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Polizza tutela legale per dirigenti scolastici e DSGA iscritti alla FLC CGIL

Una specifica polizza per la tutela giudiziaria di dirigenti e direttori dei servizi generali e amministrativi.

09/01/2024
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La polizza assicura la tutela legale (resistenza processuale attiva) nei confronti degli iscritti FLC CGIL con qualifica di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) nell’esercizio delle funzioni relative all’attività prestata per conto di istituti pubblici o privati di appartenenza. La copertura assicurativa è in corso di validità

Polizza Tutela Legale
Unipol - Polizza n. 1939/71/73374093

CONTRATTO SINTESI FASCICOLO INFORMATIVO

Oggetto dell’assicurazione

La polizza assicura la tutela legale nei limiti del massimale convenuto, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’assicurato per la difesa dei propri interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza, in favore degli iscritti alla FLC CGIL con qualifica di dirigenti scolastici o DSGA nell’esercizio delle funzioni relative all’attività prestata per conto degli istituti pubblici o privati di appartenenza.
Tali oneri sono:

  • Spese per intervento del legale incaricato della gestione del sinistro.
  • Indennità a carico dell’assicurato spettanti all’Organismo di mediazione.
  • Eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’assicurato o di transazione autorizzata dalla Società.
  • Spese per intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG.
  • Spese processuali nel processo penale.
  • Spese di giustizia verso l’Erario nel processo penale.
  • Contributo Unificato per spese atti giudiziari.

Per le spese relative all’esecuzione forzata, la Società indennizza l’assicurato limitatamente ai primi 2 (due) tentativi.
È garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio territorialmente competente.
Le garanzie non sono operanti nei casi connessi alla vita privata extraprofessionale, alla circolazione stradale e alla proprietà e conduzione immobili.
Per i dipendenti pubblici, le prestazioni assicurative garantite, sono erogate esclusivamente se ad esse non sono obbligati altri soggetti in virtù di norme di legge o di contratto.

Prestazioni garantite

  • Sostenere controversie per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli assicurati per fatti illeciti di questi ultimi. In primo rischio qualora, dopo aver attivato la R.C., la stessa non sia operante nel caso in esame. Dopo l’esaurimento di quanto dovuto dall’assicuratore di R.C. per spese di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla polizza di R.C.
  • Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
  • Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dagli assicurati nell’attività descritta in polizza, purché essi vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato, o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo, o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l’obbligo per gli assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha avuto inizio il procedimento penale, ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.
  • Rivalsa da parte della Pubblica Amministrazione.
  • Sostenere controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente. A parziale deroga la garanzia opera, ove previsto, anche in sede amministrativa (ricorso al TAR).
  • Controversie relative allo svolgimento di attività previste dal DLgs 196/03.
  • Controversie relative allo svolgimento di attività previste dal DLgs 81/08.

Insorgenza del sinistro

Si intende:

  • Il momento del verificarsi del primo fatto che ha originato il diritto al risarcimento, per l’esercizio di pretese di danni extracontrattuali.
  • Il momento in cui l’assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto, per tutte le restanti ipotesi.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

  • Durante il periodo di validità temporale della copertura, in caso di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative ove applicabili.
  • Trascorso 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, in tutti gli altri casi.

La garanzia di estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati nei modi e nei termini previsti.

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

  • Vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse.
  • Indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

Massimale

L’assicurazione opera fino a concorrenza del massimale di € 20.000,00= per caso assicurativo con il limite annuo di € 100.000,00=.

Esclusioni

L’assicurazione non opera:

  • Per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere.
  • Per gli oneri fiscali richiesti dalla legge per regolarizzare i documenti necessari per la gestione del sinistro.
  • Per fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive.
  • Per vertenze nell’ambito del diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni.
  • Per controversie in materia amministrativa, fiscale e tributaria.
  • Per vertenze in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, ecc..
  • Per controversie derivanti dalla proprietà o guida di veicoli, ecc..
  • Per dolo delle persone assicurate.
  • Per fatti non accidentali relativi all’inquinamento dell’ambiente.
  • Per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l’assicurato viene perseguito in sede penale.
  • Per contratti di compravendita di immobili, permuta, ecc..
  • Per qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall’esercizio della professione medica, sanitaria di ostetrica e di attività di lavoro autonomo, di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione.
  • Per la locazione o proprietà di immobili o parti di essi dell’assicurato.
  • Per controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo.
  • Per controversie nei confronti della Società Unipol Assicurazioni e/o Arag.

Modalità per la denuncia di sinistro

Per le modalità di denuncia del sinistro seguire queste indicazioni.

L’assicurato può rivolgersi direttamente alla Società ARAG Assicurazioni SpA con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio 59 – 37135 Verona, cui è affidata la gestione dei sinistri.

Modello denuncia sinistro polizza tutela legale UNIPOL

Altri riferimenti
centralino: 045/8290411
fax per invio nuove denunce: 045/8290557
email per invio nuove denunce: denunce@arag.it
fax per invio successiva documentazione per gestione sinistro: 045/8290449

L’assicurato deve immediatamente denunciare per iscritto all’Agenzia Unipol o alla Società Unipol Assicurazioni SpA o all’Arag SpA qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
In ogni caso deve far pervenire alla Direzione della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.

Per contattare l’Agenzia Unipol
Assifinanziaria snc - Via dei Gracchi 291/a 00192 - Roma tel. 063203225 – 063203754
Email: Roma.DeiGracchi@agenzie.unipolassicurazioni.it

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Articolo 33, Edizioni Conoscenza
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