Spezzoni fino a 6 ore: le regole da seguire per l’assegnazione e le supplenze
È obbligatorio chiamare i supplenti quando non sono possibili soluzioni interne. L’integrazione dello spezzone su potenziamento solo a condizione di non sottrarre risorse.


Il regolamento delle supplenze docenti (DM 131/07), in applicazione del comma 4 dell’art. 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, ha stabilito che per gli spezzoni fino a 6 ore, nella scuola secondaria, prima di procedere alle supplenze, è necessario verificare che non vi sia personale interno a cui assegnare tali ore (anche in aggiunta all’orario d’obbligo).
Le procedure da seguire sono precisate nell’annuale circolare sulle supplenze (nota 24306/16).
La prima questione da chiarire è che si fa riferimento solo agli spezzoni fino a 6 ore e non alla scissione di altri spezzoni o posti interi (vedi ad es. le quote residuali dei contratti in part-time): questa operazione è esplicitamente proibita, oltre che lesiva dei diritti dei supplenti.
Tali spezzoni, prima di procedere alle supplenze, possono essere attribuiti, con il loro consenso e senza alcun obbligo, a docenti in servizio nella scuola in possesso della specifica abilitazione e secondo il seguente ordine:
- al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario
- al personale a tempo indeterminato con contratto ad orario completo, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo (fino al limite di 24 ore settimanali).
- al personale a tempo determinato con contratto ad orario completo, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo (fino al limite di 24 ore settimanali).
Qualora non sia possibile l’assegnazione a personale interno, si procede ( ed è la soluzione da noi sindacalmente auspicata) alla nomina di un supplente fino al termine delle attività didattiche.
Ancora una volta vale ricordare che il posto di potenziamento derivato dall’organico dell’autonomia è di 18 ore settimanali. Se si rende possibile integrare uno spezzone perché la classe di concorso è la medesima del docente che ha avuto un posto di potenziamento didattico o organizzativo (e non si tratta di ore aggiuntive) la quota non può essere comunque intesa “a sottrazione” delle risorse complessive dell’istituto.
In altre parole, è possibile far convergere lo spezzone sui posti di potenziamento e creare così una cattedra integrata (curricolare + potenziamento), provvedendo però alla nomina di un supplente per le ore lasciate libere (in quota uguale allo spezzone) affinché rimanga inalterato il contingente orario complessivo.
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