
Con nota prot. 8993 del 12 dicembre 2008, il Miur ha comunicato le procedure e le scadenze per le domande di cessazione e di trattenimento in servizio per il personale docente, tecnico e amministrativo delle Accademie, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche.
Nella nota vengono fornite indicazioni operative sulla "corretta" applicazione delle disposizioni sulla discrezionalità del trattenimento in servizio previste dall'articolo 72 della legge 133/08 e precisate nella circolare n. 10 della Funzione Pubblica.
Vi sono alcune novità che, parimenti al restante personale della Pubblica Amministrazione, modificano posizioni consolidate nelle nostre istituzioni e precisamente:
la possibilità di rimanere in servizio oltre i 65 anni di età (al massimo per un biennio), non è più di esclusiva facoltà del lavoratore ma essa è subordinata alle esigenze dell'Amministrazione;
l'Amministrazione ha la possibilità di collocare a riposo d'ufficio il personale che abbia già maturato i 40 anni di contribuzione;
gli Organi di governo e di gestione di ogni Accademia e Conservatorio hanno la competenza esclusiva a determinare i criteri generali per la corretta applicazione delle nuove procedure e ad assumere le delibere necessarie a garantire trasparenza e correttezza amministrativa;
le delibere adeguatamente motivate devono tener conto di esigenze didattiche e gestionali oggettive evitando discrezionalità;
poiché il Consiglio di Amministrazione è l'organo responsabile della decisione, è molto importante che sia messo in condizione di deliberare dopo che il Consiglio Accademico per i professori e il Direttore Amministrativo per il personale tecnico e amministrativo, hanno fatto il loro dovere con trasparenza, grande senso di responsabilità assumendo a riferimento per le proprie decisioni elementi oggettivi e di concreta esigenza didattica, funzionale e gestionale.
Per il personale dell'AFAM i requisiti per la pensione di anzianità per il 2009 sono di 35 anni di contributi congiunti ad almeno 58 anni di età anagrafica (per l'intero anno e non solo per il primo semestre).
Restano confermati: il diritto alla pensione di anzianità al raggiungimento dei 40 anni di contributi e il diritto alla pensione di vecchiaia al raggiungimento dei 65 anni di età (60 anni per le donne).
La domanda va presentata all'Istituzione di appartenenza e, nel caso di domanda di cessazione, anche direttamente alla competente sede provinciale dell'INPDAP entro il 31 gennaio 2009;
Le Istituzioni devono accertare la sussistenza o meno del diritto al trattamento pensionistico entro il 20 febbraio 2009;
Le domande dovranno essere accettate o rifiutate entro il 1 marzo 2009.
Roma, 16 dicembre 2008
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