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Utilizzazione personale della scuola. La FLC chiede il rispetto del CCNL

Le utilizzazioni del personale docente e Ata a livello territoriale sono di competenza della contrattazione regionale. Inaccettabili gli interventi unilaterali dell’amministrazione.

24/08/2011
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Il Miur con propria Ordinanza Ministeriale ha ricondotto in ambito amministrativo materie che invece sono di competenza della contrattazione regionale e nazionale. Questa è la ragione per cui lo scorso mese di luglio non abbiamo firmato il CCNI sulle utilizzazioni 2011/2012 ritenendolo, così come proposto dal Miur, lesivo delle prerogative sindacali previste dal CCNL 2007.

Per questo motivo abbiamo scritto al Ministro Gelmini chiedendole il ripristino di corrette relazioni sindacali. Per quanto ci riguarda ci opporremo con tutti gli strumenti per fermare questa deriva autoritaria delle relazioni sindacali e del rapporto di lavoro.

_______________

Roma,  23 luglio 2011

Prot.  325/2011 DP/sm

On.le Ministro Maria Stella Gelmini

p.c.

Avv. Vincenzo Nunziata
Capo di Gabinetto

Prof. Giovanni Biondi
Capo Dipartimento

Dott. Luciano Chiappetta
Direttore del Personale

Ministero Istruzione, Università e Ricerca

 

Oggetto: richiesta ripristino corrette relazioni sindacali e rimozione di atti lesivi del diritto alla contrattazione.

         Onorevole Ministro, con la presente la FLC CGIL chiede la rimozione di due recenti e specifici atti compiuti dal Suo Ministero.

         Premessa.

  1. La materia delle utilizzazioni del personale (al pari della mobilità) è ormai da circa 15 anni oggetto di contrattazione collettiva integrativa annuale, sia in ambito nazionale che regionale, per effetto del D.Lvo n. 29/93, poi D.Lgs n. 165/01 e per disposizione e delega specifica del Ccnl e, da ultimo, del Ccnl/07: art. 4, comma 2, lett. A) e comma 3 lett. d), e art. 10.
  2. Per le utilizzazioni per l’anno scolastico 2011-2012 la trattativa tra sindacati e Miur, avviata nel mese di marzo, si è conclusa con la sottoscrizione, anche da parte del suo Ministero, di una pre-intesa in data 12 maggio 2011.
  3. A seguito di tale sottoscrizione della pre-intesa, si dava immediatamente avvio alle procedure di richiesta di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva previste dall’art. 40-bis del D.Lgs n. 165/2001 per l’accertamento congiunto - effettuato dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato/IGOP – della compatibilità economico finanziaria e dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalle norme di legge e dalla contrattazione nazionale.
  4. In data 15/07/2011 il Dipartimento della Funzione Pubblica inviava al Suo ministero le proprie osservazioni in merito alla pre-intesa sottoscritta il 12 maggio 2011, al fine di pervenire alla sottoscrizione definitiva del Ccni. Nella nota si dava conto del fatto che il MEF/IGOP non aveva formulato alcun rilievo in ordine economico-finanziario. Al contrario, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, si eccepiva sul contenuto rispettivamente degli artt. 4, 11-bis, 15 e 21 della pre-intesa del 12 maggio 2011. Pertanto, l’autorizzazione alla sottoscrizione definitiva era condizionata all’eliminazione dei suddetti articoli.
  5. Le organizzazioni sindacali, convocate dalla Direzione del Personale del Suo ministero per il 19 luglio, non hanno ritenuto di poter condividere nel merito i rilievi mossi dalla Funzione Pubblica, né di poter accettare la loro eliminazione come condizione per la firma definitiva. Per cui non si è proceduto alla sottoscrizione definitiva del Ccni.
  6. La Sua Amministrazione, vista l’urgenza di dare avvio alle operazioni per la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale, si è avvalsa a quel punto di quanto prevede l’art. 40 comma 3-ter del D.Lgs n. 165/01 ed ha emanato l’OM n. 64 del 21.07.2011. Nel testo dell’OM, in attesa di proseguire il confronto con i sindacati sui punti controversi, sono stati ripresi tutti gli articoli della pre-intesa, con l’esclusione di quelli su cui il Ministero della F.P. aveva formulato rilievi.
  7. Su autonoma iniziativa della Sua Amministrazione, veniva però modificato anche l’art. 3 della pre-intesa, articolo riguardante la contrattazione integrativa di ambito regionale sui “criteri per la determinazione delle disponibilità” e su cui il Ministero della Funzione Pubblica non aveva eccepito alcun rilievo. Nella modifica fatta non si prevede più un passaggio contrattuale in ambito regionale, ma solo di informativa ai sindacati da parte dei Direttori Regionali. Di fatto, con questa modifica prevista nell’OM, si cancella la contrattazione collettiva integrativa regionale sul p unto specifico.
  8. A parere della FLC CGIL non è vero che, a causa della mancata sottoscrizione definitiva del Ccni sulle utilizzazioni, viene meno anche la contrattazione regionale, come sostenuto dalla Direzione del Personale, a fronte della richiesta da parte della FLC CGIL  del 22 luglio 2011 di modificare l’art. 3 dell’OM.  La legittimità dell’ambito regionale di contrattazione, infatti, non discende dal Ccni sulle utilizzazioni (come erroneamente ritiene l’Amministrazione), ma dal CCNL/07: art. 4 c. 2 lett. A). Con il Ccni ci si è limitati semplicemente a definire con maggiore puntualità  i “dettagli ed i contorni” entro cui definire, a livello regionale, il merito entro cui esercitare il diritto alla contrattazione.
  9. Si fa anche presente che la materie delegata alla contrattazione regionale non ha nulla a che vedere con le competenze della dirigenza pubblica, come novellato dal D.Lgs n. 150/09 (artt. 5, comma 2, e 7-bis del D.L.gs n. 165/01), perché la definizione dei “criteri per la determinazione delle disponibilità” ai fini delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale, non ha nulla a che vedere con l’organizzazione degli uffici o con gli atti di gestione sul personale ai sensi dei succitati artt. 5 comma 2 e 7-bis del D.Lgs n. 165/01. Non a caso nessun rilievo sull’art. 3 della pre-intesa è stato formulato da parte del Ministero della Funzione Pubblica.
  10. Successivamente all’emanazione dell’O.M, in data 3 agosto 2011, la Direzione del Personale ha convocato i sindacati per informarli che intendeva dare attuazione anche all’ex art. 11-bis della pre-intesa sulle utilizzazioni per la copertura dei “posti di Dsga vacanti per tutto l’anno scolastico 2011/2012”. Tutti le organizzazioni sindacali, in tale incontro, si sono dichiarate favorevoli a che l’amministrazione procedesse con atto proprio a dare attuazione a quanto previsto all’art. 11-bis della pre-intesa di maggio sulle utilizzazioni, visto che lo stesso articolo era stato espunto dall’OM  in quanto oggetto di rilievi da parte di Funzione Pubblica, ma contestavano la bozza di circolare nella parte in cui si prevede che il  Direttore Regionale definisca “i criteri per la costituzione di appositi elenchi provinciali del personale aspirante ai citati incarichi sulla base di criteri, modalità e termini che avranno costituito oggetto di apposita informativa alle Organizzazioni sindacali”. Tutti i sindacati avevano denunciato l’illegittimità della nota nel punto in cui dispone l’eliminazione della contrattazione integrativa regionale, conferendo all’amministrazione la facoltà di definire tali criteri unilateralmente.
  11. Nonostante tale richiesta pressante, il Direttore del Personale firmava due giorni dopo la circolare prot. n. 6568 del 5 agosto 2011 contenente il passaggio contestato.
  12. Si fa presente che, in base all'art. 53 D.Lgs n. 165/01 l’amministrazione può conferire incarichi di funzioni superiori non superiori a sei mesi, ma solo a personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore. Fattispecie che non rientra nel caso in oggetto, dal momento che gli assistenti amministrativi appartengono all'area B mentre l'incarico da ricoprire rientra nell'area D.  A questo proposito è bene ricordare che l'art. 11 bis era stato concordato proprio per consentire all'amministrazione di coprire i numerosi posti liberi di Dsga, tenuto conto che su detti posti non è possibile conferire neanche le reggenze d'ufficio (art. 19 D.Lgs 65/2001). Poichè nessuna norma di legge o di natura amministrativa consente all’Amministrazione di conferire “unilateralmente” incarichi al personale amministrativo su posti liberi di Dsga è necessario ricorrere, come abbiamo fatto finora, alla contrattazione. Diversamente si aprirebbe subito la strada del contenzioso con conseguenze negative sulla stessa funzionalità dei servizi.

