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AFAM: non si applicano le norme sulla performance e il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA)

Sempre possibile il lavoro agile fino al 100% delle attività del personale TA.

27/01/2021
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Nuovo ritorno di fiamma in alcune istituzion AFAM sul tema della “performance”. Come è noto il Ciclo della perfomance è uno degli elementi caratterizzanti del decreto Brunetta (D. Lgs. 150/09), contro la cui applicazione la FLC CGIL ha fatto da sempre una strenua battaglia. Consideriamo totalmente sbagliato un modello di lavoro pubblico tutto rivolto verso la misurazione e la valutazione della performance individuale, che prefigura un lavoratore solitario e in perenne competizione, che auspica l’eliminazione degli automatismi stipendiali, che prevede meccanismi di rafforzamento del ruolo e delle competenze dei dirigenti pubblici.

Questa battaglia ha condotto ad un grande risultato nel CCNL del 19 aprile 2018 del comparto “Istruzione e Ricerca”. Risultato ottenuto grazie alla compattezza di tutte le organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il CCNL. Infatti in base all’art. 20 comma 4 del CCNL a tutto il personale AFAM (docenti e TA) non si applicano le norme del D. Lgs. 150/2009 (cosiddetto decreto Brunetta) in tema di “performance” e di “merito e premi” (art. 20 comma 4). Occorre attendere l’emanazione di tutti gli atti applicativi previsti dall’art. 74 comma 4 del citato D. Lgs. 150/09.

Il Decreto Rilancio (DL. 34/20) ha previsto una serie di disposizioni riguardanti il lavoro agile. In particolare l’art. 263 comma 4-bis prevede che le amministrazioni pubbliche redigono il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del Piano della Perfomance previsto dal citato decreto Brunetta (D.Lgs. 150/09 art. 10 comma 1 lett. a). Senonché il Piano della Performance non si applica al personale docente e TA delle istituzioni afam. Conseguentemente non si applica nemmeno il POLA, come già indicato in una notizia pubblicata su questo sito, e neanche le disposizioni attuative emanate dal Ministero per la pubblica amministrazione.

Per l’afam occorre fare riferimento ai vari DPCM, l'ultimo dei quali, quello del 14 gennaio 2021, all'art. 5 comma 3, citando la norma corretta da applicare, recita testualmente: "Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all’articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77." La percentuale minima è il 50% ma nulla impedisce di arrivare fino al 100%. La norma, che riguarda il personale TA, è stata prorogata fino al 31 marzo 2020 dal decreto legge milleproroghe (DL 183/20).

Naturalmente riteniamo inderogabile il confronto in tutte le istituzioni con le organizzazioni sindacali.

Ricordiamo, infine, che il fondo di istituto è destinato a retribuire le prestazioni rese dal personale e non per distribuire premi.