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Revisori dei conti e finanziaria 2007. Le scelte spettano ai Dirigenti e alle RSU

La finanziaria contiene delle novità positive, noi chiediamo di fare di più. Ribadiamo il nostro no alle invasioni di campo sulla composizione delle delegazioni e sulle scelte contrattuali (ad es. sulle 35 ore).

27/10/2006
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LA FINANZIARIA 2007
La FLC Cgil ha accolto positivamente le modifiche introdotte dall’art. 66 della legge finanziaria 2007 che riduce da tre a due il numero dei revisori. Per effetto di questa modifica dal 2007 i revisori non agiranno più come collegio, “duo non faciam collegio”.

Dal gennaio 2007 ci sarà un limite, che adesso non c’è, come aveva sempre chiesto la FLC Cgil e all’ ambito territoriale richiedibile da parte dei revisori.
Questa modifica comporterà un risparmio per le scuole che potranno destinare queste risorse al miglioramento dell’offerta formativa mentre, finora, una parte considerevole dei loro magri bilanci è stata assorbita dal rimborso spese dei revisori.

Su questo punto la FLC Cgil ha proposto un emendamento integrativo dell’art. 66 della finanziaria per limitare la certificazione dei contratti integrativi di istituto da parte dei revisori alla sola compatibilità finanziaria delle somme iscritte nel programma annuale e per chiedere le modifiche degli articoli 56, 57 e 58 del regolamento di contabilità che trattano in maniera specifica l’argomento.

Su Contratto di scuola e ruolo dei revisori occorre fare chiarezza. Ognuno faccia la sua parte. L’autonomia delle parti negoziali non si tocca.
I revisori dei conti non possono interferire con le loro verifiche con l’autonomia organizzativa (uno dei quattro ambiti dell’autonomia scolastica previsti dal DPR 275/99) e le prerogative della contrattazione integrativa di istituto.

La certificazione dei costi (il termine è chiarissimo) del contratto integrativo di istituto ha lo scopo di verificare che dalla sottoscrizione del contratto medesimo non derivino per la scuola oneri aggiuntivi rispetto alle previsioni di spesa del programma annuale.
Adesso che in molte scuole si sta discutendo dei contratti integrativi di istituto riemerge con forza il tema dei controlli dell’attività scolastica e il ruolo che in questa partita hanno i Collegi dei revisori dei conti.
Sappiamo che il sistema dei controlli è una materia complessa. Ma sappiamo anche che spesso questa complessità viene utilizzata strumentalmente dai detrattori della contrattazione per mettere in discussione il ruolo del sindacato e la tutela dei diritti dei lavoratori.

IL MODELLO “ ATHENA 2”
I problemi nascono essenzialmente dallo schema di certificazione diffuso in “Athena 2” (piattaforma on-line gestita dal Ministero dell’economia) del modello di certificazione dei costi dei contratti integrativi di scuola.
Tale modello è rigido e invece di certificare i costi dei contratti integrativi di scuola, si è rivelato uno strumento di controllo di merito sui contratti.
Si sostiene infatti che il contratto di scuola sottoscritto tra dirigente e Rsu non è tale, ma resta una pre-intesa fino alla certificazione dei costi da parte dei revisori. Posizione smentita dall’ARAN con la nota del 7 marzo 2006.

A parlare di pre-intesa è solamente l’art. 47 D.lgs 165/01 che però la prevede solo nel caso della contrattazione collettiva nazionale, quindi, il fac-simile pubblicato in ”Athena 2” che parla di pre-intesa è sbagliato nelle sue stesse premesse.
Anche l’art. 4 del CCNL in vigore dice che la verifica sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa si attua nel rispetto dei vincoli di bilancio.

