Il Consiglio di Stato equipara le scuole paritarie
Importante pronunciamento del Consiglio di Stato per il quale adesso le scuole paritarie hanno gli stessi diritti a percepire i contributi statali indipendentemente dalla natura dell’ente gestore. Condannato il MIUR.


Il Consiglio di Stato con la Sentenza 292 del 30 gennaio 2016 ha dichiarato illeciti i criteri e i parametri adottati dal MIUR per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie in quanto tali criteri non si fondano su una valutazione oggettiva ma solo soggettiva. Per il Consiglio di Stato le Scuole paritarie senza fini di lucro non sono quelle gestite da soggetti giuridici senza fini di lucro, secondo il predetto criterio soggettivo adottato dal MIUR, ma sono quelle che svolgono oggettivamente il servizio scolastico senza fini di lucro, ovvero senza corrispettivo (vale a dire a titolo gratuito) o dietro versamento di un corrispettivo solo simbolico, per l’attività didattica prestata, tale comunque da coprire solo una frazione del costo effettivo del servizio.
Non trovano quindi fondamento giuridico oggettivo i criteri di attribuzione dei fondi statali adottati dal MIUR fino ad oggi perché fondati solo sulla base di una valutazione soggettiva dell’ente gestore in quanto le scuole gestite da enti senza scopo di lucro e dagli enti con scopo di lucro sono da equiparare nella concessione di aiuti di Stato quali contributi diretti o indiretti (esenzioni fiscali o analoghe) quando richiedono corrispettivi (le rette) per le prestazioni didattiche. Entrambe quindi si configurano a tutti gli effetti come attività commerciali e come tali vanno considerate anche in questa circostanza.
Si tratta di una sentenza destinata a modificare sostanzialmente tutta la normativa relativa alla distribuzione dei contributi statali alle scuole paritarie avendo questa valore ordinativo, in quanto il giudice impone all’autorità amministrativa l’esecuzione della stessa. Ciò a significare che lo stesso decreto ministeriale, recentemente firmato dal Ministro Giannini dovrà essere rivisto alla luce di quanto sentenziato dal Consiglio di Stato.
Infine il giudice ha condannato il MIUR a liquidare all’ANINSEI - promotrice del ricorso - le spese legali, i diritti e gli onorari dei due gradi di giudizio, per un importo complessivo di 5.000,00 euro.
Servizi e comunicazioni
I più letti
-
Emergenza Coronavirus COVID-19: notizie e provvedimenti
-
Personale ATA: convocato il tavolo di confronto su rinnovo graduatorie terza fascia, chiamata veloce e programmi e prove DSGA
-
Graduatorie provinciali per le supplenze: convocati dal Ministero dell'Istruzione il 13 gennaio
-
Graduatorie terza fascia Personale ATA: partito il confronto sul rinnovo
-
Pagamento stipendi personale supplente: a gennaio liquidazione completa delle spettanze
Ora e sempre esperienza!
Legislazione e giurisprudenza recente
- Decreti Presidente Consiglio dei Ministri Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021 - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19
- Note ministeriali Nota 1571 del 13 gennaio 2020 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di personale ATA. Ulteriori integrazioni
- Note ministeriali Nota 656 del 12 gennaio 2021 - Pagamento supplenti in caso di rientro del titolare
- Note ministeriali Nota 471 del 12 gennaio 2021 - Cessazione servizio personale docente e tecnico amministrativo AFAM a.a. 2021/2022
Approfondimenti
- Tutti gli approfondimenti
- Mobilità docenti e ATA
- Graduatorie d'istituto docenti
- Graduatorie d'istituto ATA
- Concorso 24 mesi ATA
- Formazione iniziale e reclutamento docenti
- Assunzioni e supplenze
- Quando si chiamano i supplenti?
- Posizioni economiche e passaggi di qualifica ATA
- Guida alle Istanze online
- Vademecum sanzioni disciplinari
- Assenze per malattia e certificati telematici