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Referendum costituzionale del 4 dicembre: l’utilizzo delle scuole per la consultazione

Le ricadute sulle istituzioni scolastiche e il personale in occasione del voto.

28/11/2016
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Domenica 4 dicembre 2016 dalle ore 7.00 alle 23.00 si voterà per confermare o respingere la cosiddetta riforma Renzi-Boschi, contenuta nella legge costituzionale approvata dal Parlamento il 12 aprile 2016. Per saperne di più sul voto

Molte scuole verranno utilizzate per la consultazione referendaria. Come per le consultazioni elettorali, sono sempre i sindaci dei diversi comuni che, assumendo poteri prefettizi, definiscono con propria ordinanza l’individuazione degli edifici scolastici per l’insediamento dei vari seggi e il voto. 

Ovviamente le ricadute sulle attività della scuola e, quindi, sugli obblighi del personale, dipendono caso per caso dal tipo di provvedimento emanato dal sindaco del comune di quella scuola. Proviamo ad esaminare le fattispecie più diffuse.

Chiusura totale della scuola

Nel caso in cui tutta la scuola (con unica sede) venga chiusa per la consultazione elettorale, tutte le attività di quella scuola sono sospese, gli alunni stanno a casa e, quindi, nessun lavoratore, sia esso dirigente scolastico, che DSGA, che docente o ATA, è tenuto a prestare servizio (né potrebbe farlo).

Se la consegna della scuola avviene al termine della sessione antimeridiana, quindi si effettua la chiusura dell’edificio a partire dal pomeriggio, non hanno obblighi di servizio i lavoratori (docenti e ATA) impegnati in quella fascia oraria, né sono tenuti ad alcun recupero delle ore non svolte. Qualora subentrino “esigenze di funzionamento”, ad esempio in sostituzione di personale assente alla mattina, il dirigente disporrà i provvedimenti secondo quanto previsto nel contratto di scuola.

Chiusura solo di una sezione staccata di scuola secondaria di primo o secondo grado, ubicata in comune diverso, con mantenimento del funzionamento della sede centrale

In questo caso sono sospese tutte le attività di quella sezione staccata, ma non quelle della sede centrale. Il personale ATA, titolare invece nell’unico organico d’istituto al pari di quello in servizio nella sede centrale, ma assegnato per l’intero anno scolastico nella sezione staccata, non è tenuto nei giorni lavorativi di chiusura a prestare servizio nella sede centrale a meno che non vi siano “effettive esigenze di funzionamento”. Tale utilizzo deve essere regolato nel contratto di scuola.

Chiusura di un singolo plesso o succursale di una scuola con più sedi, ma non della sede centrale

In questo caso sono sospese tutte le attività degli alunni di quel singolo plesso o succursale, ma non quelle degli alunni delle altre sedi di quella scuola.

Dal momento però che non è “tutta la scuola “ ad essere chiusa, il personale docente e ATA (titolare nella scuola nel suo complesso e solo assegnato annualmente nella specifica sede scolastica), non è tenuto nei giorni lavorativi di chiusura a prestare servizio, a meno che non vi siano “effettive esigenze di funzionamento” (es. sostituzioni). In ogni caso l’utilizzo del personale non può essere stabilito in via unilaterale ma deve essere regolato nel contratto di scuola.

Chiusura di una parte dell’edificio scolastico, ovvero sospensione delle lezioni/attività didattiche, ma senza la chiusura della presidenza e segreteria

Si verificano situazioni in cui non viene utilizzato l’intero edificio scolastico per lo svolgimento delle elezioni, ma solo di una parte (dove sono le aule) per la collocazione dei seggi elettorali. In questo caso i docenti non hanno obblighi d’insegnamento. Se la presidenza e la segreteria rimangono aperte, il personale ATA resta in servizio per le effettive esigenze di funzionamento. L’utilizzo del personale, comunque, non può essere stabilito in via unilaterale ma deve sempre essere regolato nel contratto di scuola.

Può verificarsi un ulteriore caso, ricorrente soprattutto negli Istituti Comprensivi: la chiusura di un determinato piano o ala dell’edificio, coincidente con la locazione delle aule di un solo grado di istruzione (esempio la primaria). Le lezioni si svolgeranno per gli alunni che si trovano nel settore non-interessato (la secondaria di primo grado, per continuare l’esempio) e con i docenti che sono in regolare servizio, secondo l’orario programmato. 

Chiusura della scuola con presidenza e segreteria ma non di altri plessi, succursali o sezioni staccate

In questo caso rimangono a casa tutti gli alunni della sede centrale (ma non quelli delle altre sedi), i docenti e gli ATA in servizio nella sede centrale non potranno prestare servizio nella loro sede. In questo caso la scuola, sempre con criteri da definire in contrattazione, dovrà far fronte alle possibili esigenze delle sedi aperte.

Servizi di supporto al funzionamento dei seggi

La responsabilità per il funzionamento dei seggi, ivi compresa la pulizia e la predisposizione dei locali, dei seggi e di quanto necessario, è del Comune, che provvede con proprio personale. È possibile, previo accordo per stabilire adeguati e corrispondenti compensi da parte del Comune, utilizzare su base volontaria il personale ATA della scuola per l’espletamento di questi compiti, per la vigilanza o per le funzioni connesse agli impianti/sistemi elettrici e di sicurezza dell’istituto. In questo caso, al pari di chi è impegnato direttamente al seggio, questo personale ha diritto al recupero immediato del riposo festivo (domenica, ed anche del sabato se giorno libero).

Per quanto riguarda eventuali impegni come scrutatori o presidenti di seggio si rinvia alla scheda specifica sulle norme per i permessi elettorali in occasione delle elezioni, valida anche per le consultazioni europee.

Chiarimento sulle ferie

Si precisa infine che, a prescindere delle diverse fattispecie sopra descritte, nessun lavoratore docente e ATA può essere obbligato a fruire di giorni di ferie nelle giornate di utilizzo  della scuola come seggio elettorale.

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