Il Consiglio di Stato equipara le scuole paritarie
Importante pronunciamento del Consiglio di Stato per il quale adesso le scuole paritarie hanno gli stessi diritti a percepire i contributi statali indipendentemente dalla natura dell’ente gestore. Condannato il MIUR.
Il Consiglio di Stato con la Sentenza 292 del 30 gennaio 2016 ha dichiarato illeciti i criteri e i parametri adottati dal MIUR per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie in quanto tali criteri non si fondano su una valutazione oggettiva ma solo soggettiva. Per il Consiglio di Stato le Scuole paritarie senza fini di lucro non sono quelle gestite da soggetti giuridici senza fini di lucro, secondo il predetto criterio soggettivo adottato dal MIUR, ma sono quelle che svolgono oggettivamente il servizio scolastico senza fini di lucro, ovvero senza corrispettivo (vale a dire a titolo gratuito) o dietro versamento di un corrispettivo solo simbolico, per l’attività didattica prestata, tale comunque da coprire solo una frazione del costo effettivo del servizio.
Non trovano quindi fondamento giuridico oggettivo i criteri di attribuzione dei fondi statali adottati dal MIUR fino ad oggi perché fondati solo sulla base di una valutazione soggettiva dell’ente gestore in quanto le scuole gestite da enti senza scopo di lucro e dagli enti con scopo di lucro sono da equiparare nella concessione di aiuti di Stato quali contributi diretti o indiretti (esenzioni fiscali o analoghe) quando richiedono corrispettivi (le rette) per le prestazioni didattiche. Entrambe quindi si configurano a tutti gli effetti come attività commerciali e come tali vanno considerate anche in questa circostanza.
Si tratta di una sentenza destinata a modificare sostanzialmente tutta la normativa relativa alla distribuzione dei contributi statali alle scuole paritarie avendo questa valore ordinativo, in quanto il giudice impone all’autorità amministrativa l’esecuzione della stessa. Ciò a significare che lo stesso decreto ministeriale, recentemente firmato dal Ministro Giannini dovrà essere rivisto alla luce di quanto sentenziato dal Consiglio di Stato.
Infine il giudice ha condannato il MIUR a liquidare all’ANINSEI - promotrice del ricorso - le spese legali, i diritti e gli onorari dei due gradi di giudizio, per un importo complessivo di 5.000,00 euro.
Servizi e comunicazioni
I più letti
- Contratti collaboratori scolastici PNRR e Agenda Sud: niente proroga immediata ma solo una proroga differita
- Tavolo di conciliazione: nessuna proroga per collaboratori scolastici PNRR. Il ministro Valditara ha smentito sé stesso
- Concorso 24 mesi ATA 2023/2024: entro il 9 maggio la pubblicazione dei bandi regionali
- Decontribuzione lavoratrici madri (“bonus mamme”): riaperte funzioni SIDI
- Mobilitazione FLC CGIL: il MIM finalmente ipotizza passweb fuori dal 1° settembre. Contro le rivalse intervento del Ministero presso l’INPS. Prossimo incontro il 30 aprile
Ora e sempre esperienza!
Legislazione e giurisprudenza recente
- Note ministeriali Nota 3023 del 22 aprile 2024 - Decontribuzione lavoratrici madri “bonus mamme”, riaperte funzioni SIDI
- Disegni di legge Disegno di Legge 924bis del 18 aprile 2024 - Valutazione del comportamento degli studenti
- Note ministeriali Nota 5758 del 17 aprile 2024 – Segnalazione illeciti disciplinari dipendenti AFAM
- Note ministeriali Nota 2845 del 16 aprile 2024 - Proroga contratti a tempo determinato collaboratori scolastici
Approfondimenti
- Tutti gli approfondimenti
- Mobilità docenti e ATA
- Graduatorie d'istituto docenti
- Graduatorie d'istituto ATA
- Concorso 24 mesi ATA
- Formazione iniziale e reclutamento docenti
- Assunzioni e supplenze
- Quando si chiamano i supplenti?
- Posizioni economiche e passaggi di qualifica ATA
- Guida alle Istanze online
- Vademecum sanzioni disciplinari
- Assenze per malattia e certificati telematici