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Università e AFAM: introdotto l’obbligo vaccinale dal 1° febbraio 2022

Fino al 31 gennaio 2022 rimangono in vigore le attuali disposizioni.

31/01/2022
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È entrato in vigore l’8 gennaio 2022 il decreto legge n. 1/22Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”.

Obbligo vaccinale

Il decreto introduce, a decorrere dal 1° febbraio 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 anche per il personale delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Conseguentemente da tale data la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative in tali istituzioni.

Non sussiste l'obbligo e la vaccinazione può essere omessa o differita, solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2.

Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il personale è adibito a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

I responsabili delle istituzioni assicurano il rispetto dell'obbligo vaccinale verificando immediatamente l'adempimento dell’obbligo acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il DPCM del 17 giugno 2021.

Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i responsabili delle istituzioni invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante

  • l'effettuazione della vaccinazione
  • oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa
  • oppure la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito
  • oppure l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Nel caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’interessato è invitato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

Nel caso di mancata presentazione della documentazione richiesta i responsabili delle istituzioni accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato.

L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Durante il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e, comunque, non oltre il 15 giugno 2022.

Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale comporta sia sanzioni pecuniarie (da 600 a 1500 euro) che eventuali conseguenze disciplinari.

L’omesso controllo dell’obbligo vaccinale da parte dei responsabili delle istituzioni è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata.

Le sanzioni sono irrogate dal prefetto.

Obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni

Il decreto legge 1/22 introduce dall’8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, per i cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché per i cittadini stranieri soggiornanti o comunque presenti sul territorio nazionale che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età. L’obbligo si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età dopo l’8 gennaio e fino al 15 giugno 2022.

L’inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte dei lavoratori delle università e delle istituzioni afam ultracinquantenni comporta, a far data dal 1° febbraio 2021, la sanzione amministrativa pecuniaria cento euro (art. 4-sexies comma 2, introdotto dall’art. 1 comma 1 del dl 1/22).

L’irrogazione della sanzione è effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.