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Ricominciamo da un'intesa

Raggiunta l'intesa con il MPI

25/02/2000
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L’intesa raggiunta ieri con il MPI , rappresenta per noi un risultato parziale rispetto alla complicatissima fase di gestione relativa al passaggio degli ATA degli EE.LL. allo Stato. Durante l’incontro abbiamo sottolineato, la grave responsabilità del MPI, che, con ostinazione, ha creduto fino a pochi giorni fa di poter risolvere i problemi legati al passaggio con l’emanazione di circolari, che sovente hanno contribuito ad aumentare le incertezze del personale transitato, fornendo ai provveditorati e ai comuni l’alibi per assumere comportamenti e decisioni assolutamente prive di qualsiasi fondamento normativo e contrattuale.

L’intesa, anche se notevolmente in ritardo, ha lo scopo di stabilire alcune regole omogenee su tutto il territorio nazionale in merito allo sviluppo delle relazioni sindacali ,alla sostituzione degli assenti, alla copertura dei posti vacanti, alla necessità di stipulare convezioni per lo svolgimento delle "funzioni miste".

Le possibilità che si aprono a livello provinciale sono:

  • la stesura di un accordo provinciale tra OO.SS. e Provveditore finalizzato all’applicazione dell’intesa nazionale tenendo conto della realtà territoriale;

  • la nomina dei supplenti in sostituzione dei colleghi assenti in deroga alle vigenti disposizioni, e nel caso di personale ausiliario delle scuole materne ed elementari la possibilità di assumere il sostituto ogni qualvolta lo richiedano le esigenze di servizio;

  • la copertura dei posti vacanti, da parte dei provveditori, prendendo a riferimento l’organico deliberato dal’ E.L. oppure o, se più favorevole, il numero massimo di operatori scolastici che l’Ente Locale ha fornito a qualsiasi titolo nel periodo 25.5./ 31.12.1999; (l’affermazione di questo principio dà la possibilità di tradurre in ulteriori posti di lavoro ad esempio l’ammontare delle ore straordinarie che l’Ente utilizzava per coprire le esigenze di servizio di carattere ordinario)

  • l’obbligo per i provveditori di predisporre un modello di convenzioni con l’indicazione di tutti gli elementi indicati al punto 2 dell’accordo nazionale;

  • l’apertura di una fase di confronto a livello di istituto tra OO.SS. e dirigente scolastico su tutto ciò che riguarda l’organizzazione e l’orario di lavoro di questo personale.

Positivo l’inserimento della clausola di salvaguardia, da noi fortemente caldeggiata, che conferma la validità delle intese e degli accordi provinciali già firmati se contengo norme di miglior favore per il lavoratore.

L’incontro di ieri è stata un ulteriore occasione per ribadire al MPI che la gestione del passaggio si intreccia con i restanti problemi del personale ATA in rapporto alla necessità di definire i nuovi organici, alla revisione complessiva del sistema di reclutamento del personale a tempo determinato e indeterminato e alle regole relative al collocamento. Poiché gli argomenti da trattare sono di importanza vitale per il settore e per la scuola della autonomia ,contrariamente all’attenzione che mostra il MPI rispetto all’urgenza e alla complessità dei problemi da affrontare, stiamo avviando a livello unitario una vertenza nazionale di settore .

Roma, 25 febbraio 2000
_________________________

testo dell'accordo:

Il Ministero della Pubblica Istruzione e i Sindacati nazionali della scuola, CGIL, CISL, UIL e SNALS,

a seguito del trasferimento del personale ATA , dagli Enti Locali allo Stato, effettuato ai sensi dell’art.8 della legge 3/5/1999, n. 124, per garantire, a livello nazionale, uniformità della gestione effettuata e di assicurare omogeneità ai servizi scolastici, sia a quelli trasferiti che a quelli misti, parte dei quali rimane di competenza degli Enti Locali, convengono sulle seguenti modalità di applicazione delle disposizioni già impartite in materia dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Le parti firmatarie della presente intesa verificheranno, a livello centrale e periferico, l’applicazione delle procedure concordate. Tali procedure saranno tradotte in analoghe intese a livello provinciale ai sensi dell’art. 5 del CCNL della Scuola.

1) APPLICAZIONE DEL CCNL-COMPARTO SCUOLA AL PERSONALE TRASFERITO
Al personale ATA trasferito dagli Enti Locali allo Stato a far data dal 1-1-2000 si applicano le disposizioni normative e contrattuali di natura giuridica ed economica riferite al CCNL-della Scuola e al CCNI.