Dello stesso argomento si occupano inoltre due circolari.
La C.M. n. 109 dell’11 luglio 2001 (integrata dalla nota prot. 367 del 27 luglio 2001) che ha limitato il campo d'azione dei revisori dei conti alla certificazione di compatibilità finanziaria con i vincoli derivanti dal contratto integrativo nazionale e dalle voci di spesa iscritte nel bilancio.
La nota n 16 del 2003 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato a proposito dei controlli effettuati da organi interni (come nel caso dei revisori), in cui si dice che il controllo si svolge di norma in via successiva e non in via preventiva come invece accadrebbe nel caso della pre-intesa.
Nella stessa nota la ragioneria Generale dello Stato ha evidenziato che il nuovo modello di verifica e di controllo (D.lgs.n. 430/1997 e DPR n. 38/1998) degli atti delle Amministrazioni deve attenersi alla sola legalità, sotto il profilo di stretta aderenza alle leggi, escludendo le valutazioni di merito basate sulla “proficuità finanziaria” della spesa che invece sono rimesse al dirigente scolastico.
Lo stesso comma 3 del D.lgs 286/99 esclude che il controllo di regolarità amministrativo-contabile possa comprendere verifiche in via preventiva.
Non ci sono, quindi, nell’attuale assetto normativo, previsioni di legge che consentano di bloccare preventivamente l’attività delle istituzioni scolastiche autonome.
Ma per tornare sullo schema Athena 2 vediamo quali sono i punti più contestati.

LA RIDUZIONE A 35 ORE
La riduzione a 35 ore dell’orario settimanale del personale Ata è uno degli argomenti che molti collegi dei revisori hanno messo sotto osservazione da subito, dimostrando, peraltro, una scarsa conoscenza del contratto nazionale.
Stessa ignoranza dimostra la Ragioneria generale dello Stato che con una Nota del 6 giugno 2006 cerca di condizionare le scelte della contrattazione interpretando a suo modo il CCNL vigente.
Invasioni di campo di questa portata vanno semplicemente respinte al mittente come stanno già facendo molti dirigenti scolastici dove la riduzione a 35 ore continua a trovare applicazione secondo le previsioni dell’art. 52 del Ccnl.

IL PAGAMENTO DEI COMPENSI
Il punto n. 7 dello schema tenta di mettere in discussione il pagamento dei compensi accessori prima che sia avvenuta la certificazione del contratto integrativo da parte del collegio dei revisori.
Ma è una indicazione palesemente sbagliata. Con il regolamento di contabilità (D.I. 44/2001) è venuto meno il precedente regime di autorizzazione preventiva della spesa per cui la scuola, ad esempio, può approvare il programma annuale anche con il parere contrario del Collegio dei revisori.
Per i pagamenti, quindi, al Dirigente è sufficiente che ci sia stata l’approvazione del programma annuale, che abbia sottoscritto il contratto integrativo e che ovviamente abbia i soldi in cassa.

Facciamo un esempio per evidenziare che si tratta di una forzatura introdotta da un modello (Athena 2) che non ha neanche i caratteri dell’ufficialità. C’è forse qualche dirigente del Ministero dell’Economia che con la sua firma se ne assunta la responsabilità?
Abbiamo detto che il dirigente può pagare qualsiasi tipo di contratto (fornitura, compensi ad esperti, stipendi al personale) anche per migliaia di euro sulla base del programma annuale approvato dal C.I., anche con il parere contrario dei revisori.
E’ pensabile che questa regola valga per tutti i tipi di contratto sottoscritti dal Dirigente tranne che per il contratto integrativo di istituto?
La risposta non può che essere negativa. Diversamente il regolamento di contabilità (D.I. 44/2001) avrebbe previsto questa eccezione.

LA COMPOSIZIONE DELLA DELEGAZIONE SINDACALE
Nel modello si chiede al collegio di verificare che il dirigente scolastico abbia formalizzato la proposta contrattuale in termini congrui all’inizio dell’anno scolastico, reintroducendo così una forma di controllo sugli atti che ormai appartiene al passato, e di accertare la regolare composizione delle delegazioni trattanti! Non è un loro compito! Lo ha detto, peraltro, anche l’Aran nella citata Nota del 7 marzo 2006.

La FLC Cgil ritiene necessario: una maggiore coerenza e chiarezza delle varie norme per facilitare il lavoro di tutti: dirigenti, direttori, RSU e revisori.

