Tutela della salute nell'ambiente di lavoro (Capo VII)
L’intero capo già previsto nel CCNI è stato inserito nel CCNL dando quindi più spessore alla materia coniugandolo in maniera più efficace con i livelli di contrattazione
L’intero capo già previsto nel CCNI è stato inserito nel CCNL dando quindi più spessore alla materia coniugandolo in maniera più efficace con i livelli di contrattazione. Rispetto al testo precedente sono state inserite lievi modifiche ed è stato riconfermato il ruolo e la presenza dell’osservatorio nazionale paritetico per la sicurezza.
FINALITÀ. (Art. 69)
Vengono ribaditi sia le finalità che lo spirito partecipativo introdotto dal D.Lgs 626/94
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. (Art. 70)
Vi è una conferma del vecchio testo con la sola aggiunta relativa alla possibilità di modificare il sistema di elezione del RLS, previa attivazione del confronto sindacale, qualora intervenissero modifiche dell’accordo quadro del 7 maggio 1996. Attualmente il RLS è eletto o designato all’interno delle RSU secondo le modalità e nelle misure previste dal citato accordo quadro.
E’ in corso una trattativa tra Confederazioni e Aran di revisione del suddetto accordo intercompartimentale.
ORGANISMI PARITETICI TERRITORIALI. (Art. 71)
L’unica novità è rappresentata dalla costituzione dell’organismo a livello regionale. Cosa di fatto e di diritto già avvenuta in occasione della firma del secondo biennio economico 2001-2002 che aveva appunto trasferito le competenze in materia di contrattazione dal livello provinciale a quello regionale.
OSSERVATORIO NAZIONALE PARITETICO DELLA SICUREZZA. (Art. 72)
L’organismo viene riconfermato pienamente, nonostante che da parte del MIUR prima e in occasione di questo rinnovo ci sia stato il tentativo di eliminarlo.
NORME DI RINVIO. (Art. 73)
Era presente anche nel vecchio integrativo. E’ un solo rinvio alle disposizioni di legge e di contratto di riferimento.
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