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Blocco della retribuzione del personale universitario non contrattualizzato

La FLC CGIL scrive ai Rettori degli Atenei e al Presidente della CRUI in merito ai trattamenti retributivi del personale ricercatore non confermato e confermato.

11/11/2011
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Domenico Pantaleo, Segretario generale della FLC CGIL, ha inviato una lettera ai Rettori delle università italiane e al Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) sull'applicazione del blocco stipendiale per i ricercatori neoassunti al primo anno di servizio e ai ricercatori e ai professori non confermati.

Alla nostra lettera ha prontamente risposto il Presidente della CRUI. Il prof. Marco Mancini, ci informa di aver già segnalato al Direttore Generale del MIUR "l'urgenza di una risposta" in merito agli stessi quesiti sollevati dal nostro sindacato.

_____________________

Roma, 10 novembre 2011
Prot. 450/2011 DP/fs-sm

Ai Magnifici Rettori
Loro Sedi

Al Presidente della CRUI
Prof. Marco Mancini

Oggetto: Legge 30 luglio 2010, n. 122 e Legge 240/2011 - orientamenti applicativi.

Gentile Rettore,

la Legge 30 luglio 2010, n. 122, all'art. 9, comma 21, è intervenuta sui meccanismi retributivi del personale universitario non contrattualizzato prevedendo tre diversi meccanismi di blocco della retribuzione:

  1. la non applicazione per il triennio 2011-2013 degli adeguamenti retributivi annuali;
  2. la previsione che gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione degli scatti di stipendiali;
  3. le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto ai soli fini giuridici.

Su questi interventi del governo le nostre strutture hanno avviato ricorsi presso i Tar regionali e del Lazio contestando le forme e i contenuti di norme che, tuttavia, sono già in vigore.

Relativamente alla loro applicazione, sono stati sollevati forti dubbi sul fatto che la limitazione di cui al terzo punto debba includere anche le procedure di conferma in ruolo, e le conseguenti ricostruzioni di carriera, che producono un aumento della retribuzione per tutti i ricercatori e i professori confermati, nonché l'aumento stipendiale previsto per i ricercatori dopo il primo anno.

Relativamente al primo aspetto, abbiamo fin da subito ritenuto che non si possano assoggettare al blocco le conferme in ruolo e le ricostruzioni di carriera in base al comma 1 dell'art. 9 della suddetta Legge perché "eventi straordinari della dinamica retributiva", ed in quanto "eventi" unici nella carriera dello specifico ruolo risultato di una procedura di valutazione da parte di una commissione ministeriale con possibile esito positivo o negativo; quindi assoggettata ad un eventuale cambio di qualifica e di tabella retributiva. Allo stesso modo riteniamo che anche nel caso dell'aumento stipendiale dei ricercatori dopo il primo anno vi siano fondate ragioni perché questo non debba rientrare nelle fattispecie previste dalla legge, anche in considerazione dello stanziamento di 11 milioni di euro per l'adeguamento stipendiale dei ricercatori neoassunti al primo anno previsto nel Decreto di riparto dei Fondi di Finanziamento Ordinario per l'anno 2011.

Sulla base di molteplici richieste di chiarimento da parte di docenti e amministrazioni, e in risposta ad un'interpellanza parlamentare, il 9 giugno 2011 il Governo si è esplicitamente pronunciato alla Camera affermando che i passaggi dei ricercatori e professori associati da non confermati a confermati e dei professori straordinari a ordinari devono essere intesi non come avanzamento di carriera ma, più correttamente, come atti di conferma del suddetto personale nel ruolo già acquisito. Non trattandosi, pertanto, di progressioni di carriera, non troverebbe applicazione, alle suddette conferme in ruolo, la disposizione del comma 21, con conseguente efficacia delle stesse sia ai fini giuridici sia ai fini economici con attribuzione del relativo adeguamento stipendiale.

Ci pare necessario rimarcare che queste norme colpiscono ancora un volta le retribuzioni più basse tra i docenti e i più giovani. A tal fine, riteniamo necessario che sia affermata la più corretta interpretazione delle norme sul blocco delle retribuzioni, anche a tutela di scelte omogenee su tutto il territorio nazionale.

La preghiamo di darci informazioni relativamente a quali siano gli orientamenti della sua amministrazione in merito all'applicazione del comma 21 della legge 240/2011 nel caso dei ricercatori che hanno maturato o matureranno il primo aumento stipendiale, ai ricercatori e professori di ruolo che abbiano maturato o matureranno la conferma, e relativamente ai ricercatori neo-assunti al termine del primo anno di servizio.

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Segretario Generale FLC CGIL
Domenico Pantaleo

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Roma, 10 novembre 2011
Prot. 981/P/gl

Dott. Domenico Pantaleo
Segretario Generale
FLC CGIL Federazione Nazionale Lavoratori della Conoscenza

Caro Segretario,

ti ringrazio della tua lettera del 10.11.2011 (Prot. 450/2011 DP/fs-sm) e ti confermo che la CRUI, con una nota del 14 ottobre 2011 inviata al Direttore Generale MIUR, Dott. Daniele Livon, ha segnalato l'urgenza di una risposta (che auspichiamo, con debite motivazioni, positiva) in merito agli stessi quesiti da te sollevati sui trattamenti retributivi del personale ricercatore non confermato e confermato.

Cordialmente,

Marco Mancini
Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane