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Politecnico di Torino Regolamento per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato

Qualche perplessità ha suscitato in molti il bando di concorsi per posti di ricercatore a tempo determinato recentemente pubblicato dal Politecnico di Torino

11/04/2000
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Qualche perplessità ha suscitato in molti il bando di concorsi per posti di ricercatore a tempo determinato recentemente pubblicato dal Politecnico di Torino (G.U. del 14/3/00).

Riteniamo utile mettere in rete il Regolamento di quell'Ateneo sul quale si basa l'iniziativa.

Costituiscono riferimento al presente Regolamento:

- Legge 9.5.1989, n. 168;

- Statuto del Politecnico di Torino;

- Legge 28.4.1962, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni;

- D.P.R. 11.7.1980, n. 382;

- Legge 22.4.1987, n. 158;

- Legge 3.7.1998, n. 210;

- D.P.R. 19.10.1998, n. 390;

- Legge 14.1.1999, n. 4;

- Ministeriale 17.3.1997, prot. n. ACG/4.1 (7-A)/678/97;

- Ministeriale 12.3.1998, prot. n. 523;

- Delibere del S.A. del 9.12.1998, 21.12.1998, 15.3.1999 e 17.5.1999;

Art. 1
(Oggetto)

1. Le assunzioni di ricercatori con contratto a tempo determinato possono avvenire in relazione a specifici programmi di ricerca di durata limitata nel tempo.

2. La spesa per le assunzioni di cui al presente regolamento può derivare da programmi di ricerca, comunque finanziati, o da specifiche risorse assegnate dal Consiglio di Amministrazione in sede di programmazione per il reclutamento.

3. I Consigli dei Dipartimenti definiscono:

- il programma della ricerca e la sua durata;

- il settore scientifico-disciplinare;

- la tipologia di impegno scientifico;

- la durata del contratto.

Le proposte vengono approvate in Consiglio di Facoltà e in Consiglio di Amministrazione, ciascuno per la parte di rispettiva competenza.

Art. 2
(Procedure di reclutamento)

1. Il reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo determinato avviene mediante procedura di valutazione comparativa, cui si applica, per analogia, la relativa normativa nazionale (L. 210/98 e D.P.R. 390/98) e la Regolamentazione d'Ateneo, fatto salvo quanto previsto dal presente Regolamento. Al fine del reclutamento verrà emanato un bando cui sarà data pubblicità mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e per via telematica.

2. La partecipazione alla valutazione comparativa è libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo di studio posseduti dai candidati 3. Per l'ammissione alla valutazione comparativa è richiesta la conoscenza della lingua inglese al livello ³pass with merit² PET - Cambridge (ovvero titolo equivalente). In via transitoria, per il primo biennio dall'entrata in vigore del presente Regolamento, nel caso in cui il vincitore dell'assegno non sia in possesso del PET a livello "pass with merit" o di titolo equivalente, potrà acquisirlo entro i primi due anni di durata del contratto. Tale certificazione non è richiesta per coloro che sono di lingua madre inglese.

4. I cittadini stranieri devono, anche, possedere certificato di conoscenza della lingua italiana, almeno al livello 2 (CELI2), rilasciato dall'Università degli Studi per Stranieri di Perugia o da Istituti e Organismi riconosciuti dalla predetta Università.

5. I requisiti prescritti, salvo quanto previsto al precedente punto 3, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla valutazione comparativa.

6. L'esclusione dalla valutazione comparativa è disposta con motivato decreto rettorale e notificata all'interessato.

Art. 3
(Selezione)

1. La valutazione comparativa è per titoli ed esami.

2. Ai fini della valutazione del curriculum complessivo e delle pubblicazioni scientifiche del candidato, devono essere rispettati i criteri in seguito indicati e devono essere individuati, esplicitamente e comparativamente, il peso attribuito agli stessi:

a) congruenza dell'attività del candidato con le discipline comprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;

b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;

c) rilevanza scientifica delle pubblicazioni, loro collocazione editoriale e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;

d) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all'evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare;

e) pertinenza tra l'attività didattica svolta dal candidato e quella prevista nel bando;

f) Facoltà nel cui ambito l'attività didattica è stata svolta;

g) tipologia dell'attività didattica svolta ed eventuale produzione di materiale didattico;

h) partecipazione a programmi di ricerca nazionali o internazionali.

3. Ai fini della valutazione comparativa si fa anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico nazionale e internazionale.

4. I criteri e il peso attribuito agli stessi devono essere, in una seduta preliminare, definiti dalla commissione e pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della Commissione presso la sede del Rettorato e della Facoltà che ha richiesto il bando.

5. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni comparative:

a) il titolo di dottore di ricerca, o titolo straniero equivalente, e la fruizione di borse di studio o di assegni finalizzati ad attività di ricerca purché la tipologia sia attinente al settore per cui è bandita la valutazione comparativa;

b) la posizione di ricercatore a tempo determinato;

c) l'attività didattica svolta;

d) i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri;

e) l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;

f) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;

g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.

