Secondo ciclo: come si calcola il 20% locale
E come il decreto introduce un doppio regime di autonomia.
Tra i decreti emanati il 28 dicembre 2005 ma resi noti solo in questi giorni vi è quello relativo al 20% di orario da riservare ad una parte di curricolo indicata dalle regioni e gestita dalle scuole. Il decreto in questione definisce dunque lo spazio di intervento della scuola autonoma sui piani di studio nazionali, secondo quanto prevede l’art.27 del dlgs 226.
Già il regolamento di autonomia (DPR 275/99) aveva previsto che ogni scuola potesse modificare il curricolo nazionale. Il DM 234/00 aveva fissato i limiti temporali (15% del monte ore di ogni disciplina).
La legge 53/03 ha previsto che i piani di studio contengano, nel rispetto della autonomia delle scuole,:
- un nucleo fondamentale (definito anche essenziale in altra parte della legge), omogeneo su base nazionale,
- una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali (art. 2.1 lett. l).
- limiti di flessibilità interni nell’organizzazione delle discipline.
Il dlgs 59/04 ha tradotto questi principi per il primo ciclo e la scuola dell’infanzia, prevedendo una quota oraria nazionale, comprensiva della quota regionale e di quella riservata alle scuole.
Il dlgs 226 per il secondo ciclo ha invece previsto (art.27) non la quota regionale, ma un potere di indirizzo regionale sulla quota riservata alle scuole, elevata dall’attuale 15 al 20%.
Si è creato così un doppio regime.
Il nuovo decreto ministeriale realizza quindi ciò che è previsto dal dlgs 226. Entrerà in vigore con i nuovi licei dal 1 settembre 2007. Non è chiaro se lo potranno utilizzare da subito le scuole che adotteranno la cosiddetta sperimentazione.
Il testo del decreto ministeriale riproduce sostanzialmente l’art.3 del DM 234/00. Però il 20% è calcolato non sul totale delle ore obbligatorie, ma sul monte ore di:
- insegnamenti obbligatori per tutti, compresa religione cattolica
- insegnamenti obbligatori di indirizzo.
Sono esclusi (chissà perché) gli insegnamenti obbligatori a scelta dello studente, il cui monte ore varia da 3 a 5 ore settimanali medie, e che non sono previsti nei licei economico e tecnologico.
Le ore su cui effettuare il calcolo variano perciò da liceo a liceo, secondo la seguente tabella.
Nella tabella sono indicati per ogni liceo ed anno di corso il totale delle ore (rapportato a settimana) su cui applicare il 20%. Ciò vuol dire la scuola può intervenire su una quota oraria variabile da 5,2 (nella classe quinta dei licei senza indirizzi) a 7 ore (negli ultimi tre anni del liceo tecnologico) settimanali medie a seconda del monte ore complessivo.
Rimane da chiarire cosa rimane del DM 234/00: l’art.3 continua ad applicarsi al primo ciclo.
Roma, 9 febbraio 2006
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