2) FUNZIONI MISTE- CONVENZIONI CON GLI EE.LL. PER LA RELATIVA GESTIONE
Lo svolgimento dei servizi già di competenza degli Enti Locali, non trasferiti allo Stato, deve essere attuato in regime di convenzione dalle scuole, nel rispetto delle disponibilità finanziarie, in coerenza alla quantità e agli standard precedentemente garantiti dagli Enti.
Limitatamente all’anno scolastico 1999/2000, nelle scuole interessate, le cosiddette "funzioni miste" - necessarie a garantire la qualità complessiva dei servizi che permangono di competenza degli Enti locali ( ad esempio assistenza scolastica in genere: pre/post - scuola, assistenza sugli scuola-bus, servizi di mensa, ivi compreso lo "scodellamento" ecc. ) - potranno essere svolte, quali attività aggiuntive, in via prioritaria, dal personale ATA., già dipendente degli Enti locali.
Al fine di salvaguardare comunque la continuità dei citati servizi, le predette attività potranno essere assunte nel P.O.F. dell’istituzione scolastica previa delibera del Consiglio di circolo o d’istituto sulla base della convenzione stipulata con il competente Ente Locale.
Ai fini in parola, come peraltro già previsto nelle apposite istruzioni ministeriali, i Provveditori agli studi cureranno ogni opportuna forma di coordinamento per la definizione di convenzioni fra gli Enti locali interessati e le singole scuole, fornendo possibili schemi di convenzione in cui siano indicate:

  • - le attività interessate che permangono di competenza degli Enti Locali;

  • - la quantità della relativa prestazione;

  • - la durata complessiva della prestazione;

  • - il richiamo alle disposizioni del CCNL della Scuola e del CCNI in materia di orario, di organizzazione del lavoro, di prestazioni aggiuntive;

  • - le risorse messe a disposizione dall’Ente locale per retribuire le attività di loro competenza;

  • - la precisazione che le attività di spettanza degli EE.LL. vengono svolte una volta acquisita la necessaria documentazione di pertinenza degli Enti stessi, cui compete assicurare il rispetto della normativa vigente in materia (ad es. lo svolgimento delle procedure per le prescritte autorizzazioni sanitarie e delle garanzie assicurative di responsabilità civile relative anche ai singoli operatori);

  • - la compatibilità dei servizi aggiuntivi con la preminente funzione della scuola;

  • - la esplicita dichiarazione che lo svolgimento delle funzioni miste è limitato al corrente anno scolastico 1999/2000:

  • - l’impegno degli Enti Locali a garantire la fruizione dei pasti da parte degli operatori che svolgono effettivo servizio di supporto ai servizi di mensa.

Le funzioni miste in argomento, attivate di norma a seguito di convenzione, vanno prioritariamente attribuite al personale che ne faccia richiesta. Tuttavia, al fine di assicurare la continuità dei servizi per l’anno scolastico in corso, l’espletamento delle predette attività potrà essere assicurato da altri operatori disponibili, anche se diversi da quelli che già svolgevano le citate funzioni miste nella medesima scuola.
Per le modalità di attribuzione dell’incarico riguardante le funzioni miste nonché per la relative retribuzioni minime costituiranno utile riferimento il contratto nazionale ed il contratto integrativo della Scuola.

3) COPERTURA DEI POSTI VACANTI E SOSTITUZIONE DEL PERSONALE ASSENTE
Le parti convengono che per garantire il servizio ATA nelle istituzioni scolastiche cui precedentemente provvedevano gli enti locali, le nomine , da parte dei Provveditori agli studi, verranno conferite, rispetto ai vari profili professionali, nel numero previsto dall’organico determinato dall’Ente locale o, rispetto al numero massimo di operatori a qualunque titolo fornito dall’Ente nel periodo 25/5- 31/12/1999, anche con prestazioni di lavoro straordinario.
Preso atto delle diramate istruzioni che autorizzano l’immediata sostituzione dell’unico operatore che si assenti temporaneamente dal servizio anche per un periodo inferiore ai 30 giorni, le parti convengono che esse si debbano riferire a ciascun turno di servizio. Inoltre, limitatamente ai plessi scolastici delle scuole Elementari e Materne, ove sia strettamente necessario - a seguito di particolari e motivate esigenze di servizio - potranno essere conferite, in via eccezionale e transitoria supplenze brevi di personale ausiliario, per periodo di assenze inferiori a 30 giorni, solo dopo che si sia verificata l’impossibilità di coprire le predette assenze. A tale riguardo vanno espletate le procedure previste dall’art. 6 del C.C.N.L. 26\5\1999.
Restano ferme le intese già sottoscritte a livello provinciale e le convenzioni già stipulate se di miglior favore.

In sede di intese a livello provinciale con le organizzazioni sindacali ai sensi del CCNL della Scuola verrà posta ogni cura per il coinvolgimento delle rappresentanze locali dell’ANCI e dell’UPI.

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

OO.SS.: C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. - S.N.A.L.S.

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