo essenziale e in divenire dello stato giuridico dei docenti universitari. Per tali aspetti, numerose sono le suggestioni e gli spunti che la riflessione in corso potrebbe offrire, quale ad esempio una divisione della titolarità per gradi universitari (laurea breve, laurea, dottorato).
Sarebbe stato quindi preferibile procedere in direzione diversa - rispetto alla soluzione indicata dal relatore, sulla quale pare convergere la maggior parte delle forze politiche presenti in Commissione - ossia dare infine compiuta definizione e adeguato riconoscimento a livello di titolarità ad una mansione effettivamente svolta dal personale interessato. Il significato dell'emendamento 1.234 era dunque duplice: definire appunto tale mansione dei ricercatori e prevedere una figura contrattuale professionale nuova, che potesse integrare la struttura della docenza universitaria affiancando alle titolarità attuali nuove titolarità, in grado di apportare fecondi contributi.
Fa infine cenno al problema della messa ad esaurimento del ruolo dei ricercatori, rispetto alla quale non si dichiara pregiudizialmente contrario, purchè beninteso non si voglia per questa via insistere su una configurazione verticistica della docenza universitaria.
Conclusivamente ribadisce la posizione del suo Gruppo, chiedendo pressantemente al Governo di assicurare l'incisivo impegno a condurre, in contemporanea con l'iter del presente disegno di legge, la riforma dello stato giuridico, introducendo radicali innovazioni; qualora si intendesse mantenere un impianto affine a quello attuale, sarebbe invece quantomeno opportuna la riconduzione del numero di fasce a due, semplificando i criteri di distinzione a seconda della titolarità o non titolarità. Ritira pertanto tutti gli emendamenti presentati, posta la loro dissonanza rispetto all'impianto che pare volersi dare alla provvisoria disciplina, che si augura ancora una volta preluda a una più complessiva e coraggiosa riforma. Mantiene ferma invece l'adesione al subemendamento 1.201/2 da lui sottoscritto.
Esprime da ultimo una forte doglianza per la condizione di scarsa serenità in cui è stato posto dalla Commissione nello svolgimento del suo intervento, anche a causa dell'andamento, tutt'altro che lineare, della discussione.

Il senatore Cò ritira gli emendamenti 1.46, 1.210, 1.39 (nuovo testo), 1.211, 1.212, 1.213 e 1.44 e dà per illustrati gli emendamenti 1.38, 1.214, 1.43, 1.215 e 1.45.

Il senatore RESCAGLIO aggiunge la firma agli emendamenti 1.48, 1.219a, 1.220, 1.47, 1.221, 1.222, 1.223, i quali sono da lui ritirati, al pari degli emendamenti 1.86, 1.83, 1.84.

Il senatore TONIOLLI ritira a sua volta tutti gli emendamenti da lui presentati, ad eccezione dell'1.226.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente OSSICINI osserva che, stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, non sarà possibile riunire l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, convocato al termine della seduta plenaria. Propone pertanto che la settimana prossima la Commissione sia convocata con il medesimo ordine del giorno della settimana in corso.

Concorda la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,30.