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Diritto allo studio e AFAM: pubblicato il decreto con i criteri di ripartizione delle risorse a decorrere dal 2021

Innalzata a 22.000 euro la soglia ISEE per l’esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale. Necessaria una strategia complessiva sul tema della riduzione della contribuzione studentesca.

06/09/2021
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Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha emanato il Decreto Ministeriale 1016 del 4 agosto 2021 relativo all’estensione dell'esonero totale e parziale dal contributo annuale negli istituti AFAM statali.

Il Decreto in premessa ricorda che ai titoli afam di nuovo ordinamento (diploma accademici di I e II livello) si applicano le disposizioni relative alla disciplina del contributo onnicomprensivo annuale dovuto dagli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali per la copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi e dei casi di esonero totale e parziale dal contributo onnicomprensivo in relazione al possesso di specifici requisiti di merito e di reddito. Tali disposizioni (art. 1 commi da 252 a 267 della legge 232/16), riguardo all’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) prevedevano una soglia pari o inferiore ai 13.000 euro per l’esonero totale dal contributo (no tax area).

La legge di bilancio del 2020 (art. 1 comma 283 della legge 160/19) al fine di consentire il rimborso del mancato introito derivante alle istituzioni AFAM dagli effetti attuativi della no tax area, ha incrementato 10 milioni di euro, a decorrere dal 2020, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM. Tale incremento è ripartito tra le istituzioni AFAM statali in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento:

  • di ogni contribuzione (art. 9 del D.Lgs. 68/12);
  • del contributo onnicomprensivo annuale (art. 1 commi da 252 a 267 della legge 232/16).

La legge di bilancio 2021 (Legge 178/20 art. 1 comma 518) ha incrementato di ulteriori 8 milioni di euro a decorrere dal 2021 il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche. Il medesimo comma prevede che con decreto ministeriale siano individuate le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle istituzioni AFAM e i criteri di riparto delle risorse.

In applicazione di tali disposizioni è stato emanato il decreto ministeriale n. 1016 del 4 agosto 2021 registrato dalla corte dei conti il 20 agosto 2021.

Risorse per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni afam

Per il 2021 le risorse sono pari a € 35.229.002 (€ 26.229.002 previsti dalla legge di bilancio 2020 e € 9.000.000 dalla Legge 178/21 art. 1 commi 518 e 542). Nel 2020 le risorse in termini di competenza erano pari a € 34.229.002.

Disciplina degli esoneri

Il decreto in primo luogo definisce la disciplina degli esoneri che le istituzioni AFAM statali devono applicare a decorrere dall’anno accademico 2021/22:

  • Esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE non sia superiore a 22.000 euro (per il 2020 era pari a 20.000 euro e in precedenza 13.000 euro) e che siano in possesso dei restanti requisiti previsti dalla legge n. 232/2016
  • Incremento dell’entità dell’esonero parziale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con ISEE, superiore a 22.000 euro e non superiore a 30.000 euro e che siano in possesso dei restanti requisiti previsti dalla legge n. 232/2016
  • Ulteriori interventi decisi autonomamente dalle istituzioni.

In questa tabella la sintesi della disciplina degli esoneri

Requisiti
(norme nazionali)

Tipologia di agevolazione
(norme nazionali)

Ulteriori interventi decisi autonomamente dalle istituzioni

A)
Studenti in possesso di tutti i seguenti requisiti
:

  • appartenenti ad un nucleo familiare il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) sia inferiore o uguale a 22.000 euro
  • iscritti presso l’istituzione AFAM di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentato di uno
  • nel caso di iscrizione al secondo anno accademico devono aver conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi accademici (CFA); nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo devono aver conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.

Studenti iscritti al primo anno accademico

  • appartenenti ad un nucleo familiare il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) sia inferiore o uguale a 22.000 euro

Esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale

Le istituzioni possono autonomamente ampliare la soglia ISEE oltre i 22.000 euro.

(In subordine possono prevedere l’esonero totale di specifiche categorie di studenti individuate in relazione alla particolare situazione economica personale e tenuto conto della carriera accademica individuale)

B)
Studenti in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  • appartenenti ad un nucleo familiare il cui ISEE è compreso tra 22.001 euro e 30.000 euro
  • iscritti presso l’istituzione AFAM di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentato di uno
  • nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, devono aver conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi accademici (CFA); nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo, devono aver conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.

Il contributo non può superare il 7% della quota di ISEE eccedente 22.000 euro ridotta della percentuale prevista dalla seguente tabella

 ISEE (X) 22.000

 ISEE (X) 24.000

 ISEE (X) 26.000

 ISEE (X)  28.000

Esempio:

ISEE pari a 25.000 euro.

Contributo annuale ordinario (€ 25.000 - € 22.000)*7% = € 210,00

Riduzione per l’a.a. 2021/22: 50%

Contributo annuale a.a. 2021/22: € 105,00 (ossia 50% di € 210,00)

Le istituzioni possono incrementare l’entità dell’esonero fermo restando il principio di gradualità in relazione all’ISEE.

