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Sicurezza. Una "nota" positiva

Le disposizioni indicate nella nota rimettono a punto alcune questioni importanti sollevate sia a livello periferico che a livello centrale

24/05/2002
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La nota inviata dal MIUR alle Direzioni Regionali del 14 maggio 2002 (Prot. N. uff. V/1252), già da noi pubblicata, fornisce una serie di indirizzi operativi circa l’applicazione del D.Lgs 626/94 nelle scuole; inoltre ripartisce le risorse destinate appunto alla sicurezza per l’anno finanziario 2002. Nel panorama delle questioni attinenti l’applicazione delle norme sulla sicurezza la nota in questione rappresenta un punto significativo di approdo dell’analisi e dei relativi interventi operativi compiuti in sede di Osservatorio Paritetico Nazionale di cui all’art. 60 del CCNI, prima del suo scioglimento unilaterale (vedi nostre precedenti comunicazioni e iniziative in merito), a seguito dei risultati del monitoraggio effettuato dal MIUR (commentato e pubblicato nella rubrica "Sicurezza" del nostro sito). In particolare le disposizioni indicate nella nota rimettono a punto alcune questioni importanti sollevate sia a livello periferico che a livello centrale.

1) Gli Organismi paritetici per la sicurezza. Viene puntualizzato che tali organismi, previsti dall’art. 59 del CCNI, a seguito di quanto previsto all’art. 2 del CCNL, II° biennio 200-2001, dell’accordo sottoscritto il 15 marzo 2001, vanno collocati a livello Regionale. Quindi nelle realtà in cui non fossero stati ancora costituiti è indispensabile provvedere alla loro formalizzazione per renderli pienamente operativi. Vale la pena ricordare che gli Organismi paritetici territoriali sono di primaria importanza per l’applicazione corretta delle norme per la sicurezza nelle scuole, non solo perché in quella sede vengono individuate le politiche in materia di sicurezza da attivare, unitamente ad altri soggetti istituzionali, in relazione alla formazione e alla destinazione delle risorse, ma perché rappresentano il luogo istituzionale di raffreddamento del contenzioso. Del resto la stessa nota del MIUR sottolinea che le modalità di assegnazione delle risorse, di svolgimento dei percorsi formativi e gli stessi standards formativi relativi alle cosiddette "figure sensibili" – rls, rspp, addetti al servizio di prevenzione ecc. – sono oggetto di confronto in sede appunto di Organismo paritetico territoriale. In buona sostanza, se attivati e funzionanti in maniera corretta, tali organismi possono effettivamente rappresentare il volano per far decollare una efficace, efficiente, corretta e coerente politica della sicurezza nel territorio. In caso contrario si corre il rischio di avere momenti formativi scarsamente efficaci e distribuzione delle risorse non coerenti con il fabbisogno reale delle istituzioni scolastiche. Infine gli Organismi paritetici possono effettivamente rappresentare, nell’ambito del sistema partecipativo previsto dalla legge, una sponda per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e per le stesse rsu.

2) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Dal monitoraggio sopra ricordato si ricava che non in tutte le scuole è stato eletto o designato, nell’ambito delle rsu, la figura del rls. Si tratta di una figura prevista dalla legge e dal contratto che rappresenta gli interessi dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza nel luogo di lavoro, quindi di una specifica figura destinata a verificare e a dare il suo contributo affinché tutte le attività svolte, in una determinata unità produttiva, si realizzino in piena sicurezza. Pertanto le rsu, che ancora non avessero individuato al loro interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, devono provvedere alla loro designazione o elezione. Sempre dal monitoraggio, si evince che la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non è stata diffusamente effettuata e che, in moltissimi casi, non è quella prevista dalla legge o addirittura non è stata nemmeno certificata da agenzie idonee. Nel citare il richiamo a quanto disposto dall’apposito decreto del Ministero del lavoro, si evidenzia che la formazione di questa figura deve rispondere a precisi standars formativi che sono oggetto di confronto in sede di Organismo paritetico territoriale e richiamati dalle disposizioni di legge. E’ opportuno ricordare che le modalità di applicazione delle norme sulla sicurezza sono oggetto di contrattazione decentrata e di scuola. Ciò a significare che le figure sensibili, la loro individuazione, gli eventuali compensi (vedi responsabili del servizio di prevenzione e protezione), le modalità di svolgimento della formazione, organizzazione del lavoro, ecc. sono oggetto di contrattazione decentrata, quindi terreno di intervento sia delle organizzazioni sindacali a livello di confronto con l’Amministrazione sia delle rsu/rls a livello di contrattazione di scuola.

