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Rinnovato con l'Aninsei il CCNL 2006/2009

L'accordo disciplina sia la parte normativa relativa al quadriennio 2006/2009 sia la parte economica relativa al secondo biennio 2008/2009. Migliorata la normativa e incrementi medi delle retribuzioni a regime pari al 9,18%. Questi i risultati più significativi di un negoziato lungo e difficile che si è concluso con la firma definitiva il 30 luglio u.s.. Positivo il giudizio dei lavoratori.

01/08/2008
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Non era assolutamente scontato che alla fine si raggiungesse un risultato positivo del negoziato tale da determinare da parte delle OO.SS. la firma del nuovo CCNL 2006/2009 (1) con l’Aninsei: ciò per una serie di ragioni che certo non hanno facilitato una soluzione rapida della vertenza, che invece è stata lunga, faticosa e difficile.

La tenacia, la tenuta unitaria e la grande volontà di andare ad una soluzione contrattuale dignitosa hanno premiato il lavoro svolto dalla delegazione trattante di parte sindacale in un contesto non certo favorevole e condizionato, soprattutto nell’ultimo periodo, dalle novità in tema di mercato del lavoro introdotte dal governo di centro destra prima con il DL 93 e poi con il DL 112 che hanno cancellato i risultati raggiunti con l’accordo del 23 luglio del 2007.

Tuttavia quel disegno di deregolamentazione del lavoro non ha influenzato l’andamento del negoziato tanto che il confronto è proseguito senza prendere in considerazione quelle novità fino alla firma definitiva del testo avvenuta il 30 luglio dopo che il 17 giugno era stata siglata l’ipotesi di intesa .

Il nuovo testo contrattuale interessa oltre 60 mila lavoratori e lavoratrici che sono in forza a vario titolo e con mansioni diverse nelle istituzioni educative, scolastiche e formative di ogni ordine e grado curriculari ed extracurriculari che vanno dagli asili nido alle strutture universitarie private. Si tratta di un mondo variegato e composito di interventi dove i soggetti gestori rappresentano per lo più la dimensione imprenditoriale dell’iniziativa educativa, scolastica e formativa caratterizzata dalla logica di un mercato della conoscenza e dei bisogni formativi a domanda individuale e quindi suscettibile all’andamento della domanda e dell’offerta.

Ma si tratta anche di un settore che, per le dimensioni delle aziende per lo più piccole e piccolissime, è attraversato da vertiginosi fenomeni di lavoro irregolare, precario e sottopagato e da consistenti momenti di dumping contrattuale dovuti alla presenza di contratti di sotto tutela favoriti dalla spregiudicatezza di sigle sindacali e padronali scarsamente rappresentative. Qui, come in altri comparti dalle caratteristiche analoghe, l’azione e il ruolo del ccnl assumono un’importanza e una funzione di grande rilievo nell’affermazione delle tutele e dei diritti individuali e collettivi dei lavoratori.

Proprio la consapevolezza del valore solidaristico del ccnl è stata il leit-motiv di questo rinnovo che ha connotato l’azione unitaria di FLC Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS CONFSAL sia durante tutta la fase del confronto con l’Aninsei sia in occasione della consultazione con i lavoratori che si è dipanata durante l’intervallo di tempo che va dalla sigla dell’ipotesi di accordo fino alla firma definitiva del contratto.

In tale circostanza è stato sottolineato dai lavoratori nel corso delle assemblee il grande valore e significato del ccnl che, sebbene non abbia realizzato completamente le loro aspettative, è stato considerato un evento positivo destinato a far crescere la loro coscienza e a migliorare le loro condizioni di vita e di lavoro.

Con la firma del ccnl e dopo i rinnovi dei contratti con l’Agidae e con la Fismpossiamo dire conclusa la stagione (2006/2009) dei rinnovi dei contratti della scuola non statale.

Riassumiamo brevemente le novità più significative.

Parte normativa

Nel confermare l’ossatura contrattuale precedente vengono migliorati e disciplinati alcuni istituti contrattuali

  • Diritti sindacali

    • viene prevista la possibilità di convocare assemblee sindacali territoriali da parte delle OO.SS. firmatarie del CCNL;

    • a ciascuna RSA vengono concessi permessi retribuiti da calcolare sulla base di 1 ora e trenta minuti per lavoratore presente in azienda.

  • Livelli di contrattazione

    • viene rafforzato sia il livello regionale che la contrattazione di istituto; in quest’ultimo caso è estesa anche alle aziende con meno di 15 dipendenti.

