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Protocollo d'intesa CRUI MURST per lo svolgimento dei Concorsi

Il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST) e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI)

03/03/1999
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Protocollo d'intesa CRUI MURST per lo svolgimento dei Concorsi (4/3/99)

Il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST) e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI)

VISTA la legge 3 luglio 1998, n. 210;

VISTO il D.P.R. 19 ottobre 1998 n. 390 con il quale è stato adottato il regolamento per disciplinare le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;

RITENUTO che per facilitare i numerosi adempimenti connessi all'applicazione della legge n. 210/98 sia interesse generale del sistema universitario attivare procedure telematiche per l'elezione dei componenti delle commissioni e per la pubblicizzazione delle varie fasi del reclutamento;

RITENUTO che si raggiunga un livello adeguato di efficienza, di efficacia e di garanzia tramite una procedura elettorale unificata e validata a livello nazionale;

RITENUTO che la CRUI rappresenti tutte le università italiane;

ADOTTANO LA SEGUENTE INTESA

1. Le tornate elettorali degli anni 1999 e 2000 si svolgeranno in date unificate a livello nazionale, con durata, per ogni tornata, compresa tra una e quattro settimane, e con calendari di votazione prestabiliti d'intesa tra MURST e CRUI in relazione ai concorsi banditi e al numero dei settori e degli elettori interessati.

2. La prima tornata elettorale del 1999 avrà inizio il 14 giugno, la seconda avrà inizio il 15 novembre. Successive intese stabiliranno le date delle votazioni del 2000, in numero almeno pari a due.

3. Saranno ammesse alle prime due tornate elettorali del 1999 solo le procedure di valutazione comparativa bandite e pubblicate sulla G.U. rispettivamente entro il 31 marzo e entro il 31 agosto 1999. I bandi dovranno avere scadenza di 30 giorni. Le università si impegnano a comunicare al MURST l'emanazione e la pubblicazione dei bandi, rendendoli pubblici anche sul loro sito web.

4. Le università si impegnano a comunicare al MURST, entro i 15 giorni successivi alla scadenza di ogni bando, il nominativo del membro designato nella rispettiva commissione.

5. Il MURST si impegna a mettere a disposizione delle università, almeno venti giorni prima dello svolgimento delle votazioni, gli elenchi contenenti l'elettorato attivo e passivo e, almeno cinque giorni prima delle votazioni stesse, l'elenco definitivo e validato anche a seguito delle decisioni dei Rettori sulle eventuali opposizioni. Non si terrà conto di eventuali variazioni della posizione giuridica dopo la validazione degli elenchi definitivi. 6.Il MURST si impegna a predisporre una procedura elettorale telematica unificata e validata da un comitato tecnico costituito con decreto del Ministro e composto da cinque esperti designati dal MURST, dall'AIPA, dalla CRUI e dal CUN.

7. Il MURST si impegna a fornire ad ogni università i servizi minimi necessari per la votazione telematica, ad esclusione degli oneri connessi con la manutenzione ed il funzionamento delle attrezzature. Eventuali servizi aggiuntivi, in particolare ulteriori seggi elettorali, saranno a carico delle Università interessate che si impegnano ad utilizzare attrezzature e procedure identiche a quelle previste dal MURST.

8. Il MURST si impegna a fornire adeguata formazione ai responsabili amministrativi e tecnici delle università per le procedure concorsuali e telematiche.

9. Esclusivamente nel caso in cui l'elezione non abbia garantito la formazione completa della commissione, si procederà ad un secondo turno della medesima tornata elettorale, eventualmente, ove previsto e necessario, integrando gli elettorati attivi e passivi con quelli dei settori affini individuati preventivamente dal CUN. Tale secondo turno si svolgerà con le medesime procedure del primo turno entro due mesi dalla sua conclusione.

10. I dati concernenti i nominativi dei candidati, i risultati elettorali, la nomina dei commissari, lo stato di avanzamento dei lavori delle commissioni, l'elenco degli idonei per i posti di professore e il nominativo del vincitore per i posti di ricercatore, il nominativo del professore chiamato, sono resi disponibili e tenuti aggiornati da ogni università sul proprio sito web e comunicati al MURST per la loro pubblicizzazione.

11. Il MURST, d'intesa con la CRUI, istituirà una commissione di monitoraggio e di valutazione delle procedure. Tale commissione svolgerà anche funzioni di consulenza su questioni segnalate dai Rettori.

12. Per consentire un costante aggiornamento dei ruoli del personale universitario, le università si impegnano a comunicare al MURST con la massima tempestività, e comunque entro trenta giorni dall'adozione dei provvedimenti rettorali, le nomine in ruolo e le variazioni di posizione giuridica.

13. Le università si impegnano a comunicare al MURST i nominativi del responsabile amministrativo unico delle procedure concorsuali e del responsabile tecnico unico delle relative procedure telematiche.

14. Tutte le comunicazioni di cui alla presente intesa dovranno essere effettuate per via telematica compilando gli appositi moduli che saranno predisposti sul sito web del MURST. Copia delle predette comunicazioni dovrà essere inviate via fax al MURST.

IL PRESIDENTE
DELLA CONFERENZA DEI RETTORI
MODICA

IL MINISTRO
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
ZECCHINO