In subordine possono prevedere l’esonero parziale di specifiche categorie di studenti individuate in relazione alla particolare situazione economica personale e tenuto conto della carriera accademica individuale.

C)
Studenti in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  • appartenenti ad un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore o uguale a 22.000 euro
  • iscritti al secondo anno accademico e che abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi accademici (CFA) oppure iscritti ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.

Il contributo onnicomprensivo è pari a 200 euro

D)
Studenti in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  • appartenenti ad un nucleo familiare il cui ISEE è inferiore a 30.000 euro
  • iscritti al secondo anno accademico e che abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi accademici (CFA) oppure iscritti ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.

Il contributo non può superare quello determinato per gli studenti di cui ai punti A) e B), aumentato del 50 per cento, con un valore minimo di 200 euro.

(Esempio: ISEE pari a 25.000 euro. Contributo annuale non può essere superiore a 315 euro, ossia:

(25.000 - 22.000)*7%  + (25.000 - 22.000)*7%*50%

E)
Studenti, con Indicatore ISEE comunque non superiore a 30.000 euro non in possesso dei requisiti di cui alle lettere precedenti

oppure

altre categorie di studenti con ulteriori situazioni personali.

Esonero parziale

F)
Studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea
, e non residenti in Italia, per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell'ISEE

Il contributo onnicomprensivo annuale è stabilito dalle singole istituzioni afam statali, anche in deroga ai criteri precedentemente indicati

Criteri di riparto delle risorse stanziate dalla Legge 178/20

Gli 8 milioni di euro stanziati a decorrere 2021 dall’art. 1 comma 518 della legge 178/20 sono assegnati in base ai seguenti criteri

  • 3,5 milioni di euro sono destinati per l’incremento della soglia di esonero totale dal contributo onnicomprensivo. Le risorse saranno ripartite in proporzione all’indicatore di perdita di gettito della contribuzione studentesca, secondo la seguente tabella

CLASSE ISEE (X) % del contributo onnicomprensivo massimo ai sensi della l. 232/2016 per ISEE 30.000 euro Numero studenti esonerati totalmente Indicatore di perdita di gettito standard

13.000 < X ≤ 16.000

9%

A

9% x A

16.000 < X ≤ 18.000

24%

B

24% x B

18.000 < X ≤ 20.000

35%

C

35% x C

20.000 < X ≤ 22.000

47%

D

Indicatore complessivo di perdita di gettito standard

9% x A +24% x B +35% x C + 47% x D

  • 3 milioni di euro sono destinati per l’incremento degli esoneri parziali. Le risorse saranno ripartite in proporzione all’indicatore di perdita di gettito della contribuzione studentesca, secondo la seguente tabella
CLASSE ISEE (X) % del contributo onnicomprensivo massimo ai sensi della l. 232/2016 per ISEE 30.000 euro Numero studenti esonerati parzialmente Indicatore di perdita di gettito standard

22.000 < X ≤ 24.000

47%

E

47% x E

24.000 < X ≤ 26.000

35%

F

35% x F

26.000 < X ≤ 28.000

21%

G

21% x G

28.000 < X ≤ 30.000

9%

H

9% x H

Indicatore complessivo di perdita di gettito standard

47% x E +35% x F +21% x G+ 9% x H


 
  • 1,5 milioni di euro sono destinati agli ulteriori interventi decisi autonomamente dalle istituzioni. L’importo viene ripartito tra le istituzioni in proporzione al numero degli studenti iscritti ai corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello, una volta accertate le ulteriori iniziative di esonero disposte da ciascuna istituzione. Le eventuali risorse eccedenti sono ripartite tra tutte le istituzioni
    • a ulteriore sostegno, prioritariamente, degli interventi di esonero totale o di esonero parziale, in proporzione alle eccedenze delle rispettive perdite di gettito standard a decorrere dall’anno accademico 2021/22
    • ovvero assegnate l’anno accademico successivo ad integrazione degli ulteriori interventi decisi autonomamente dalle istituzioni medesime.

Il MUR ha chiarito con una specifica nota inviata alle istituzioni AFAM, che le risorse destinate agli ulteriori interventi decisi autonomamente dalle istituzioni e non utilizzate nell’a.a. 2020/21, non potranno essere erogate (DL 34/20 art. 265 commi 8 e 9)

Modalità di rilevazione di dati degli esoneri e tempistica

La Direzione generale AFAM predisporrà un apposito modello di rilevazione.

Le istituzioni comunicheranno telematicamente i dati necessari utilizzando il suddetto modello di rilevazione secondo la seguente tempistica

  • entro il 15 novembre, trasmissione dei dati parziali ai fini dell'erogazione di una prima quota delle risorse disponibili
  • entro il successivo 15 marzo, trasmissione dei dati definitivi ai fini dell'assegnazione definitiva e dell'erogazione delle restanti risorse.