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Regolamento valutazione alunni: violata la par condicio per chi svolge le attività alternative

Il Regolamento sulla valutazione degli alunni che dovrebbe avere ormai veste definitiva prevede che gli insegnanti di attività alternativa non partecipano ai Consigli di classe.

26/03/2009
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Nel testo finale del Regolamento sulla valutazione degli alunni leggiamo all’articolo 2 comma 5 e art. 4 comma 1 che gli esperti di cui si avvale la scuola per svolgere attività o insegnamenti per l’ampliamento o il potenziamento dell’offerta formativa forniscono elementi di informazione sul profitto degli alunni, in via preventiva, ai docenti del consiglio di classe.

E fin qui nulla da dire. Il fatto è che, contrariamente alla prima stesura della bozza del regolamento che non ne faceva menzione, nel testo definitivo si dice che a comportarsi allo stesso modo, cioè di fornire elementi conoscitivi al Consiglio di classe, sono anche i docenti incaricati delle Attività Alternative all’Insegnamento della Religione Cattolica.

Seguendo questa indicazione però si viola la par condicio fra chi si avvale dell’Insegnamento cattolico e chi invece sceglie l’Attività alternativa.

Infatti, mentre l’alunno che si avvale dell’Insegnamento confessionale cattolico ha il suo insegnante che lo valuta (fermo restando che se il suo voto è decisivo si trasforma in giudizio motivato da porre a verbale) in seno al Consiglio di classe, l’alunno che ha scelto l’attività alternativa non vede il suo insegnante partecipare allo stesso Consiglio.

Ciò è una palese violazione della legge. Non è un caso che le stesse Circolari applicative, ormai lontane nel tempo, raccomandano tale parità di trattamento anche in sede valutativa.

Ne citiamo una per tutte, la CM 316 del 28 10 1987 che, al punto II, sul diritto e doveri dei docenti di Insegnamento di religione Cattolica e di Attività alternative, dopo aver citato il DPR 16 12 1985 n. 751, così recita: “Sulla base di tali disposizioni essi hanno gli stessi diritti e doveri degli altri docenti anche ai fini della partecipazione a pieno titolo ai lavori di tutti gli organi collegiali della scuola, ivi comprese le operazioni relative alla valutazione periodica e finale, limitatamente agli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica. Gli stessi diritti e doveri spettano ai Docenti dell’Attività Didattica Alternativa, limitatamente, anche per essi, in sede di operazioni di valutazione periodica e finale, agli alunni che seguono l’attività stessa”.

E’ evidente, che essendo in violazione della legge, la disposizione contenuta scorrettamente nel testo definitivo e correttamente nel testo in bozza, va corretta e, per non incorrere in comportamenti discriminatori, le scuole faranno partecipare ai Consigli di classe i Docenti di attività Alternative, li faranno votare limitatamente agli alunni che svolgono dette Attività, trasformeranno in giudizio da mettere a verbale il voto che dovesse risultare decisivo per la promozione o la bocciatura.

A sostegno di quanto abbiamo finora detto vi è da aggiungere che le attività alternative sostituiscono a tutti gli effetti l’IRC, che fa parte in quanto tale del curricolo e non rientra tra le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa. Pertanto, i criteri e modalità di valutazione indicati per quest’ultime non sono applicabili alle attività alternative. A ben vedere, se si applicasse questa indicazione, si inficerebbe la legittimità e dunque la validità della valutazione (sia intermedia che finale), in quanto mancante di un elemento valutativo relativo al curricolo obbligatorio. La stessa valutazione “globale”, che si ricava dall’apprezzamento delle singole valutazioni, con il giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva risulterebbe imperfetta e invaliderebbe l’atto.

Operando in tal modo la scuola agirà correttamente ai fini dell’autotutela per la correttezza degli atti amministrativi e al fine di assicurare agli alunni la garanzia del diritto alla valutazione.

Roma, 26 marzo 2009

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