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Consiglio di Stato 861/2001: i professori universitari in pensione a 75 anni

I professori universitari di prima fascia (ordinari) possono differire di due anni il collocamento "fuori ruolo" (Decreto Legislativo 503/1992) nonostante la legge 549/1995 abbia ridotto - sempre di due anni, per professori di prima e seconda fascia - la durata del periodo del "fuori ruolo".

27/03/2001
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I professori universitari di prima fascia (ordinari) possono differire di due anni il collocamento "fuori ruolo" (Decreto Legislativo 503/1992) nonostante la legge 549/1995 abbia ridotto - sempre di due anni, per professori di prima e seconda fascia - la durata del periodo del "fuori ruolo". Così si è espresso il Consiglio di Stato con la presente decisione. Un professore dell'Università di Napoli si era visto respingere dal rettore la sua domanda di protrarre di due anni l'andata fuori ruolo, con la motivazione che, appunto, ciò non era più possibile per la riduzione del periodo di fuori ruolo da 5 a 3 anni. Avendo il TAR confermato la decisione rettorale, l'interessato si è appellato al Consiglio di Stato che ha confutato il giudizio di primo grado: la richiesta di differire di due anni il collocamento fuori ruolo implica, infatti, che il docente conservi in quel periodo "la pienezza dei diritti e degli obblighi connessi alla posizione di titolarità della cattedra". Appunto perché il differimento non riguarda il periodo del "fuori ruolo" ma il periodo in cui il docente è ancora pienamente in cattedra, la Legge 549/95 potrà essere applicata solo dopo l'eventuale differimento biennale. (27 marzo 2001)

Consiglio di Stato 861 del 19 febbraio 2001

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n.4241 del 1995, proposto dal Prof. V. V., rappresentato e difeso dagli Avv.ti U. e C. I., con domicilio eletto presso il loro studio, in Roma, ecc. ecc.

contro

il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica e la Seconda Università degli studi di Napoli,

rispettivamente in persona del Ministro e del Rettore in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato presso cui sono per legge domiciliati, in Roma, via dei Portoghesi n. 12

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione II, n. 304 del 9 maggio 1995

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 7 novembre 2000, il Consigliere ecc. ecc. per le Amministrazioni resistenti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

1.Con sentenza n. 304 del 9 maggio 1995 la Sezione seconda del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante per l’annullamento del provvedimento prot. n. 1618, in data 11 aprile 1994, con cui il Rettore della II Università degli studi di Napoli ha negato, all’istante, di permanere nel ruolo dei Professori universitari di prima fascia per un biennio dall’ 1 novembre1995.

2.Avverso l’anzidetta sentenza è proposto l’appello in esame con cui l’interessato ne denuncia l’erroneità, con riferimento al decreto legislativo 3 dicembre 1992 n. 503, di cui il giudice di primo grado avrebbe fatto illegittima applicazione, in relazione anche al D.L.C.P.S. 26 ottobre 1947 n. 1251, alla L. 18 marzo 1958 n. 311, al D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, alla L. 7 agosto 1990 n. 239 ed alla legge 23 ottobre 1992 n.421. Reiteratamente poi l’appellante ripropone le censure dedotte con il ricorso originario di cui chiede l’accoglimento unitamente all’ annullamento della sentenza impugnata.

3.Si è costituita in giudizio l’Amministrazione la quale eccepisce l’intervenuta estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, sorretta dalla circostanza che, il Prof. V., il quale ha ormai superato i limiti di età per il collocamento a riposo, come prorogati per effetto delle misure cautelari intervenute nel primo come nel secondo grado del giudizio, avrebbe di fatto usufruito delle proroghe richieste.

DIRITTO

1.La fruizione, di fatto, del prolungamento del servizio in ruolo per un ulteriore biennio, fino al compimento del 72 anno di età (a norma dell’art. 16 D.Lgs. n. 503 del 1992), con successivo collocamento fuori ruolo, da parte del Professore universitario di prima fascia (quale l’attuale appellante, beneficiano della disciplina speciale di cui all’ art. 110 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, modificato dalla L. n. 75 del 1985), verificatasi per effetto di sospensione incidentale dell’esecuzione del provvedimento impugnato, e, successivamente, della sentenza sfavorevole, da parte del giudice di appello, non determina la cessazione della materia del contendere, una volta che, in corso di causa, l’interessato abbia comunque superato i limiti di età per la permanenza in servizio, né, d’altra parte, il collocamento a riposo fa venire meno l’interesse a conseguire una decisione che legittimi, in diritto, la situazione risoltasi favorevolmente soltanto in via provvisoria, in quanto il passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell’impugnazione del provvedimento negativo non è - in astratto - indifferente, quanto agli effetti riflessi sul patrimonio dell’interessato.

2.Nel merito l’appello è fondato e merita accoglimento.

Sulla controversia - avente ad oggetto il trattenimento nella posizione di titolarità della cattedra, per un biennio, di un professore universitario di prima fascia (beneficiano della disciplina di cui all’art. 110 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, modificato dalla L. n. 75 del 1985), che ne aveva fatto richiesta prima del collocamento in posizione fuori ruolo, a norma dell’art. 16 del D. Lgs. n. 503 del 1992 - non influisce il disposto dell’art. 1, comma 30, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, che ha ridotto da cinque a tre anni la durata del collocamento fuori ruolo dei professori universitari di prima e seconda fascia, che precede il loro collocamento a riposo, prevista dagli artt. 19 e 110 del D.P.R. n. 382 del 1980 facendo cessare di avere efficacia alla fine dell’anno accademico 1995-96 le posizioni fuori ruolo eccedenti il terzo anno, già disposte alla data di entrata in vigore della stessa legge (salvo quanto previsto dal secondo inciso dello stesso 30 comma, successivamente soppresso dall’art. 1, comma 86 L. 23 dicembre 1996, n. 662).

Chiarito tale aspetto, la Sezione non ha ragione di discostarsi dalla linea interpretativa indicata dalla Prima Sezione consultiva, nel noto parere 12 maggio 1993 n. 493, reso su specifico quesito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, concernente l’applicazione della disposizione in parola ai professori universitari, già condivisa in più occasioni nella sede giurisdizionale.

Deve pertanto essere confermato che la disposizione contenuta nell’art. 16 del D. Lgs. n. 503 del 1992 trova applicazione nei confronti dei professori universitari ordinari, secondo i meccanismi che caratterizzano le fasi del collocamento a riposo dell’anzidetta categoria, nel senso che la facoltà prevista dall’anzidetta disposizione, "di permanere in servizio", per un periodo massimo di un biennio "oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti" si riferisce, propriamente, a quella situazione di "servizio" in cui il professore universitario conserva la pienezza dei diritti e degli obblighi connessi alla posizione di titolarità della cattedra, riflettendosi poi, sui limiti di età per il collocamento a riposo, nel senso che, non incidendo ex se, sulla durata del "fuori ruolo", determina, per converso, il differimento, per un massimo di due anni del collocamento fuori ruolo e, conseguentemente, della data di collocamento a riposo.

Le conclusioni alle quali è pervenuto il giudice di primo grado devono essere dunque interamente disattese.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, l’appello deve trovare accoglimento con consequenziale annullamento della sentenza di primo grado e del provvedimento impugnato.

Possono tuttavia interamente compensarsi fra le parti le spese dei due gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso proposto in primo grado ed annulla il diniego impugnato;

Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio;

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.