6. Le commissioni nella prima seduta, definiscono i titoli che ritengono valutabili ai fini del concorso, oltre quelli di cui al punto precedente, e i punteggi attribuibili a tutti i titoli nell'ambito delle tipologie previste nel bando.

7. La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni è effettuata prima delle prove scritte.

8. Gli esami consistono in due prove scritte ed una orale. La seconda delle due prove scritte può essere sostituita da una prova pratica.

9. Ai titoli scientifici sono riservati 30 punti e agli altri titoli 20 punti. Sono, altresì, riservati rispettivamente 20 punti alla prima prova, 20 punti alla seconda prova e 10 punti alla prova orale.

10. Per lo svolgimento delle prove scritte o scritta e pratica è concesso ai candidati un massimo di otto ore.

11. Il bando definirà gli argomenti delle prove.

12. Saranno ammessi a sostenere la prova orale:

a) nel caso di due prove scritte i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta un voto non inferiore a 12/20 e una media, dei voti delle due prove scritte, non inferiore ai 14/20;

b) nel caso di una prova scritta e una pratica i candidati che avranno riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a 14/20 e nella prova pratica non inferiore a 12/20.

13. La prova orale non si intenderà superata se il candidato non riporterà un voto di almeno 6/10.

14. Il diario delle prove scritte e/o pratica, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo, sarà notificato agli interessati, non meno di quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, o nella prova scritta e nella prova pratica.
L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà notificato ai candidati almeno venti giorni prima di quella in cui essi debbono sostenerla.

15. Al termine dei lavori la Commissione, sulla base delle valutazioni dei titoli e delle prove, redige una motivata relazione riassuntiva in cui sono riportati i giudizi di ciascun commissario e quello complessivo della Commissione sui singoli candidati in base ai quali essa, previa deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, dichiara i vincitori.

Art. 4
(Accertamento della regolarità degli atti)

1. La regolarità formale degli atti è accertata con decreto rettorale e ne viene data comunicazione ai candidati mediante affissione agli Albi Ufficiali e in via telematica.

2. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma entro il termine di venti giorni, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione stabilendone il termine.

Art. 5
(Commissioni giudicatrici)

1. Le Commissioni sono formate da un professore ordinario, un professore associato confermato ed un ricercatore confermato.

2. Le Commissioni giudicatrici sono costituite, mediante designazione da parte del Consiglio della Facoltà che ha chiesto l'attivazione della procedura di valutazione comparativa, con almeno due membri provenienti da altri Atenei 3. Esse sono nominate con decreto del Rettore e pubblicate con affissione agli Albi Ufficiali e in via telematica.

4. La Commissione deve concludere i suoi lavori entro sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di quattro mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi dopo la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art. 6
(Condizioni generali del contratto e cause di risoluzione)

1. Il ricercatore con contratto a tempo determinato instaura un rapporto di lavoro subordinato a termine con compiti analoghi a quelli dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato salva la specificità del programma di ricerca.

2. Il contratto di ricercatore a tempo determinato deve avere termine e durata certi in relazione all'attuazione del programma di ricerca; non può essere stipulato per una durata inferiore a 2 anni, né superiore a 4 anni e non é rinnovabile con lo stesso ricercatore per più di una volta (in totale due contratti) e per un periodo massimo corrispondente alla durata del primo contratto.

3. Al termine del contratto, il ricercatore a tempo determinato è tenuto a depositare il risultato del lavoro svolto presso la struttura di appartenenza.

Art. 7
(Trattamento giuridico)

1. Il contratto di ricercatore a tempo determinato non può essere cumulato con altri contratti di lavoro subordinato.

2. Per il trattamento giuridico si applica, in quanto compatibile, la normativa dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, e per il regime autorizzativo si applica quanto disposto dal decreto legislativo 29/93 e dal Regolamento per le autorizzazioni a svolgere incarichi retribuiti ai sensi dell'art. 58 commi 6 e 7 d.lgs. 3/2/1993 n° 29.

Art. 8
(Trattamento economico e previdenziale)

1. La retribuzione sarà definita nell'ambito dei parametri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e sarà assoggettata a contribuzione relativa ai redditi da lavoro dipendente.

2. Nel caso di durata pluriennale del rapporto di collaborazione, può essere proposta una graduale progressione dell'importo medesimo - previa valutazione dell'attività svolta - entro i parametri definiti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9
(Assicurazioni)

Per quanto riguarda i rischi da infortuni opera la copertura assicurativa INAIL.

Art. 10
(Entrata in vigore)

Il presente regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed è pubblicato con affissione agli albi ufficiali del Politecnico di Torino e in via telematica. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della affissione agli albi del Politecnico.