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Rientro del personale scolastico dall’estero nell’a.s. 2019/2020

Il MAECI invia un messaggio al personale docente e ATA in servizio all’estero con le indicazioni per la presentazione delle domande di trasferimento.

12/03/2019
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Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha inviato l’11 marzo 2019 un messaggio sulla mobilità del personale che rientrerà in Italia a decorrere dal prossimo anno scolastico.

Il messaggio informa il personale attualmente all’estero che la domanda di rientro in Italia, da inviare agli Uffici Scolastici Regionali, dovrà essere consegnata in copia anche alle Ambasciate e agli Uffici Scolastici di riferimento. Gli stessi dovranno inviare le domande ricevute entro la settimana successiva all’Ufficio V della Direzione Generale del Sistema Paese del MAECI.

Il personale che rientra dall’estero potrà esercitare il diritto alla precedenza prevista per i docenti dall’art.7 e per il personale ATA dall’art. 38 del CCNI Mobilità sottoscritto definitivamente il 6 marzo scorso.

L’art.7 del CCNI prevede che “le operazioni di mobilità del personale docente sono precedute dalle assegnazioni di sede definitiva disposte nei confronti di quelle categorie di personale che cessano dal collocamento fuori ruolo e che vengono restituite al proprio ruolo e alla titolarità di provenienza. Tale personale docente è assegnato, a domanda, ad una scuola disponibile tra quelle richieste in una provincia di sua scelta, per la stessa classe di concorso e Io stesso ruolo di appartenenza all'atto del collocamento fuori ruolo oppure per una classe di concorso di cui possieda l'abilitazione nello stesso limite di cui al comma 6 del successivo articolo 8”. (comma 1).

Ugualmente per il personale ATA l’art.38 del CCNI prevede che “le operazioni di mobilità del personale ATA sono precedute dalle assegnazioni di sede definitiva disposte nei confronti di quelle categorie di personale che cessano dal collocamento fuori ruolo e che vengono restituiti al ruolo di provenienza. Il personale ATA, in servizio presso le istituzioni ed istituzioni scolastiche italiane all'estero, che ha perso la propria sede di titolarità è assegnato, a domanda, ad una scuola disponibile tra quelle richieste in una provincia di sua scelta, per lo stesso ruolo di appartenenza all'atto del collocamento fuori ruolo.” (comma 1).

L’OM 203/2019 chiarisce che le domande per il personale all’estero si presentano nella forma cartacea al massimo entro i 15 giorni precedenti la chiusura delle funzioni SIDI.

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