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AFAM, a proposito di alta formazione e doveri della docenza

I docenti obbligati a timbrare? L'Amministrazione ha emanato una nota in merito all'art. 25 del CCNL 16/2/2005 e all'art.4 del CCNL 4/8/2010. Burocrazia: predominio della forma o della sostanza?

17/01/2011
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Nella vulgata contemporanea il termine "burocrazia" ha prevalentemente una accezione negativa e, senza voler qui disquisire sulle origini del termine e le differenti considerazioni mutate nel corso dei secoli, quanto è stato scritto e comunicato dal Ministero a tutte le istituzioni dell'AFAM non fa che confermarne il giudizio negativo.

Con nota prot. 540 del 22/12/2010, che alleghiamo, il MIUR ha scritto a tutte le istituzioni informandole del fatto che, sulla base della richiesta presentata da alcune Organizzazioni Sindacali (quali?), l'ARAN é stata invitata ad esprimere parere sulla "corretta" applicazione di quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del CCNL AFAM 4/8/2010. Vedi i riferimenti normativi.

La risposta data dall'ARAN, giunta con una sollecitudine mai registrata, a parere della FLC merita alcune osservazioni nel metodo e nel merito.

Se è vero che un testo scorporato dal contesto assume significati differenti a seconda dell'argomentare, è a maggior ragione certo che una norma assunta in forma parziale, consente interpretazioni e sviluppi difformi. Infatti, se dell'art.25 del CCNL 16/2/2005 si prende a riferimento solo il comma 5 e non l'intero articolo e i collegamenti che esso necessariamente richiama, l'esito è pressoché scontato ma altrettanto contestabile.

Nei fatti, l'ARAN non chiarisce ciò che ipotizza la Direzione Generale AFAM, ovvero che "solo una certificazione con sistemi elettronici possa rispondere al requisito di "obiettività" della rilevazione della presenza in servizio del lavoratore nell'istituzione previsto dal succitato contratto". Il tenore della risposta fa emergere che la Direzione Generale, nel porre il quesito, non ha tenuto conto che l'articolo 25 del CCNL è titolato "obblighi connessi alla funzione di docente" e che, al comma 3 stabilisce che "La ripartizione delle attività e dei compiti è determinata all'inizio di ogni anno accademico d'intesa con il direttore, secondo la programmazione deliberata dal Consiglio accademico, sentito il Collegio dei professori" e al comma 5 "Ciascun professore deve tenere per ogni corso un registro, vidimato dal direttore, nel quale annota l'argomento e la durata della lezione o dell'esercitazione tenuta, apponendovi la firma. Lo stesso viene definitivamente depositato presso la segreteria alla chiusura dei corsi e fa fede ai fini del computo del monte orario".

Né si può pensare che solo ai docenti AFAM, diversamente da quelli dell'università o/e della scuola, si applichi la certificazione della presenza con sistemi elettronici, cosa che peraltro rischia di irrigidire il funzionamento della stessa didattica e delle attività della docenza.

Si ricorda tuttavia che il controllo "obiettivo" delle presenze è previsto nell'art. 10 comma 9 che è titolato"permessi retribuiti" e non riguarda quindi il normale orario di lavoro né dei docenti né del personale tecnico amministrativo ed è evidentemente improponibile che solo i docenti AFAM siano sottoposti ad un doppio controllo, ovvero: il registro e il controllo elettronico.

Infine, l'ARAN ha fornito un parere e non un'interpretazione autentica in quanto quest'ultima compete a tutti i soggetti firmatari del contratto e per questa ragione alla FLC CGIL risulta eccessivo che il Direttore Generale abbia rapidamente inviato una direttiva con "l'invito ad uniformarsi" alla nota prot. 12414 del 21 dicembre 2010 prodotta dal Commissario Straordinario dell'ARAN.

Questo fatto, annotabile tra la moltitudine degli esempi dimostrativi di come la "burocrazia" si impegni a non farsi amare, assume valenza negativa/sfavorevole perché è l'unica risposta tempestiva a fronte di esigenze ben più impellenti e sostanziali quali: il compimento della riforma in cantiere da 11 anni, il finanziamento delle istituzioni che si vedono penalizzate di un altro 35% di risorse in meno rispetto al 2009 e l'assenza totale di sostegno agli istituti musicali pareggiati, la trattazione della sequenza contrattuale sancita dall'art.18 del CCNL 4/8/2010 sulla base degli impegni assunti dal Ministro Gelmini, la stabilizzazione dei precari e la possibilità di assumere nuove professionalità in relazione agli ordinamenti didattici e alle esigenze di valorizzare l'immenso patrimonio artistico presente nelle accademie e nei conservatori.

Nulla di tutto questo è stato fatto anche se risulterebbe di grande respiro per le istituzioni e il loro futuro al momento garantito quasi esclusivamente dalla grande disponibilità e professionalità del personale tutto e dalla fiducia che ancora riesce a comunicare agli studenti.

Riferimenti normativi

CCNL 16/2/2005

ART. 10 - PERMESSI RETRIBUITI

1. Il personale dell' istituzione di alta cultura con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:

  • partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno accademico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
  • lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado: gg. 3 per evento.

I permessi sono erogati a domanda da presentarsi al direttore da parte del personale docente, amministrativo e tecnico.

2. A domanda del personale, inoltre, sono attribuiti nell' anno accademico tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione

3. Il personale ha altresì diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, fruibili entro entro 10 giorni dall'evento.

4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno accademico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.

