Riduzione orari dell’istruzione professionale: il Ministero cambia ipotesi
Il MPI rinuncia all’estensione generalizzata del progetto 2002 e punta a un modello a 36 ore. Luci ed ombre di questa scelta.


Una svolta di 360 gradi sulla questione della riduzione dell’orario nei primi due anni dell’istruzione professionale. È questo quello che è emerso dall’incontro svoltosi ieri sull’argomento dopo che il CNPI aveva espresso la sua approvazione condizionata. In pratica il decreto in merito, che dovrebbe uscire ufficialmente nel giro di un paio di giorni, definisce un orario settimanale di 36 ore al posto delle attuali 40, corrispondenti, è detto espressamente, alle attuali ore di area comune e di area di indirizzo. Finalità e obiettivi dell’area di approfondimento, che di fatto scompare, saranno gestiti mediante gli strumenti offerti dall’autonomia, nei limiti del 20% canonico. Alle 36 ore debbono aggiungersi, viene detto anche questo espressamente, le ore di compresenza (ITP, trattamento testi e squadre dell’alberghiero, si presume).
Il personale coinvolto dalle riduzioni di orario dovrà completare coprendo le classi nella stessa scuola o, per le ore non utilizzate in questo modo, in compiti di scuola, arricchimento dell’offerta formativa o supplenze. Il tutto gestito in base al CCNI sulle utilizzazioni (che dovrà perciò porre una particolare attenzione in merito), nonché dei contratti di scuola.
L’Amministrazione ha quindi abbandonato la prima ipotesi diffusa che era quella di una generalizzazione del “progetto 2002” a 34 ore, dando una maggiore libertà di gestione alle scuole, ma per la verità anche meno strumenti. Da questa ipotesi resta praticamente poco come “organico funzionale” su cui potere giocare le flessibilità, anzi un rischio molto presente è che il tutto possa risolversi nell’amputazione dell’area di approfondimento.
Per un altro verso se trovano più tranquillità i docenti dell’area di indirizzo, qualche problema si apre per i docenti di lettere, matematica e in misura minore di lingua straniera, gli unici che nell’ordinamento avevano ore a disposizione.
Resta comunque aperto il problema dell’effettiva verifica del tutto, dal momento che la garanzia della conservazione dell’organico di diritto copre sicuramente il personale di ruolo, ma lascia scoperto il personale precario, numeroso nel settore, rispetto al ricalcolo effettivo dell’organico di fatto.
Roma, 24 maggio 2007
Servizi e comunicazioni
I più letti
-
Riforma formazione iniziale e reclutamento: approvato il maxi-emendamento con diverse modifiche al testo originario
-
Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2022/2023 personale docente, educativo, ATA
-
Scelta delle scuole per i docenti inseriti in GAE: le domande dal 21 giugno all’11 luglio 2022
-
Concorso 24 mesi ATA 2021/2022: apertura funzioni allegato G per la scelta delle scuole
-
Concorso straordinario bis: aggregazione interregionale delle procedure e numero di partecipanti per le diverse classi di concorso
Ora e sempre esperienza!
Legislazione e giurisprudenza recente
- Note ministeriali Nota 24439 del 24 giugno 2022 - Adeguamento organico di diritto alle situazioni di fatto personale ATA - Anno Scolastico 2022-2023
- Decreti ministeriali Decreto ministeriale 1493 del 21 giugno 2022 - Aggregazioni interregionali Procedura concorsuale straordinaria
- Note ministeriali Nota 2189 del 20 giugno 2022 - Graduatorie istituto prima fascia personale ATA a. s. 2022‐23 – Presentazione istanza allegato G scelta sedi
- Note ministeriali Nota 23439 del 17 giugno 2022 - Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2022/2023
Approfondimenti
- Tutti gli approfondimenti
- Mobilità docenti e ATA
- Graduatorie d'istituto docenti
- Graduatorie d'istituto ATA
- Concorso 24 mesi ATA
- Formazione iniziale e reclutamento docenti
- Assunzioni e supplenze
- Quando si chiamano i supplenti?
- Posizioni economiche e passaggi di qualifica ATA
- Guida alle Istanze online
- Vademecum sanzioni disciplinari
- Assenze per malattia e certificati telematici