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Milleproroghe: gli interventi relativi all’AFAM

Riguardano l’utilizzo delle graduatorie della legge 143/04 e la validità dei titoli di studio acquisiti in base al precedente ordinamento.

20/02/2017
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Nel maxi emendamento approvato al Senato il 16 febbraio 2017 relativo al decreto legge 244/16 (cosiddetto milleproroghe), sono state inserite nel due norme che riguardano i settori dell’Alta formazione artistica e musicale:

  • è stato introdotto all’articolo 4, il comma 5 quater che consente di utilizzare anche per il corrente anno accademico le graduatorie ex legge 143/04 per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato. Ricordiamo che l’art. 19 comma 1 del Decreto Legge 104/13, nel trasformare tali graduatorie in graduatorie nazionale ad esaurimento, prevedeva il loro utilizzo fino all’anno accademico 2015/16.
  • è stato introdotto all’articolo 4, il comma 5 ter in base al quale i titoli conseguiti presso le istituzioni afam fino al 31 dicembre 2021 in base all’ordinamento precedente a quello della Legge 508/99, congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello. Il comma 107 della Legge 228/12 prevede l’emanazione di una tabella di equiparazione a specifici diploma accademici di di II livello. La tabella non è mai stata emanata anche perché i diplomi accademici di II livello continuano ad essere percorsi sperimentali e non ordinamentali, nonostante le promesse di tutti i ministri che si sono succeduti in questi ultimi 10 anni.

Ricordiamo, infine, che il d.l. 244/16 all’art. 1 comma 8 ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 la possibilità per le pubbliche amministrazioni di utilizzare contratti di “collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.