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Policlinici universitari. Commento articolato al disegno di legge

Il Disegno di Legge articolo per articolo.

12/02/2007
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Dalla relazione tecnica si desume che il disegno di legge vuole andare nel solco del d.lgs. 517, ma... vista la scarsa chiarezza del fine di questo disegno di legge è bene essere precisi fin dal titolo dell'art.1.

ARTICOLO 1
Il titolo stesso dell'art.1 del disegno di legge ha in sé un’ambiguità: il D.lgs 517/99 specifica che alla fine della sperimentazione, le aziende dovranno pervenire al modello aziendale unico di “Azienda ospedaliero-universitaria” e non di Aziende integrate ospedaliero-universitarie.
Si pone fine alla sperimentazione prevista dall’art. 2 del D.lgs 517/99 facendo confluire nelle Aziende Ospedaliere Universitarie tutti i soggetti oggi operanti, compresi quei Policlinici a gestione diretta che non avevano neanche iniziato la sperimentazione.

Per un anno ancora sono fatte salve le sperimentazioni già avviate con specifici protocolli regionali.

I tempi per adeguarsi sono strettissimi: entro 60 gg. devono definire i protocolli d’intesa e nei successivi 30 gg. sono adottati gli atti aziendali conseguenti; i protocolli d’intesa si devono attenere a quanto indicato nel DPCM 24 maggio 2001.

Ben vengano tempi così rapidi visto che la sperimentazione doveva durare quattro anni e ancora oggi in alcuni casi non è neanche iniziata; è evidente che hanno senso se saranno effettuati quei controlli successivamente previsti.

ARTICOLO 2
In teoria questo articolo è il cuore del provvedimento perché dovrebbe stabilire definitivamente che la proprietà degli immobili, ancorché fatti come trasferimenti a titolo gratuito, sono delle Università che “esercita i diritti del proprietario e ne assume gli oneri”.

Nel caso in cui i beni siano del demanio ci sono 30 gg. di tempo per redigere i verbali di consistenza, entro altri 30 gg le università concedono in uso gratuito alle Aziende integrate ospedaliero-universitarie i beni immobili.

Si chiarisce, quindi la proprietà degli immobili, ma non si fa minimamente cenno ai finanziamenti necessari per ristrutturare ospedali spesso obsoleti, anzi è espressamente specificato all’ articolo 7 che l’attuazione delle norme non comporta spese per il bilancio dello stato.

ARTICOLO 3
La verifica dello stato di attuazione della legge deve essere effettuata entro sei mesi, altrimenti i ministri dell’Università e ricerca e il Ministro della Salute, e per quanto previsto nel comma 2 congiuntamente al Ministro dell’economia, procederanno a nominare un commissario ad acta sentite le regioni e le Università interessate.

I tempi sono molto stretti per vincere le resistenze che fino ad ora hanno impedito l’attuazione del D.lgs 517/99, si sono già visti in alcuni Policlinici commissari ad acta che nulla hanno cambiato, anzi.

Ribadiamo quanto già detto, il Ministro con questo disegno di legge ha recepito le critiche delle OO.SS. al decreto che aveva prospettato ma non la piattaforma presentata, e data la situazione che si è creta, nonostante le denuncie del sindacato in questi anni, riteniamo che avrebbero dovuto e potuto fare molto di più attivando un tavolo di consultazione con i sindacati nei tempi giusti, come da noi richiesto.

La relazione tecnica specifica che per quanto riguarda il personale “nulla è innovato… deve continuare a farsi riferimento alle disposizioni attualmente in vigore” quindi nulla si prevede di fare per porre fine allo smodato uso di personale precario, per non parlare delle esternalizzazioni dei servizi o degli appalti.

Le relazioni di accompagnamento non fanno il minimo cenno ai decreti applicativi previsti dal D.lgs 517/99 per il personale, né al fatto che se questo disegno di legge pone fine alla sperimentazione si devono formalmente nominare con diversa intesa i direttori generali.

La FLC Cgil vuole risolvere il nodo gordiano dei Policlinici e permettere ai lavoratori e alle lavoratrici di operare serenamente salvaguardando l’assistenza, la didattica e la ricerca quali fini istituzionali.
Nei prossimi giorni con Cisl e Uil università concorderemo iniziative unitarie da organizzare nei Policlinici sia per far conoscere le proposte sindacali sia per sensibilizzare i Rettori che con il loro assordante silenzio, sembrano ancora una volta rinviare la soluzione del rapporto fra l’Università e i Policlinici.

I successivi articoli del disegno di legge riguardano:

  • La sostituzione dei ticket, previsti nella legge finanziaria, per le prestazioni di assistenza specialistica con altre forme di partecipazione

  • Uno stanziamento per promuovere l’adozione di misure di controllo del rischio clinico

  • Le Università nella loro attività di intermediazione con il mercato del lavoro, previsto dal D.lgs 276/03 possono consorziarsi

  • I direttori dell’Accademia Nazionale di arte drammatica e dell’Accademia Nazionale di danza cessano dal loro incarico alla data di entrata in vigore della legge.

Roma, 12 febbraio 2007