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Valutazione: la normativa di riferimento

Valutazione: la normativa di riferimento resta il Regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche.

10/12/2004
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La Circolare ministeriale n. 85 del 3 dicembre scorso è stata emanata dal Miur per venire incontro alle proteste e ai numerosi interrogativi avanzati dalle scuole, dalla FLC Cgil e dai sindacati confederali riguardo gli strumenti e le procedure per la valutazione degli alunni della scuola di base.
Il Ministero aveva taciuto a lungo, forse nella convinzione che il Portfolio delle competenze individuali tratteggiato nelle Indicazioni Nazionali fosse sufficiente a completare il quadro sulla nuova valutazione. Non era così, e alla fine ha dovuto ammetterlo.

La Circolare, che è stata emanata perché il Ministero - anche a seguito dei nostri numerosi interventi - è stato costretto a scendere in campo, è tuttavia di dubbia legittimità e criticabile sotto molti aspetti.

  1. le disposizioni normative di riferimento vengono citate in maniera forzata, nel tentativo di piegarle ad un’interpretazione tutta tesa a dimostrare che la valutazione degli alunni è competenza esclusiva delle scuole e che nessuna competenza resta al Ministro;

  2. il tema della certificazione viene lasciato irrisolto e permane il problema della validità, dal punto di vista legale, delle attestazioni che le scuole rilasceranno;

  3. permangono tutti i “pasticci” concettuali sulla natura e la funzione del portfolio che insieme a molti altri abbiamo più volte denunciato. La Circolare ne mette in risalto l’aspetto di valutazione (contraddicendo quanto scritto nelle Indicazioni Nazionali), non ne chiarisce il rapporto con la scheda di valutazione e continua a mescolare, sino a confonderle, valutazione e documentazione

  4. aumentano i carichi di lavoro per i docenti (compilazione di più documenti, di cui non è sempre chiara la funzionalità, si prendano ad esempio le valutazioni biennali);

  5. aumentano i carichi di lavoro per il personale Ata addetto alla duplicazione dei modelli;

  6. aumentano i costi per le scuole (mentre le risorse continuano a calare);

  7. la valutazione degli apprendimenti viene ricondotta nell’alveo degli obiettivi desunti dalle Indicazioni Nazionali (che tutti sanno transitorie, non prescrittive e ad oggi assunte dalle scuole solo come materia di approfondimento e di confronto con i Programmi del ’79 e dell’85);

  8. resta, anche se più sfumato rispetto alle bozze, il richiamo alla valutazione di sistema e degli apprendimenti degli alunni, affidata all’Invalsi, che sarebbe diventata obbligatoria a seguito dell’entrata in vigore del DM 59. Più che favorire una cultura della valutazione e dell’autovalutazione, a questo Ministero interessa controllare centralmente e condizionare surrettiziamente le scelte delle scuole.

Alcune cose, però, la circolare le esplicita:
- gli esami di quinta ex-elementare sono aboliti già da quest’anno scolastico;
- i docenti e gli esperti incaricati delle attività aggiuntive non sono docenti a pieno titolo (e/o non sono scuola a pieno titolo tali attività), dato che la partecipazione di detti docenti/esperti alle attività di valutazione verrà decisa scuola per scuola.

La FLC Cgil ritiene che la normativa di riferimento in tema di valutazione resta il Regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche e che i passaggi previsti nella Legge 53/03 e nel Dlgs 59/04 integrano, ma non ne sostituiscono e neppure ne abrogano, il dettato.
In base a queste norme, il Ministro è tenuto alla definizione di un quadro normativo generale di riferimento nonché dei relativi modelli per le certificazioni.
Entro una cornice così delineata – e non in sostituzione di essa – si esercitano le competenze dei docenti e delle istituzioni scolastiche autonome.
L’iter normativo da seguire è quello richiamato dal Regolamento sull’autonomia e dalla Legge 53 e contenuto nella L 400/88; esso prevede passaggi presso Cnpi, Commissioni Parlamentari e tutti gli organismi competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Un corretto percorso per la definizione di un nuovo quadro normativo dovrebbe portare dapprima alla definitiva stesura delle Indicazioni Nazionali e alla loro adozione attraverso il percorso democratico previsto, poi alla definizione degli indirizzi generali sulla valutazione degli alunni ed infine alla predisposizione dei relativi modelli di certificazione.

Nessuno dei passaggi è stato compiuto. Il tema della valutazione è ancora sul tappeto e la CM n. 85 delinea soluzioni “di aggiustamento provvisorio” che come tali avrebbero dovuto essere correttamente presentate.

E’ evidente la grande implicazione che ha la questione della valutazione oltre che sull’autonomia delle scuole e sulla responsabilità professionale dei docenti, anche sulla tenuta (meglio sarebbe dire sull’esistenza stessa) di un sistema nazionale di valutazione. Infatti, l’azione del Ministero tende a ridurre le scuole fra la Torre di Babele dell’incomunicabilità fra scuola e scuola rispetto alle proprie scelte e la dissoluzione del sistema nazionale frammentato in migliaia di decisioni che non hanno alcuna condizione di essere lette come espressione di temi condivisi.
Questo è il dato politico che produce l’azione del Ministero.
Insomma, siamo in presenza di temi che nella gestione del Ministero porteranno concretamente alla privatizzazione del sistema.

Che fare, allora?
Mentre, in forza della propria autonomia, ogni scuola può predisporre con ampi margini di flessibilità le forme e le modalità che ritiene più opportune per la valutazione in itinere, per quanto riguarda la comunicazione e la certificazione degli esiti del processo di apprendimento, è bene che le scuole adottino modelli uniformi, anche in questa fase transitoria e nonostante il pressappochismo ai limiti dell’incoscienza con cui il Ministro ha trattato la materia.
Ben si prestano, dunque, le schede precedentemente in uso.
Quella allegata alla Circolare ministeriale può essere ricondotta utilmente a questi obiettivi di conferma del sistema nazionale di istruzione togliendo gli indicatori ”consigliati” dal Ministro che, ricavati dalle Indicazioni Nazionali, non possono avere valenza prescrittiva.
Le decisioni in materia non possono che essere assunte attraverso delibere dell’organo competente, e cioè del Collegio dei Docenti.

Roma, 10 dicembre 2004

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