    • viene sancito che a quest’ultimo livello i titolari della contrattazione di istituto sono le RSA se presenti e le OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL

  • Rapporto di lavoro

    • Viene esplicitamente specificato che il rapporto di lavoro è di natura subordinata e a tempo indeterminato: il ricorso al contratto a tempo determinato stipulato ai sensi del D.Lvo 368/01 e della L. 247/2007 può avvenire solo nei casi previsti dal CCNL e nel rispetto delle percentuali ivi contemplate.Il ricorso a contratti a termine di natura non sostitutiva non può superare il tetto del 30% del personale in servizio in azienda.

  • Apprendistato professionalizzante

    • E’ possibile avviare in apprendistato non professionalizzante anche le educatrici e gli educatori di asilo nido nella misura massima del 25% del personale in servizio in azienda previa verifica della commissione paritetica regionale.

  • Classificazione

    • Vengono meglio collocati alcuni profili professionali dando luogo ad un loro reinquadramento.

  • Periodo di prova

    • Viene precisato in un mese il periodo di prova dei lavoratori con contratto a tempo determinato indipendentemente dalla qualifica.

  • Commissioni di esame

    • Vengono raddoppiati gli importi per i docenti chiamati a far parte di commissione di esame di ammissione, idoneità e licenza media.

  • Orario di lavoro

    • Scende a 36 ore l’orario di lavoro settimanale per gli educatori di convitto, gli operatori di ludoteca, gli istruttori di attività parascolastiche e gli assistenti sociali. I modelli viventi passano a 32 ore; i lettori passano a 24 ore; infine i docenti in scuole interpreti e traduttori, scuole e corsi post-secondaria, istituti para universitari, scuole speciali per minori, accademie di belle arti, di danza, di arte drammatica e conservatori di musica passano a 21 ore settimanali con un monte ore onnicomprensivo di 1091 ore annue.

  • Malattia e infortunio

    • Vengono separati i due istituti e le assenze per infortunio non vengono computate ai fine del raggiungimento del periodo di comporto.

  • I lavoratori affetti da patologie oncologiche hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto da full time a part-time.

  • Sono previsti permessi retribuiti pari a 30 giorni ad anno scolastico per cure mediche per i lavoratori con un’invalidità civile superiore al 50%.

  • Maternità

    • Durante l’astensione obbligatoria alle lavoratrici madri spetta l’intera retribuzione.

  • Diritto alla crescita professionale

    • A decorrere dall’a/s 2008/2009 vengono riconosciute 67 ore di permesso retribuito al personale non abilitato per la partecipazione a corsi riservati per l’abilitazione e alle SISS; tale diritto si riferisce solo alla abilitazione specifica relativa alla classe di concorso che si insegna.

Parte economica biennio 2008/2009

  • Il personale docente inquadrato al VI livello avrà a regime nel biennio un aumento della retribuzione tabellare di 109 euro mensili ossia pari al 9,18%, che si sommano a quanto già erogato nel biennio 2006/2007. Ovviamente dette somme vengono riproporzionateper gli altri livelli.

  • Salario di anzianità. Al personale che al 1 gennaio 2008 ha maturato quattro anni di servizio ininterrotto presso lo stesso istituto viene riconosciuto un salario di anzianità pari a 25 euro mensili; al personale in forza al 1 gennaio 2008 con due anni di servizio ininterrotto presso lo stesso istituto vengono riconosciuti 10 euro mensili a titolo di salario di anzianità.

  • Rivalutate le indennità al personale docente chiamato a far parte delle commissione di esame di ammissione, di idoneità e licenza media.

A completamento di questo sintetico quadro generale segnaliamo tre importanti novità di questo rinnovo con altre due novità significative:

  1. nell’allegato 1 al ccnl l’Aninsei aderisce formalmente al CCNL della Formazione Professionale, pertanto questo contratto diventa il punto di riferimento per le attività di formazione professionale in regime di accreditamento svolta da istituti aderenti all’Aninsei limitatamente al personale utilizzato in tale attività;

  2. nell’allegato 8 l’Aninsei conferma l’accordo del 22 marzo 2007 sulle stabilizzazioni del personale assunto con contratti a progetto spuri.

  3. l’impegno dell’Aninsei - art. 10 del ccnl - a ridefinire entro la vigenza del contratto l’intera partita della previdenza complementare dopo che la stessa Aninsei ha dato disdetta di adesione al fondo Espero.

(1) Nota: nel testo del CCNL sono presenti alcuni errori dovuti a refusi che verranno modificati in occasione della stampa e con la sigla di una specifica errata corrige.

Roma, 31 luglio 2008

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