Riconoscimento della parità scolastica e primi problemi
Chiarimenti operativi sulle iniziative assumibili a seguito dell'adozione dei decreti di dichiarazione di riconoscimento della parità in applicazione della legge 10 marzo 2000, n. 62 - Anno scolastico 2000/2001
DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE MEDIA NON STATALE - DIV. III^
Prot. n. 185
Roma, 23 gennaio 2001
OGGETTO: Chiarimenti operativi sulle iniziative assumibili a seguito dell'adozione dei decreti di dichiarazione di riconoscimento della parità in applicazione della legge 10 marzo 2000, n. 62 - Anno scolastico 2000/2001
La dichiarazione del riconoscimento della parità ha evidenziato l'opportunità di fornire, con la presente nota trasmessa via Internet e via e-mail, alcuni chiarimenti sulle problematiche appresso indicate.
La decorrenza degli effetti della dichiarazione di parità, come è noto, è stata fissata dall'inizio del corrente anno scolastico.
L'adozione del decreto 29.12.2000 e successive integrazioni di riconoscimento della parità, da un lato, conclude la prima fase operativa prevista dalla circolare ministeriale n. 163 del 15.6.2000, da un altro, consente alle scuole dichiarate paritarie di entrare a far parte del Sistema Nazionale di Istruzione.
L'inserimento delle scuole paritarie nel Sistema Nazionale di Istruzione determina, come primo impatto, che nei confronti delle stesse le SS.VV., già dal corrente anno scolastico, non dovranno procedere agli adempimenti previsti dall'art. 361 del D.Leg.vo n. 297/94 e dagli art. 2 e 3 dell'ordinanza permanente 30 gennaio 1984: alle operazioni di scrutinio finale e a quelle connesse agli esami non sovrintenderà il Commissario Governativo; la legalità delle predette operazioni è garantita dalla presenza e dalla formale composizione dei competenti organi collegiali.
Le limitazioni previste dall'art. 7 della legge n. 425/97 ("....il candidato esterno può presentarsi agli esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe cui dà accesso il titolo di licenza o promozione da lui posseduto, anche se di diverso ordine o tipo") non si applicano agli esami di idoneità eventualmente organizzati dalle scuole dichiarate paritarie; il predetto articolo continua a valere nei confronti delle scuole leg.ric. e pareggiate.
Le scuole dichiarate paritarie non sono tenute a presentare la programmazione degli esami di idoneità, per il cui svolgimento valgono le disposizioni contenute negli artt. 192 e 193 del D.L.vo n. 297/94 e quelle annualmente impartite con apposita O.M. per tutte le scuole, statali e non statali, ma non possono superare il limite fissato dalla capienza dei locali adibiti ad aule scolastiche ordinarie, così come si rileva dal certificato di idoneità igienico/sanitaria della sede, esistente agli atti della scuola.
Tenendo conto, infatti, che l'esame di idoneità è strumentale alla funzione formativa della scuola secondo gli ordinamenti generali dell'istruzione e lo specifico piano dell'offerta formativa, il numero di domande di candidati esterni, accoglibile da parte di scuole paritarie per la partecipazione agli esami di idoneità, deve essere in rapporto con la capienza delle aule (quelle in cui funzioneranno nell'anno scolastico successivo le classi per le quali si organizza l'esame di idoneità ovvero si accoglie l'iscrizione) ridotta del numero degli alunni interni frequentanti.
L'Amministrazione, nell'esercizio della funzione di accertamento dell'originario possesso e della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità, si riserva di monitorare i dati connessi allo svolgimento degli esami di idoneità.
Gli uffici competenti sono pregati di far conoscere alle scuole dichiarate paritarie, operanti nel territorio di competenza, i chiarimenti impartiti con la presente nota.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
Pier Giorgio Cataldi
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