Non si tratta di una questione burocratica, qui è in gioco il ruolo dei soggetti della contrattazione. In pratica, le parti più controverse di quel modello sono state il frutto della passata gestione del Ministero dell’Economia che, attraverso le ragionerie provinciali, ha cercato di affermarsi come amministrazione di controllo.
Una tesi piuttosto azzardata se si considera che il 2° comma dell’art. 60 del D.I. 44/2001 (regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche) prevede il coinvolgimento dell’Ufficio scolastico regionale e della Ragioneria provinciale solo quali destinatari dell’invio del verbale dei revisori dei conti relativo al conto consuntivo e ad eventuali sue anomalie.

Lo schema di certificazione dei contratti di istituto, così com’è, è troppo invasivo nei confronti della contrattazione, ma soprattutto troppo rigido per le stesse esigenze organizzative della scuola. Per questo esso va semplicemente ritirato.
Alcuni revisori quando arrivano a scuola si comportano come se fossero degli ispettori ministeriali e arrivano al punto di controllare registri di presenza del personale per verificare l’effettivo svolgimento delle attività che poi vengono retribuite dal Contratto di scuola. Con tutta chiarezza l’art. 1 comma 4 del D.L.vo 286/99 lo esclude: "Non si applica alla valutazione dell'attività didattica e di ricerca dei professori e ricercatori delle università, dell'attività didattica del personale della scuola, all'attività di ricerca dei ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca".

Se portato correttamente dentro quella sfera di competenze che abbiamo delineato finora, il ruolo del Collegio dei revisori si potrà inserire in modo funzionale in un quadro di sviluppo dell’autonomia scolastica che è poi la ragione che ha fatto nascere anche questo organismo di verifica.
Il controllo trasparente dell’attività amministrativa e contabile ha il compito di verificare la legittimità, la regolarità, la correttezza dell’azione amministrativa. Nulla più.

Il Collegio dei revisori, dovendo peraltro agire “in modo integrato” alle altre funzioni, non può debordare dalle sue, pena invasioni di campo nel controllo di gestione, nella valutazione dell’operato del Dirigente, nella sfera di competenza della contrattazione integrativa di scuola , squilibrando un sistema che, è vero, è tutto da costruire, ma che non può essere costruito se una parte di esso occupa spazi non propri.
Infatti la verifica di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa per ottimizzare il rapporto fra costi e risultati (che è poi il controllo di gestione) non può essere concepita in modo sanzionatorio, ma come una verifica di come e di quanto si spende in relazione ai risultati che si ottengono con gli investimenti, i progetti, le scelte di fondo ecc. Le scuole stesse, il Dirigente scolastico, prima che gli altri livelli dell’amministrazione, dovrebbero costruire lo strumento di controllo di gestione in connessione con le Direzioni regionali. Un controllo di gestione per gestire, non per sanzionare o stigmatizzare.

La Corte dei Conti nella sua relazione sull’indagine fatta nel 2003 sullo stato di riorganizzazione dell’amministrazione scolastica rileva la necessità che nella scuola si crei un circuito virtuoso tra i vari organismi (dirigente, organi collegiali, collegi dei revisori) in modo che l’azione svolta dai revisori (controllo di regolarità amministrativo-contabile e verifica della coerenza dell’impiego delle risorse con gli obiettivi del programma annuale) “sia impostata e vissuta dalle istituzioni scolastiche e dallo stesso organo di revisione in termini non di controllo repressivo, ma di attiva e fattiva collaborazione, in modo che l’azione di consulenza e di informazione si affianchi a quella di controllo”.
Siamo convinti però che norme più chiare e più semplici di quelle attuali (regolamento/contratto), che pure sono necessarie, comunque rimarranno sempre insufficienti fintano che Dirigenti e Direttori non acquisteranno maggiore consapevolezza del ruolo professionale assumendo una atteggiamento dialettico nei confronti dei revisori.

Roma, 27 ottobre 2006

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