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AFAM e decreto legge 36/22: sale la protesta nelle istituzioni. Approvati dalla Camera dei deputati due importanti ordini del giorno

Forte opposizione contro scelte mai discusse con i lavoratori. Primi segnali positivi per il rispristino del diritto alla mobilità

29/06/2022
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Davvero grande è la protesta in corso da giorni contro la norma introdotta dal Senato che cancella la mobilità nazionale per i lavoratori dell’Afam, trasformata in mobilità effettuata mediante (eventuali) bandi di istituto. Si tratta di una scelta sciagurata nel merito e nel metodo, calata dall’alto con un emendamento approvato in Commissione senza nessun confronto.

Per questo esprimiamo il nostro plauso per l’approvazione di due ordini del giorno in cui si chiede di fatto il ripristino della mobilità nazionale e la sua regolazione attraverso il CCNL. Si tratta di un primo passo, il solo possibile in questa fase, nella giusta direzionePer la FLC CGIL la mobilità è un diritto dei lavoratori e non può essere in alcun modo confusa con il reclutamento.

Continueremo la battaglia fino a raggiungere questi obiettivi.

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Ordini del giorno approvati dalla Camera dei deputati il 28 giugno 2022

La Camera,

premesso che:

la legge 508/99 prevede l’emanazione di uno specifico regolamento sulle procedure di reclutamento del personale delle istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale;

il regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, è stato adottato con il D.P.R. 7 agosto 2019, n. 143;

l’entrata in vigore di tale regolamento è stata rinviata all’anno accademico 2022/23;

il Ministero dell’università e della ricerca ha elaborato un nuovo schema di regolamento che è interamente sostitutivo del DPR 143/19;

il Senato ha introdotto nell’articolo 14 del decreto legge 36/22 il comma 4ter che, nel modificare la legge 508/99, prevede la cancellazione della mobilità nazionale e l’introduzione del reclutamento di sede;

la cancellazione della mobilità nazionale avrà pesanti ripercussioni sulle condizioni di vita di numerosi docenti e personale TA, in particolare neoassunti, per i quali una parte rilevante della retribuzione è utilizzata per spese di viaggio, vitto e alloggio;

la mobilità è materia di relazioni sindacali nell’ambito del CCNL «Istruzione e Ricerca»,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di preservare la mobilità nazionale per i docenti e il personale TA già di ruolo o che lo diventerà in base alle vigenti graduatorie nazionale del personale docente e alle graduatorie del personale TA compilate ai sensi dell’articolo 1quater, comma 1, quarto periodo, del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27 e dell’articolo 19, comma 3bis, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

9/3656/30. (Testo modificato nel corso della seduta) Timbro, Fassina.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede

una serie di misure urgenti per l’attuazione del PNRR in materia di pubblica amministrazione e università e ricerca, in materia finanziaria e fiscale, in materia di ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute, transizione digitale, di infrastrutture, zone economiche speciali e zone logistiche semplificate, in materia di turismo, in materia di giustizia, nonché di istruzione;

il comma 4ter dell’articolo 14, introdotto nel corso dell’esame al Senato, istituisce nell’ambito dell’area di contrattazione per il personale docente delle Istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), il profilo professionale del ricercatore a tempo determinato e indeterminato, mentre il comma 4quater reca disposizioni relative al reclutamento, a tempo determinato e tempo indeterminato, nelle istituzioni AFAM;

le disposizioni in esame, introdotte mediante novelle all’articolo 2 della legge n. 508 del 1999, prevedono in particolare l’aggiunta di un comma 1bis al comma 8 del predetto articolo 2: « 1bis) programmazione triennale dei fabbisogni di personale, decentramento delle procedure di reclutamento a livello di singola istituzione e previsione del ciclo di reclutamento di durata corrispondente a quella dell’offerta formativa e conseguente disciplina della mobilità del personale, anche in deroga, quanto al personale docente, all’articolo 30, comma 2bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 »;

tale deroga, di fatto, cancella l’esercizio al diritto della mobilità;

quest’anno sono state presentate 1.066 domande di mobilità a fronte di circa seimila docenti di ruolo. Per il 2022/23 è prevista l’assunzione di circa un migliaio di docenti. Le richieste di trasferimento quindi per il 2023/24 aumenteranno ancora di più. La mobilità nazionale ha consentito a molti docenti, quelli che vivono più lontano e per i quali una parte considerevole dello stipendio è utilizzato per spese di viaggio, vitto e alloggio, di avere una prospettiva di miglioramento delle proprie condizioni di vita e di lavoro. La predetta previsione finisce quindi per colpire i docenti oggettivamente in una situazione di maggiore difficoltà;

il comma 2, dell’articolo 2, del DPR 7 agosto 2019, n. 143 (Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM), dispone che la programmazione del reclutamento del personale di cui al comma 1 è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il mese di dicembre di ogni anno, con riferimento

al triennio successivo, e può essere aggiornata annualmente in sede di approvazione del bilancio consuntivo, e comunque, non oltre il mese di maggio, o del successivo bilancio di previsione, nonché in ogni tempo per l’adeguamento ad eventuali modifiche della normativa statale, previo esperimento delle procedure di mobilità previste dal CCNL entro il mese di aprile;

il diritto alla mobilità previsto per ogni pubblico dipendente è regolato dal CCNL e non può essere materia rimandata all’autonomia e alla valutazione di ogni singola istituzione,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di prevedere, nel primo provvedimento utile, norme efficaci per garantire al personale docente del comparto AFAM il pieno esercizio del diritto alla mobilità ai sensi dell’articolo 30, comma 2bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

9/3656/43. (Testo modificato nel corso della seduta) Menga, Dori, Romaniello, Paolo Nicolò Romano, Siragusa.