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Scuola secondaria di II grado: pubblicato il decreto sul programma sperimentale di formazione in azienda

Riguarda gli studenti del IV e V anno e prevede la stipula di contratti di apprendistato per l’acquisizione del diploma.

09/06/2014
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Il Ministero dell’istruzione ha pubblicato il testo definitivo del Decreto Interministeriale 28 del 5 giugno 2014 concernente il programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2014-2016. Il programma, previsto dalla Legge di conversione del Decreto Legge 104/13 (art. 8 bis comma 2), “contempla la stipulazione di contratti di apprendistato, con oneri a carico delle imprese interessate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

In base a quanto stabilito dalla Legge, il decreto interministeriale (firmato da MIUR-MLPS-MEF) stabilisce:

  • la tipologia delle imprese che possono partecipare al programma, nonché i loro requisiti,
  • il contenuto delle convenzioni che devono essere concluse tra le istituzioni scolastiche e le imprese,
  • i diritti degli studenti coinvolti,
  • il numero minimo delle ore di didattica curriculare,
  • i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi.

A questo link la scheda di lettura del decreto interministeriale.

Commento

Il Decreto interministeriale, che è stato oggetto di un solo incontro con le organizzazioni sindacali, il 2 aprile scorso, rappresenta un documento da analizzare con grande attenzione nell’ambito della discussione in atto e degli interventi normativi conseguenti, per la verità episodici, confusi e incoerenti, sull’interazione tra sistema formativo e sistema produttivo. Deve essere chiaro che per la CGIL tutti questi interventi hanno come cornice nell’immediato, la difesa dell’obbligo di istruzione, e in tempi rapidi, l’elevamento dell’obbligo scolastico a 18 anni, come proposto nel “Piano del lavoro”.

Aspetti positivi

Innanzitutto il Decreto interministeriale e la relazione tecnica allegata, forniscono chiarimenti su aspetti rilevanti relativi alle finalità dell’intervento normativo e del suo ambito di applicazione, alcuni dei quali vengono incontro alle richieste fatte congiuntamente dalla CGIL e dalla FLC CGIL. In particolare:

  • Viene chiarito che il DL 104/13 non ha istituito una nuova tipologia di apprendistato e che, pertanto, il programma sperimentale rientra a pieno titolo nell’apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 5 del Dlgs 167/11),
  • Il programma sperimentale non introduce nuovi percorsi d’istruzione e formazione. Esso, infatti, è finalizzato alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale dello studente previsto per ciascun percorso di studi dai regolamenti di riordino della secondaria di II grado. Tale profilo è integrato ed arricchito con ulteriori competenze tecnico-professionali acquisite in contesto lavorativo,
  • Il programma non prevede una rimodulazione dei piani orari della secondaria di II grado, ma l’utilizzo delle quote di flessibilità,
  • L’attuazione del programma deve avvenire nell’assoluto rispetto della dotazione organica e senza determinare esuberi del personale della scuola,
  • La parte relativa alla valutazione degli apprendimento e alla certificazione delle competenze è rispettosa delle norme in vigore sulla materia (Dpr 122/09 e tutta la complessa normativa sugli Esami di Stato).

Da un punto di vista formativo il decreto prevede l’obbligo della redazione del piano formativo personalizzato. Si tratta di una previsione che va in controtendenza rispetto al tentativo in atto di considerare l’aspetto formativo una pura formalità o, peggio, un fastidioso ostacolo alla diffusione dell’apprendistato. Occorre ricordare a tal proposito che il DL 34/14 in prima battuta prevedeva addirittura l’eliminazione dell’obbligo di redazione in forma scritta del piano formativo individuale. Solo in fase di conversione è stato modificato il testo, prevedendo la formulazione in forma sintetica del piano.

Importante è anche l’indicazione che i percorsi in azienda debbano essere rispettosi del livello di maturazione umana, culturale e professionale degli studenti in relazione all’età. In questo contesto la presenza del tutor scolastico insieme al tutor aziendale rappresenta un elemento assai significativo.

Importante il coinvolgimento delle Regioni, non previsto in prima battuta nel decreto. Anche in questo caso è stata accolta una delle proposte di modifica presente nel documento di osservazioni inviato nell’aprile scorso dalla CGIL e FLC CGIL.

Criticità

Naturalmente non mancano elementi di criticità. Innanzitutto non sono affatto chiari i diritti e i doveri degli studenti in relazione al doppio status di alunni-apprendisti. In particolare sarebbe stato opportuno che il decreto interministeriale avesse indicato le coordinate del rapporto tra quanto previsto dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti” (Dpr 249/98) e i contratti individuali di lavoro in apprendistato. Si tratta di un aspetto che rischia di creare grosse conflittualità con gli studenti e anche le loro famiglie. La CGIL e la FLC a questo proposito ritengono indispensabile un coinvolgimento delle associazioni di rappresentanza degli studenti. In ogni caso il MIUR si deve impegnare affinché vengano stabilite regole di comportamento comuni nell’ambito della stipula dei Protocolli d’intesa nazionali o regionali. Deve essere comunque chiaro che, data la delicatezza della materia, la regolamentazione non può avvenire a livello di singola istituzione scolastica.

Gli elementi che qualificano la capacità formativa dell’impresa appaiono carenti. Infatti a parte la pregressa esperienza in percorsi di alternanza scuola-lavoro, tirocini curricolari, stage e l’osservanza delle norme vigenti su tutela della salute nei luoghi di lavoro, tutti gli altri requisiti appaiono nebulosi. Ad esempio cosa sia “la capacita formativa interna anche a favore dei tutor e dei docenti delle scuole convenzionate” non è affatto chiaro. In questo contesto non è condivisibile la mancata previsione di precisi elementi di qualificazione del tutor aziendale, a fronte del fatto che quest’ultima figura fornisce elementi per la valutazione degli studenti o che possa coadiuvare la Commissione per gli Esami di Stato per la predisposizione della terza prova scritta.

Singolare è il fatto che nell’individuazione della coerenza tra percorso formativo della secondaria di II grado e tipologia di azienda non si faccia alcun riferimento, ad esempio, alla “Tabella indicativa delle correlazioni tra l’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale e le aree economiche professionali, le filiere produttive, aree tecnologiche/ambiti degli ITS ed i cluster tecnologici” (l’allegato B del D.I. 7/2/2013 sulle Linee guida per ITS e i Poli Tecnico Professionali).

Impatto del programma per l’a.s. 2014/2015

Il ritardo con cui viene pubblicato il testo rende impraticabile qualsiasi serio tentativo di orientamento per gli studenti delle classi terze. Tale tempistica rende improbabile, inoltre, la realizzazione della parte relativa alla “manifestazione di interesse” al programma, definito all’art. 1 comma 2.

La relazione tecnica chiarisce che gli studenti-apprendisti saranno raggruppati in un’unica classe e che comunque il programma sperimentale non comporterà modifiche al numero di classi autorizzate. In altre parole il programma potrà essere attivato solo dove sarà possibile avere un numero di studenti pari ad una classe. Questo potrebbe comportare una riorganizzazione anche delle classi quarte in relazione agli studenti “non apprendisti”

Date queste condizioni, è evidente che tale programma avrà, nell’immediato, un impatto modesto e  concreta applicazione solo nei casi di grandi aziende (ENEL, Finmeccanica, ecc.) che hanno da tempo già impostato un lavoro con alcune scuole del territorio. Deve essere comunque chiaro che anche tali aziende dovranno rivedere i loro interventi alla luce del decreto interministeriale.

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