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Sanzioni per i dirigenti scolastici: la nuova disciplina

Dal 1 settembre 2000 i Direttori ed i Presidi, abbandonando la qualifica di Direttivi, hanno acquisito la specifica qualifica dirigenziale scolastica, a seguito dell’approvazione del D.L.vo 59/’98 (oggi art. 25 D.L.vo 165/2001),

28/05/2002
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Dal 1 settembre 2000 i Direttori ed i Presidi, abbandonando la qualifica di Direttivi, hanno acquisito la specifica qualifica dirigenziale scolastica, a seguito dell’approvazione del D.L.vo 59/’98 (oggi art. 25 D.L.vo 165/2001), attuativo dell’articolo 21 della legge Bassanini 59/’97.

Ciò, fra le altre, ha avuto come conseguenza che i Dirigenti Scolastici non possono più essere sottoposti alle sanzioni disciplinari, come le abbiamo conosciute con il Testo Unico D.L.vo 297/94.

Al posto delle tradizionali sanzioni disciplinari previste dal citato T.U. 297/94, proprie del personale non dirigenziale, sono entrate in vigore le misure "sanzionatorie" previste dagli artt. 27 e 31 del CCNL stipulato il 1 marzo 2002.

Ciò in analogia con le sanzioni di tutta la Dirigenza statale.

Le sanzioni sono, sommariamente, le seguenti: la valutazione negativa, eventualmente anche prima che finisca l’anno scolastico, e la revoca dell’incarico con riflessi anche economici, nonché il recesso (licenziamento) per giusta causa, quando per fatti gravi non è possibile neppure provvisoriamente la prosecuzione del rapporto di lavoro.

E’ noto che vi è stato un periodo, dal 1 settembre 2000 al 1 marzo 2002, in cui i Direttori e Presidi avevano acquisito la dirigenza ma il contratto non era ancora stato stipulato.

Da un lato, dunque, avevamo una figura che, in quanto dirigenziale, non poteva più soggiacere alle sanzioni disciplinari del Testo Unico; dall’altro lato, non potevano esser applicate le nuove misure sanzionatorie perché non era ancora in vigore lo strumento, il CCNL, che ne definisse l’utilizzazione.

Dal settembre 2000 al marzo 2002, sono continuate ad affluire e ad essere trattate le pratiche relative alle procedure sanzionatorie a carico dei Dirigenti Scolastici al CNPI, l’organo competente ad occuparsi della materia e ad esprimere i giudizi di merito a carico del personale direttivo.

Che fare, allora, con quei casi che oggi sono all’attenzione del CNPI ?

Innanzitutto applicare rigorosamente il CCNL a partire dalla previsione che la sua entrata in vigore è dal 1° settembre 2000. Pertanto, noi riteniamo che i casi ancora in discussione debbano essere rimessi da parte del CNPI alle singole Direzioni Regionali.

Questa soluzione è la più idonea a soddisfare i vari aspetti connessi con la gestione della fase intermedia, infatti:

  • non si azzera il lavoro fatto dal CNPI (sede in cui necessariamente dovevano pervenire le proposte di sanzioni disciplinari fino all’approvazione del Contratto) perché gli atti vengono trasmessi, così come si trovano al momento, al Dirigente regionale per la nuova procedura;

  • si individua una data certa, il 1 settembre 2000, attorno a cui far ruotare la soluzione in materia: la data, cioè, dell’acquisizione della dirigenza e la data di decorrenza del contratto che ha, infatti, vigore dall’1-9-2000 al 31-12-2001. Ogni altra data non avrebbe "ubi consistam": non quella del 1 marzo di sottoscrizione del CCNL, una data casuale non giuridica; non quella dell’inizio dell’anno scolastico perché estranea alle questioni di merito; non quella del 31 dicembre 2002, data di scadenza dei poteri del CNPI, che certo non può occuparsi di personale che è fuori, dal 1 settembre 2000, dalla sua diretta giurisdizione e che è stato tenuto in attività in materia disciplinare solo dalla ritardata stipula del CCNL dell’Area V.

Al riguardo la nota prot. 710 del 20 maggio 2002, trasmessa dall’Ufficio XII della Direzione per l’organizzazione dei servizi nel territorio, precisa che dal 1° marzo 2002 viene del tutto disapplicata la normativa relativa alla disciplina prevista dal T.U. n.297/’94, Parte III - Titolo I, Capo I. Si applicano, invece, le nuove norme sulla responsabilità dirigenziale introdotte dagli art. 21 e 25 del D.L.vo n. 165/2001 e dagli artt. 27 e 31 del C.C.N.L. (Nota MIUR prot 710 del 20.05.02)

Per quanto riguarda la fase antecedente il 1° marzo valgono, per quanto riguarda la nostra organizzazione, le considerazioni esposte sopra.

Roma, 28 maggio 2002

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