AGIDAE: la Commissione Paritetica Nazionale sul tempo determinato
Dopo l’entrata in vigore della legge 78/2014 e in attesa di un riordino dell’istituto per via contrattuale, la Commissione Paritetica Nazionale fornisce alcune indicazioni di carattere generale.
Con l’entrata in vigore delle nuove norme sul contratto a termine introdotte dalla legge 78/14 la Commissione Paritetica Nazionale AGIDAE ha ritenuto necessario pronunciarsi provvisoriamente in materia di utilizzo di contratti a termine all’interno del comparto, ovvero dell’uso di questo strumento nelle istituzioni scolastiche ed educative cattoliche che applicano il CCNL Agidae attualmente in vigore, in attesa ovviamente di una revisione dell’istituto contrattuale allorquando verrà rinnovato il CCNL ormai scaduto da 18 mesi.
A proposito del rinnovo del CCNL sempre in occasione della riunione della Commissione Paritetica Nazionale è stato convenuto che il confronto contrattuale inizierà il prossimo 3 luglio.
Per comprendere appieno il significato di questa delibera e delle precedenti in materia di contratti a termine è opportuno precisare che l’istituto contrattuale in questione è disciplinato dall’art. 23 del CCNL Agidae 2010/2012, ovvero la stesura di quelle norme contrattuali risale ad un periodo antecedente rispetto alla legge Fornero sul mercato del lavoro ed alle norme introdotte dal governo Renzi in materia con la citata legge 78/2014. Sulle disposizioni introdotte dalla Fornero la Commissione Paritetica Nazionale si era già pronunciata, ora con la delibera del 10 giugno scorso la Commissione Paritetica Nazionale reinterviene sull’argomento per via delle ulteriori norme legislative introdotte dal governo.
Nel merito delle questioni è stata ribadita l’ossatura contrattuale dell’istituto del contratto a termine ovviamente rimodellata sulla base delle nuove normative. Pertanto è stato confermato che per i docenti non abilitati rimane in vigore quanto definito nel protocollo d’intesa del 24 luglio 2013; mentre per tutti gli altri dipendenti la durata del contratto a termine è fissata in 36 mesi nel rispetto delle latenze tra un contratto e l’altro, delle proroghe e della acausalità di cui alla legge 78/2014.
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