Per tutte le ragioni suesposte, la FLC CGIL ritiene che:

  1. avere con una Ordinanza Ministeriale modificato di fatto il CCNL/07 rispetto alle competenze della contrattazione di secondo livello si configuri come un atto illegittimo e lesivo delle prerogative sindacali, un atto che viola quanto dispone la legge, D.Lgs n. 165/01 artt. 2 e 40, relativamente alle materie delegate alla contrattazione ed alle competenze dei vari ambiti territoriali;
  2. ancora più grave, ed immotivato, risulta l’averlo fatto pur in presenza di una pre-intesa già sottoscritta da Codesta Amministrazione ed inclusiva dell’art. 3, nel rispetto delle prerogative del sindacato nella contrattazione regionale. E’ grave averlo fatto, per giunta, senza che ci sia stato alcun rilievo di merito da parte del Ministero della Funzione Pubblica;
  3. analogamente lesiva delle prerogative sindacali si configura la circolare prot. n. 6568 del 5 agosto 2011, per avere escluso dalla contrattazione integrativa regionale la definizione “dei criteri di utilizzazione del personale” in incarichi di funzione superiore, cosi come prevede l’art. 4 comma 3 lett. d) del CCNL/07, e affidato la materia a decisioni unilaterali dei Direttori Scolastici Regionali.

Pertanto,

la FLC CGIL Le chiede urgentemente di ritirare e modificare i due provvedimenti in questione, chiaramente lesivi di diritti e prerogative sindacali, al fine di ripristinare corrette e tempestive relazioni sindacali in ambito regionale.

In caso di mancata rettifica, codesto sindacato si riserva tutte le azioni legali a propria tutela e a tutela delle prerogative delle proprie strutture sindacali regionali.

Si resta in attesa di un sollecito riscontro della presente.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale FLC CGIL
Domenico Pantaleo

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