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AFAM, dimissioni dal servizio a.a. 2020/2021: le domande entro il 29 febbraio

La nota, ai fini dell’accesso al pensionamento, illustra tra l’altro i requisiti Fornero, la quota 100, l’opzione donna e l’istituto previdenziali dell’APE Sociale.

13/02/2020
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Il MIUR con la nota 1883 dell’11 febbraio 2020 fornisce le indicazioni operative relative alle modalità ed alla tempistica delle cessazioni dal servizio dal 1° novembre 2020 del personale docente e tecnico amministrativo del settore AFAM.

La nota contempla tutta la normativa vigente in materia di accesso al pensionamento: la riforma Fornero, il DL 4 (così detta quota 100), l’opzione donna e il trattamento previdenziale dell’APE sociale.

Il 29 febbraio 2020 è il termine ultimo per:

  • la presentazione delle domande di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo,
  • di trattenimento in servizio oltre il limite di età,
  • di trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale per il personale tecnico e amministrativo con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto 29 luglio 1997 n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. 

L’eventuale rinuncia alla domanda di cessazione dovrà avvenire entro la data del 9 marzo 2020.

A seguire abbiamo riportato i requisiti necessari nel 2020 per chiedere l’accesso all’assegno pensionistico, per cui qui evidenziamo solo alcuni punti nodali.

La pensione di vecchiaia rimane fissata ai 67 anni di età con almeno 20 anni di anzianità contributiva.

Il personale che alla data del 31 ottobre 2020 avrà compiuto 65 anni di età anagrafica e maturato la massima anzianità contributiva (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), dovrà essere collocato a riposo d’ufficio.

Il trattenimento in servizio è consentito solo per il conseguimento della minima anzianità contributiva. Il personale interessato, compiendo 67 anni di età entro il 31 ottobre 2020 e non avendo maturato i 20 anni di contributi, potrà chiedere all’Istituzione di servizio, entro il 29 febbraio 2020, il trattenimento in servizio fino ai 71 anni di età. La circolare riporta erroneamente il limite dei 70 anni che è diventato quest’anno per il pensionamento di vecchiaia nel sistema contributivo di 71 anni.

La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro può riguardare:

  • il personale che compie i 67 anni di età e possiede almeno 20 di anzianità contributiva entro il 31 ottobre 2020
  • il personale, che compiendo i 65 anni di età entro il 31 ottobre 2020, ha maturato a quella data il massimo dell’anzianità contributiva (41 anni e 10 mesi di servizio per le donne, 42 anni e 10 mesi di servizio per le donne)
  • il personale che entro il 31 ottobre 2020 raggiunge il massimo dell’anzianità contributiva, previo parere del Consiglio accademico per i docenti e del Direttore amministrativo per il personale tecnico amministrativo. Il personale dovrà essere informato della eventuale delibera di risoluzione del rapporto di lavoro entro il 30 aprile 2020, nel rispetto del preavviso semestrale.
Requisiti richiesti a chi accede, tramite le dimissioni dal servizio, al trattamento di quiescenza dal 1° novembre 2020

Pensione di vecchiaia: uomini e donne – 67 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione

Pensione anticipata: donne – 41 anni e 10 mesi di contribuzione – requisito maturato entro il 31 dicembre 2020

Pensione anticipata: uomini – 42 anni e 10 mesi di contribuzione – requisito maturato entro il 31 dicembre 2020

Quota 100: 62 anni di età e 38 di anzianità contributiva, in via sperimentale fino al 2021

Opzione donna

Le lavoratrici che hanno maturato entro il 31 dicembre 2019 58 anni di età e 35 anni di servizio possono accedere al pensionamento con tali requisiti,  a condizione che optino per il calcolo della pensione con il sistema contributivo per l’intero servizio prestato.

Collocamenti a riposo d'ufficio

Da 1° novembre 2020 verrà collocato a riposo il personale in possesso del requisito dei 41 anni e 10 mesi se donne e 42 anni e 10 mesi se uomini, avendo compiuto i 65 anni di età entro il 31 ottobre 2020.

Parimenti verrà collocato a riposo il personale che avendo compiuto i 67 anni di età entro il 31 ottobre 2020, avrà maturato almeno 20 anni di servizio.

Trattenimento in servizio

L'art. 1 del DL n. 90 del 24 giugno 2014 convertito dalla Legge 114 dell’11 agosto 2014 ha disposto l'abrogazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che consentiva il trattenimento in servizio oltre i limiti di età. È rimasto in vigore, quanto disposto dal decreto legislativo n. 297/1994 che disciplina i trattenimenti in servizio finalizzati al conseguimento della minima anzianità contributiva per accedere al trattamento pensionistico.

Pertanto nel 2020 potranno inoltrare istanza di trattenimento in servizio, entro il 29 febbraio 2020, coloro che avendo compiuto 67 anni di età non saranno in possesso di 20 anni di anzianità contributiva. Per tale personale il trattenimento in servizio sarà disposto al massimo fino ai 71 anni di età con delibera del Consiglio di Amministrazione entro il 30 marzo 2020. La mancata accettazione del trattenimento in servizio dovrà essere notificata agli interessati, con opportuna motivazione, nella stessa data.

La nota del MIUR illustra anche la proroga dell’istituto previdenziali dell’APE sociale come licenziata dalla recente legge di Bilancio.

Le sedi della FLC CGIL sono a disposizione per ragguagli sulla complessa normativa pensionistica  Per l’inoltro della domanda di accesso all’assegno pensionistico consigliamo di rivolgersi all’esperienza del Patronato INCA CGIL.