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Scuola, è comportamento antisindacale non contrattare l'organizzazione del lavoro

Il Tribunale del lavoro di Nuoro ha condannato due Dirigenti scolastici che richiamandosi alla legge Brunetta rifiutavano di contrattare l’organizzazione del lavoro come da art. 6 del Ccnl 2006-2009. Continua la sequenza delle vittorie della FLC CGIL a favore delle regole e della democrazia nei luoghi di lavoro.

03/06/2011
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Rifiutare la contrattazione di istituto su tutte le materie previste dall’art. 6 del Ccnl ha portato due dirigenti scolastici a subire una condanna per comportamento antisindacale.

Così ha deciso il Tribunale del lavoro di Nuoro che si è pronunciato su due ricorsi presentati dalla FLC CGIL di Nuoro insieme alla Cisl Scuola e alla Gilda.

Questi due Dirigenti scolastici richiamandosi alle norme Brunetta (Dlgs 150/2009) avevano rifiutato di contrattare con il sindacato le utilizzazioni del personale in rapporto al POF, le assegnazioni ai plessi, criteri e modalità dell’orario e dell’organizzazione del lavoro.

Il giudice afferma che le materie previste dall’art. 6 del Ccnl, in particolare lettere i), h) ed m), non sono ricomprese tra quelle riservate dall’ex art. 5 (Potere di Organizzazione) della legge Brunetta alle autonome decisioni degli organi preposti alla gestione.

 “Sono materie che non riguardano l’organizzazione strettamente intesa – scrive il tribunale di Nuoro – bensì i criteri generali e le modalità di attuazione delle decisioni organizzative poste a monte della contrattazione collettiva, e che involgono aspetti direttamente attinenti al rapporto di lavoro, in relazione ai quali la necessità di trasparenza delle scelte e quella di una contrattazione concertata si pone come diretta conseguenza dei principi di legalità e buona amministrazione costituzionalmente tutelati. Sono, più precisamente, materie nelle quali la contrattazione non interferisce con le decisioni organizzative del Dirigente Scolastico, ma concerne criteri e modalità di attuazione delle stesse”.

Queste sentenze confermano la fondatezza della tesi della FLC CGIL: la contrattazione di istituto va fatta nel rispetto del contratto collettivo nazionale ancora in vigore.

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