FLC CGIL
Elezioni CSPI, si vota il 7 maggio 2024

https://www.flcgil.it/@3824717
Home » Università » Politecnico di Bari: Regolamento per l'incentivazione dell'impegno didattico dei docenti

Politecnico di Bari: Regolamento per l'incentivazione dell'impegno didattico dei docenti

Il presente Regolamento, adottato in attuazione dell'art. 4 della Legge 19/10/1999, n. 370, disciplina le modalità di ripartizione dei fondi destinati a questo Ateneo

06/06/2001
Decrease text size Increase  text size

ART. 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento, adottato in attuazione dell'art. 4 della Legge 19/10/1999, n. 370, disciplina le modalità di ripartizione dei fondi destinati a questo Ateneo, in base a criteri determinati con decreto del Ministro dell'Università, per l'incentivazione dell'impegno didattico dei docenti del Politecnico, per obiettivi di adeguamento quantitativo e di miglioramento qualitativo dell'offerta formativa, con riferimento anche al rapporto tra studenti e docenti, all'orientamento e al tutorato.

ART. 2 - Principi generali

1. I fondi di cui al predetto articolo sono riservati ai docenti del Politecnico con regime di impegno a tempo pieno che non svolgano attività didattica comunque retribuita presso altre Università o Istituzioni pubbliche e private a meno che non sussistano specifiche convenzioni aventi per oggetto l'erogazione dei servizi didattici.

ART: 3 - Requisiti per l'assegnazione dei compensi incentivanti

1. I compensi incentivanti possono essere assegnati:

1. ai docenti indicati nell'articolo 2 del presente Regolamento che dedicano, in ogni tipologia di corso di studio universitario, ivi compresi i corsi di dottorato di ricerca, nonché in attività universitarie nel campo della formazione continua, permanente e ricorrente, almeno 120 ore annuali per lezioni, esercitazioni e seminari nonché 240 ore per l'orientamento, l'assistenza e il tutorato, la programmazione e l'organizzazione didattica, l'accertamento dell'apprendimento e comunque svolgono attività didattiche con continuità per tutto l'anno accademico. In considerazione della particolare organizzazione didattica di questo Ateneo, strutturato per corsi semestrali, l'impegno richiesto ai docenti sopra indicati richiederà una costanza di applicazione in entrambi i semestri.

2. Per la realizzazione di progetti di miglioramento qualitativo della didattica predisposti da gruppi di docenti, con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica e ad altre attività formative propedeutiche, integrate e di recupero. I progetti sono approvati dalle Facoltà e verificati dalle stesse al termine di ciascun ciclo formativo.

ART. 4 ­ Criteri di ripartizione dei compensi

1. I fondi assegnati dal Ministero dell'Università, per le finalità di cui all'art. 1 del presente Regolamento, vengono destinati dal Senato Accademico alle singole Facoltà sulla base del numero dei docenti e degli studenti iscritti ai vari Corsi di Studio, ivi compresi i corsi di Dottorato di Ricerca, tenuto conto del rapporto studenti in corso/docenti di ruolo, nonché di eventuali iniziative sperimentali, in ordine alla regolamentazione dell'autonomia didattica secondo parametri individuati dallo stesso Senato Accademico.

2. Delle quote destinate a ciascuna Facoltà, una parte non superiore all'80% è riservata agli impegni didattici di cui al punto 1 dell'art. 3 del presente Regolamento e la restante quota è riservata ai progetti di cui al punto 2 del medesimo articolo.

3. Ciascuna Facoltà delibera quale quota riservare agli impegni didattici di cui al punto 1 dell'art. 3 del presente Regolamento e quale quota riservare ai progetti di cui al punto 2 del medesimo articolo.

4. Per le quote di cui al punto 1 dell'art. 3 le Facoltà predeterminano i criteri per la ripartizione tra i docenti che soddisfano i requisiti di cui sopra e, con delibera motivata assegnano i contributi.

5. Per le quote di cui al punto 2 dell'art. 3 le Facoltà deliberano quali progetti finanziare e la misura del finanziamento.

6. In assenza dei progetti di miglioramento qualitativo della didattica le quote eventualmente non utilizzate andranno ad incrementare la disponibilità finanziaria riservata all'attività di incentivazione dell'impegno didattico.

ART. 5 ­ Controlli

1. La verifica del rispetto degli impegni didattici assunti ed il monitoraggio dei progetti di cui all'art. 3 del presente Regolamento saranno svolte dal Senato Accademico con le modalità dallo stesso stabilite.

ART. 6 ­ Valutazione dell'impegno didattico richiesto

1. I compensi incentivanti sono erogati ai docenti di cui all'art. 2 del presente Regolamento a condizione che le loro attività didattiche siano valutate positivamente dal Nucleo di Valutazione di Ateneo.

ART. 7 ­ Disciplina dei compensi incentivanti

1. Per le finalità di cui all'art. 1 del presente Regolamento le Facoltà possono integrare con proprie risorse la quota parte di contributo da erogare.

2. I compensi incentivanti di cui all'art. 4 delle Legge 370/99, gravano sui fondi di Ateneo di cui all'art. 24, comma 6 del D. Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Ai sensi del succitato art. 24 ­ comma 6 ­ del decreto Legislativo 03.02.1993, n. 29 i compensi incentivanti hanno natura di assegno aggiuntivo pensionabile sui quali graveranno le ritenute previste dalla legge.

ART. 8

1. Alle disposizioni contenute nel presente Regolamento viene assicurata, nelle forme ritenute più opportune, la massima pubblicità.

2. L'Università procederà, secondo la disciplina di cui alla Legge 675/96, alla pubblicazione dell'elenco dei percettori dei compensi.

ART. 9

1. Per l'anno accademico 1999/2000 gli importi assegnati dal MURST sono erogati esclusivamente in base a quanto previsto al punto 1 dell'art. 3 del presente Regolamento.