Religione Cattolica e valutazione dei crediti
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello del Ministero contro la sospensiva dell’OM sugli Esami di Stato relativamente alla valutazione della religione nel credito scolastico. Ma i problemi sono tutt’altro che risolti
Con un’ ordinanza dello scorso 12 giugno , a scrutini quasi ovunque finiti, il Consiglio di Stato ha annullato la sospensiva del Tar del Lazio sulla valutazione, nella secondaria superiore, dei crediti relativi all’Insegnamento della Religione Cattolica, così come era contenuta nell’Ordinanza Ministeriale sulle modalità operative per gli esami di stato, confermando un provvedimento d’urgenza già emesso il 31 maggio, fuori udienza.
Ma la questione è ben lungi dall’essere risolta…
Infatti, nel testo dell’ordinanza del Consiglio di Stato del 12 giugno si legge come motivazione il fatto che questo provvedimento reitera una norma già contenuta nell’ordinanza del 21 maggio 2001 n. 90 (cosa per altro vera solo in parte, visto che il Ministero ha pensato bene di aggiungervi di suo una specifica graduazione della casistica e delle valutazioni!).
In altre parole, dando retta al Consiglio di Stato, bisognerebbe continuare a fare come prima dell’ultima Ordinanza Ministeriale, visto che prima problemi non ce ne erano. E dunque le disposizioni ivi contenute sarebbero comunque inefficaci nei fatti.
A ciò va aggiunto che i crediti scolastici, a differenza di quelli formativi, sono attribuiti in base a una tabella basata su medie aritmetiche e, come si sa, religione non fa media sia perché facoltativa, sia perché la valutazione è espressa in giudizi e non in numeri.
Insomma, da qualunque parte lo si prenda, l’inserimento di questo argomento nel testo dell’Ordinanza Ministeriale sugli Esami rivela tutto il suo carattere ossequiosamente ideologico, strumentalmente politico, per niente didattico e tanto meno pratico e praticabile, se non a costo di ulteriori forzature ai danni della correttezza valutativa e, quel che è più grave, della libertà di coscienza degli alunni.
Adesso la voce spetta nuovamente al Tar che dovrà esprimersi sulla legittimità o meno dell’operato del Ministero con una sentenza. Quando ciò accadrà, però, gli scrutini saranno terminati e gli effetti ormai acquisiti da parte degli alunni.
E’ questo il buon andamento dell’Amministrazione garantito dall’art. 97 della Costituzione?
Lasciateci dubitare di ciò.
Roma, 19 giugno 2007
Servizi e comunicazioni
I più letti
- Contratti ATA Agenda Sud e PNRR. Fracassi: necessario provvedimento MIM per proroga già dal 16 aprile
- Contratti collaboratori scolastici PNRR e Agenda Sud: niente proroga immediata ma solo una proroga differita
- Elezioni CSPI: si vota il 7 maggio 2024. Sostieni “CGIL - VALORE SCUOLA”
- Tavolo di conciliazione: nessuna proroga per collaboratori scolastici PNRR. Il ministro Valditara ha smentito sé stesso
- Aggiornamento GPS: parere negativo del CSPI in caso di mancato accoglimento delle proposte di modifica
Ora e sempre esperienza!
Legislazione e giurisprudenza recente
- Disegni di legge Disegno di Legge 924bis del 18 aprile 2024 - Valutazione del comportamento degli studenti
- Note ministeriali Nota 5758 del 17 aprile 2024 – Segnalazione illeciti disciplinari dipendenti AFAM
- Note ministeriali Nota 2845 del 16 aprile 2024 - Proroga contratti a tempo determinato collaboratori scolastici
- Note ministeriali Nota 6859 del 9 aprile 2024 - Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola
Approfondimenti
- Tutti gli approfondimenti
- Mobilità docenti e ATA
- Graduatorie d'istituto docenti
- Graduatorie d'istituto ATA
- Concorso 24 mesi ATA
- Formazione iniziale e reclutamento docenti
- Assunzioni e supplenze
- Quando si chiamano i supplenti?
- Posizioni economiche e passaggi di qualifica ATA
- Guida alle Istanze online
- Vademecum sanzioni disciplinari
- Assenze per malattia e certificati telematici