3) Formazione delle altre figure sensibili. In quasi tutte le scuole sono state individuate le figure sensibili, ossia gli addetti al primo pronto soccorso e gli addetti all’antincendio e all’evacuazione. La loro formazione, però, risulta, dai dati, non soddisfatta. Non a caso le risorse assegnate sono in parte finalizzate a questo adempimento. Anche in questo si tratta di individuare interventi formativi precisi e certificati, ricorrendo ad agenzie autorizzate al rilascio di attestati riconosciuti. Sull’incendio la competenza è dei VV.FF., pertanto è stata realizzata, a tal proposito, un’apposita convenzione, a livello nazionale, con il Ministero degli Interni, richiamata nella nota del MIUR e da un’apposita circolare, sulla base della quale devono essere predisposti gli interventi; mentre per quanto riguarda il primo soccorso, a livello locale, si deve provvedere con specifiche convenzioni da realizzarsi con le Asl, la Croce Rossa e così via. In ogni caso l’attività formativa deve risultare da idonea certificazione, pertanto qualsiasi attività che non corrisponde a tali requisiti non è ritenuta soddisfacente ai sensi della legge.

4) Le altre precisazioni presenti nella nota del MIUR. I richiami relativi alla nomina del medico competente e alle attrezzature scolastiche rappresentano ulteriori e necessarie precisazioni sulla base di quanto stabilito dalla legge. Mentre sulla valutazione dei rischi è opportuno ricordare che il documento deve essere messo a disposizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, per la consultazione; questi può e deve segnalare, nella apposita riunione periodica, la incompletezza, le omissioni, il mancato aggiornamento chiedendone le integrazioni opportune; senza il parere favorevole del Rls il documento non può essere considerato definitivo. Nel merito del piano della valutazione dei rischi vanno rispettate le procedure di elaborazione previste dalla legge e richiamate nel cm. 119/99; il piano va periodicamente aggiornato e deve essere effettuato sulla base di un’analisi puntuali dei rischi presenti nell’istituto corredato, ovviamente, delle misure e del programma di riduzione dei rischi stessi.

5) Le risorse. Già nella finanziaria del 2001 erano state stanziate delle risorse pari a 40 miliardi di lire destinate alla formazione e ripartite con apposita circolare alle Direzioni Regionali. Si tratta ora di capire, a livello territoriale, come sono stati assegnati e impiegati dalle singole scuole quei fondi. Non per mera curiosità, ma perché rappresenta la premessa per definire, in sede di Organismo paritetico territoriale o in sede di contrattazione regionali, le finalizzazioni dei fondi stanziati nelle finanziaria 2002, che sono di pari importo ovviamente in euro a quelli dell’anno precedente. Quindi per la destinazione delle risorse relative all’anno finanziario in corso, diventa fondamentale, come riferimento empirico, quanto emerge dal ricordato monitoraggio relativamente ai bisogni presenti nelle singole Regioni. Ovviamente le priorità sono rappresentate dall’attività di formazione con particolare riguardo ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e alle figure sensibili.

A nostro avviso la nota del MIUR ci consente di rilanciare, nei singoli territori, la nostra politica sul terreno della sicurezza e soprattutto consente ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali, che li rappresentano, di intervenire su di una materia troppo spesso trascurata e lasciata ad un destino incerto.

Roma, 24 maggio 2002

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