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Supplenza sul sostegno per personale sprovvisto di titolo

Trasmettiamo la lettera di chiarimento inviata al Ministro della Pubblica Istruzione e alla Direzione Generale dell'Istruzione Tecnica per ricordare che la norma che prevede il superamento del primo anno del corso biennale di specializzazione come requisito per il conferimento delle supplenze su posti di sostegno, in assenza di personale specializzato, non è più prevista dalle ultime ordinanze.

12/04/2000
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Trasmettiamo la lettera di chiarimento inviata al Ministro della Pubblica Istruzione e alla Direzione Generale dell'Istruzione Tecnica per ricordare che la norma che prevede il superamento del primo anno del corso biennale di specializzazione come requisito per il conferimento delle supplenze su posti di sostegno, in assenza di personale specializzato, non è più prevista dalle ultime ordinanze. In ogni caso, in presenza di deroghe, va previsto che la certificazione sul primo anno contenga le stesse garanzie che il corso deve avere per il rilascio dell’attestato finale ai sensi del recente decreto 287/99.

Oggetto: conferimento supplenze su posti di sostegno al personale sprovvisto del titolo di specializzazione.

Risulta alla scrivente Organizzazione Sindacale che in alcune scuole vengono conferite supplenze temporanee su posti di sostegno a docenti che hanno completato il primo anno dei corsi biennali di specializzazione, nel caso in cui non vi sia in graduatoria personale in possesso del prescritto titolo di specializzazione. Tale requisito, a differenza del passato, non è più previsto dall’OM 371/94 né dalle successive integrazioni dell’OM 3/97 e questo va ricordato ai Provveditori e Capi d’Istituto. In ogni caso, qualora si intendesse lasciar procedere alle nomine, eventualmente sulla base del suddetto requisito in attuazione della discrezionalità prevista all’art. 22 comma 3 e nota 1 dell’OM 371/94, la CGIL scuola chiede che sia prevista l’obbligatorietà della certificazione rilasciata da parte dell’Università che il corso che si sta frequentando ha tutti i requisiti ribaditi dal D.M. n. 287 del 30/11/1999 in attuazione dell’art. 6 del D.I. n. 460 del 4/11/1998. Tali requisiti sono vincolanti per la validità del titolo finale e, pertanto, anche per l’utilizzo di attestati di frequenza e completamento del primo anno debbono avere le stesse garanzie vincolanti.

Cordiali saluti.

Roma 12/04/2000

Il segretario generale nazionale CGIL scuola

(E. Panini)

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