5. Durante i predetti periodi al personale spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di amministrazione e di lavoro notturno/festivo.

6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall'art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti non nelle medesime giornate settimanali.

7. Il personale ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.

8. Nel limite di trenta giorni per anno accademico sono concessi, a domanda, al personale docente permessi retribuiti per la partecipazione ad attività di studio, di ricerca e/o di produzione artistica e scientifica.I giorni di permesso non goduti sono cumulabili anche al di là dell'anno accademico a cui si riferiscono. Il cumulo di dieci periodi mensili non goduti dà diritto ad usufruire di un anno sabatico dal 1 novembre al successivo 31 ottobre, con possibilità di rientro anticipato previo congruo preavviso di 30 giorni.

ART. 21 - PROFILO PROFESSIONALE, FUNZIONI E ATTRIBUZIONI

1. Il profilo professionale docenti è costituito da elevate e specifiche competenze artistico-disciplinari, metodologiche-didattiche e di ricerca artistico-scientifica tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano e si affinano col maturare dell'esperienza didattica, dell'attività di studio, di ricerca e di produzione artistica, nonché con la sistematizzazione della particolare pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi di ricerca, di formazione e di produzione perseguiti dal sistema nazionale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale e nel rispetto degli indirizzi che ciascuna Istituzione definisce nell'ambito dell'autonomia didattica.

2. I professori di prima e seconda fascia sono inquadrati, ai fini dell'espletamento delle loro funzioni, nei settori disciplinari di appartenenza e adempiono ai compiti didattici neicorsi distudio ordinari, nonché negli insegnamenti costituenti i corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello, nei corsi di specializzazione, di perfezionamento e nei master, e comunque in tutti gli insegnamenti e le attività di competenza dell'Istituzione.
In attesa dell'emanazione e della piena applicazione dei regolamenti ci cui all'art. 2, comma 7, della legge n. 508/99, i professori di prima e seconda fascia espletano le loro funzioni nei corsi sperimentali di primo e di secondo livello di cui ai DD.MM. 08.10.03 e 08.01.04-

3. L'attribuzione dei compiti didattici, di ricerca e produzione artistica avviene prioritariamente nei confronti dei professori di prima e seconda fascia di cui al precedente articolo 20, comma 2, sentiti gli interessati e nel rispetto della loro libertà di insegnamento e delle loro specifiche competenze, mediante procedure stabilite dal Consiglio accademico.

4. Ai professori di prima e seconda fascia è garantita libertà d'insegnamento, di ricerca e di produzione. Agli stessi è tuttavia fatto obbligo di uniformarsi alle deliberazioni dell'Istituzione e delle altre strutture didattiche previste dagli statuti cui appartengono per quanto concerne il coordinamento dei rispettivi programmi. Nel caso di attività nell'ambito della medesima disciplina, i docenti di 1° e 2° fascia ne concordano i contenuti al fine di corrispondere agli obiettivi formativi dei corsi, nel rispetto della propria autonomia didattica.

5. Il docente incaricato della direzione delle istituzioni AFAM continua a percepire l'indennità di funzione nella misura già prevista ed attribuita dall'art. 69 del CCNL Scuola 4 agosto 1995, dall'art. 21 del CCNL Scuola 26 maggio 1999.

ART. 25 - OBBLIGHI CONNESSI ALLA FUNZIONE DOCENTE

1. I professori hanno l'obbligo di dedicare al proprio insegnamento, sotto forma sia di lezioni frontali, sia di esercitazioni di seminario, di laboratorio o di produzione e di ricerca, tante ore quante la natura e l'estensione dell'insegnamento stesso richiedano.

2. Essi sono altresì tenuti a partecipare agli organi di governo dell'Istituzione, come previsto dallo statuto e dai regolamenti.

3. La ripartizione delle attività e dei compiti è determinata all'inizio di ogni anno accademico d'intesa con il direttore, secondo la programmazione deliberata dal Consiglio accademico, sentito il Collegio dei professori.

4. Quando il professore per motivi di salute o per altro legittimo impedimento non possa tenere la lezione o l'esercitazione, ne deve informare il direttore in tempo utile per l'adozione dei necessari provvedimenti organizzativi.

5. Ciascun professore deve tenere per ogni corso un registro, vidimato dal direttore, nel quale annota l'argomento e la durata della lezione o dell'esercitazione tenuta, apponendovi la firma. Lo stesso viene definitivamente depositato presso la segreteria alla chiusura dei corsi e fa fede ai fini del computo del monte orario.

CCNL 4/8/2010

Art. 4 - Permessi rettribuiti


1. All'art. 10 del CCNL 16-2-2005, il comma 1 è così sostituito:
"1. Il personale dell'istituzione di alta cultura con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione, anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:

  • partecipazione a concorsi od esami: otto giorni complessivi per anno accademico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
  • lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: tre giorni per evento, anche non continuativi.

I permessi sono erogati a domanda da presentarsi al direttore da parte del personale docente, amministrativo e tecnico."

2. All'art. 10 del CCNL 16-2-2005, il comma 2 è così sostituito:
"2. A domanda del personale, inoltre, sono attribuiti nell'anno accademico 18 oredi permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione."

3. All'art. 10 del CCNL 16-2-2005, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
"9. Onde consentire un corretto computo dei momenti di presenza e di assenza, tutto il personale, docente e tecnico-amministrativo, deve essere sottoposto ad una rilevazione obiettiva della presenza in servizio, ai sensi delle normative vigenti in materia."